Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6536 del 27 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno alla salute o biologico — in cui vanno anche ricomprese quelle forme di danno non incidenti sulla capacitā di produrre reddito, come il danno alla vita di relazione, il danno estetico non incidente direttamente su quella capacitā, il danno alla sfera sessuale — consiste nella menomazione anatomo-funzione del soggetto, idonea a modificarne le preesistenti condizioni psicofisiche, e quindi ad incidere negativamente sulla sfera individuale, in ogni sua concreta articolazione ed indipendentemente dall'attitudine della persona a produrre reddito: tale menomazione č sempre presente in ipotesi di danno alla persona e, quindi, essa va risarcita, ai sensi degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c., in linea prioritaria rispetto ad ogni altro danno.

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