Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8828 del 31 maggio 2003

(3 massime)

(massima n. 1)

Il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto non coincide con la lesione dell'interesse protetto, ma, in quanto danno-conseguenza, consiste in una perdita, ossia nella privazione di un valore (non economico, ma) personale, costituito dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalitą con le quali essi normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che, in relazione alle diverse situazioni, possono avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensitą e protrazione nel tempo. Da tanto discende che, non essendo configurabile nella specie un danno in re ipsa, esso deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza che, peraltro, sia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti dall'interessato), venendo in considerazione un pregiudizio che, diversamente dal danno morale soggettivo, si proietta nel futuro, e dovendosi inoltre avere riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha invece reso impossibile.

(massima n. 2)

Ove l'uccisione di una persona abbia leso in pari tempo situazioni giuridiche di soggetti diversi, legati alla vittima primaria da un vincolo coniugale o parentale, deve ritenersi sussistente, in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta che ha causato la morte, l'elemento della prevedibilitą dell'evento in relazione alla lesione, in danno dei superstiti, dell'interesse all'intangibilitą delle relazioni familiari, atteso che la prevedibilitą dell'evento dannoso deve essere valutata in astratto, e non in concreto, e che rientra nella normalitą il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello.

(massima n. 3)

La liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza della uccisione del familiare deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico; e deve tener conto dell'intensitą del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza pił o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'etą della vittima e dei singoli superstiti.

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