Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13066 del 14 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno morale del danneggiato conseguente all'illecito sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, e resta affidata al criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimitą ove il giudice del merito dia del medesimo conto, la valutazione risulti congruente al caso, e la concreta determinazione dell'ammontare del danno non sia, per difetto o per eccesso, palesemente sproporzionata.

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