Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223(1), 1226(2) e 1227(3)(4).
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso [1226].
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223(1), 1226(2) e 1227(3)(4).
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso [1226].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 2311/2007
In tema di risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica (per la permanente riduzione della resistenza fisica al lavoro esercitato od alle chances lavorative), costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto, si sostanzia in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico. Ne consegue che il giudice è tenuto a «personalizzare» il danno biologico tenendo conto anche di tale sua componente essenziale.Cass. civ. n. 2309/2007
In tema di risarcimento del danno da invalidità permanente conseguente a sinistro stradale, il criterio tabellare di capitalizzazione anticipata previsto ai sensi del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, non è tassativo e inderogabile, ma può essere sostituito o integrato dal criterio equitativo di cui agli articoli 2056 e 1223 c.c., essendo fondato su situazioni future ed ipotetiche, conoscibili soltanto come probabili o possibili. È ammissibile, altresì, che il criterio equitativo venga contemperato con quello legale di capitalizzazione e che la norma di cui all'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito, con modif., nella legge 26 febbraio 1977, n. 39) - secondo la quale il reddito che occorre considerare agli effetti del risarcimento non può, comunque, essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale - può trovare applicazione anche nell'ambito di tale valutazione equitativa.
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