Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11169 del 27 dicembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto al risarcimento del danno biologico, concretandosi questo nella lesione del diritto alla salute, che č sempre presente quando vi č offesa dell'integritā fisica della persona e costituisce, quindi, la voce primaria ed immancabile del danno alla persona, entra a fare parte del patrimonio della vittima nello stesso momento della lesione e, nel caso di decesso, in cui il danno deve essere riferito al periodo intercorso tra la data dell'incidente e quello della morte, si trasmette, quindi, agli eredi secondo le comuni regole della successione mortis causa.

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