Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4677 del 8 maggio 1998

(4 massime)

(massima n. 1)

Gli artt. 19 e 25 legge 24 dicembre 1969 n. 990, per la loro specialitā, derogano ai principi generali in materia di fallimento, e segnatamente al disposto di cui all'art. 59 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (secondo il quale i crediti non pecuniari concorrono secondo il loro valore nominale al momento dell'apertura della procedura concorsuale). Ne consegue che, nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della responsabilitā civile derivante dalla circolazione di veicolo a motore, il credito del terzo danneggiato č suscettibile di rivalutazione monetaria anche per il periodo successivo all'apertura della liquidazione coatta.

(massima n. 2)

La domanda di condanna dell'assicuratore in misura superiore al massimale di polizza, per colposa inerzia nella liquidazione dell'indennizzo, se proposta per la prima volta in appello, costituisce domanda nuova ed č pertanto inammissibile. Tale inammissibilitā č rilevabile d'ufficio e non č sanata dall'acquiescenza delle parti o dall'accettazione espressa del contraddittorio.

(massima n. 3)

La lesione dell'integritā fisionomica dell'individuo (il cosiddetto danno estetico) č di norma una componente del danno biologico, nel quale la prima č ricompresa. Ciō tuttavia non vuol dire che il giudice dei merito possa liquidare la compromissione dell'integritā psicofisica senza tenere conto del danno estetico, ma comporta che della menomazione estetica si tenga adeguato conto nella liquidazione del danno biologico, attraverso una idonea personalizzazione del parametro monetario di base adottato per il risarcimento.

(massima n. 4)

Qualora l'assicuratore della responsabilitā civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore eccepisca il limite del massimale di polizza, occorre distinguere: se l'eccezione č sollevata dall'assicuratore in bonis o dall'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa (nei cui confronti, peraltro, la sentenza di condanna ha il valore di mero accertamento del credito), č l'assicuratore stesso che ha l'onere di provare, mediante esibizione della polizza, quale fosse il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all'epoca del sinistro. Se, invece, l'eccezione del limite di massimale č sollevata dall'impresa designata ai sensi dell'art. 19 legge n. 990 del 24 dicembre 1969, intervenuta o chiamata in causa in seguito alla sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore del responsabile, il limite del massimale deve presumersi noto al giudice (il quale deve indicarlo in sentenza), in base al principio jura novit curia, trattandosi di valore fissato con decreto ministeriale cui rinvia recettiziamente l'art. 21 legge n. 990 del 24 dicembre 1969.

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