Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10107 del 9 maggio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto dev'essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalitą del giudice. Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilitą della perdita della comunione di vita e di affetti e della integritą della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione.

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