Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8827 del 31 maggio 2003

(3 massime)

(massima n. 1)

... È dunque escluso che si possa far carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare - costituente la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. -, giacché in tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e dell'iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato.

(massima n. 2)

Qualora la capacità di stare in giudizio in rappresentanza del figlio minore venga meno per il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo dopo la pubblicazione della sentenza, l'impugnazione va proposta nei confronti dell'ex minore divenuto maggiorenne (e notificata presso il suo domicilio reale) e non nei confronti dei genitori (ovvero del figlio rappresentato dai genitori). Da tanto deriva che, qualora l'impugnazione venga proposta nei confronti dei genitori, l'atto è nullo per erronea identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius ai sensi dell'art. 164, primo comma, c.p.c., e ne va disposta d'ufficio la rinnovazione ai sensi del secondo comma del citato art. 164, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (se la controversia non era già pendente alla data del 30 aprile 1995 e salvo, nell'ipotesi che lo fosse, il possibile dubbio di costituzionalità in relazione alla mancata previsione della remissione in termini in caso di ignoranza del tutto incolpevole).

(massima n. 3)

Le spese di cura e di assistenza affrontate dai genitori nei primi e già trascorsi anni di vita di un minore nato cerebroleso, e ridotto ad uno stato vegetativo, ben possono essere liquidate dal giudice con valutazione equitativa, essendo in re ipsa, per le stesse caratteristiche del caso, l'impossibilità ovvero la grande difficoltà (sufficiente ad integrare i presupposti di cui all'art. 1226 c.c. ) per i genitori di provare nel loro preciso ammontare l'entità delle spese sostenute. Appartiene invero alle nozioni di comune esperienza che, in ipotesi siffatte, si impongono esborsi straordinari per soddisfare le più svariate esigenze, spaziandosi dai necessari adattamenti della casa di abitazione ai presidi sanitari, dagli accorgimenti particolari per l'alimentazione e l'igiene personale alla vigilanza costante ed alle cure, con inevitabile pervasione di ogni aspetto dell'esistenza di chi si occupi del soggetto, anche sotto il profilo strettamente economico ; sicché la predisposizione delle "prove" delle spese si tradurrebbe nell'impossibile (o gravemente difficoltosa ) contabilizzazione della vita stessa, inesigibile soprattutto da parte di chi abbia preoccupazioni ben più incombenti di quella costituita dalla imputazione di ogni singola erogazione di denaro, tra l'altro non sempre documentabile e non sempre univocamente collegabile alla situazione che la abbia provocata.

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