Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10303 del 21 giugno 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza.

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