Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25222 del 29 novembre 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento del danno, il giudice di merito non può rifiutare la quantificazione secondo equità di un pregiudizio certo nella sua esistenza, di cui il danneggiato abbia offerto la prova, attribuendo arbitrariamente esclusiva rilevanza a un unico criterio di valutazione, qualora la situazione manifesti ulteriori e ineliminabili margini di incertezza, nella determinazione del preciso ammontare, che permarrebbero anche qualora fosse dimostrato l'elemento incerto ritenuto ostativo. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito aveva disatteso la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, avanzata dal danneggiato in un sinistro stradale risultato inidoneo in modo permanente e assoluto al lavoro nell'ambito dell'amministrazione pubblica di originaria appartenenza, ritenendo che il danno stesso avrebbe in ipotesi dovuto essere quantificato esclusivamente nella differenza tra il reddito previamente percepito e il trattamento pensionistico, di cui il soggetto sarebbe stato presumibilmente assegnatario, che, invece, non era stato attestato).

(massima n. 2)

In tema di risarcimento del danno morale, non è necessario che la somma liquidata a tale titolo sia un'esatta frazione di quella attribuita per il ristoro del danno biologico, essendo invece essenziale che essa sia oggettivamente congrua tenuto conto di tutti gli aspetti della fattispecie ritenuti dal giudice in concreto rilevanti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.