Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8 del 3 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno, patrimoniale o non patrimoniale, che si pretende venga indennizzato deve essere di volta in volta accertato e non può considerarsi conseguenza automatica ed indefettibile dell'eccessivo protrarsi del processo; peraltro, quando trattasi di danno non patrimoniale, la sua stessa natura ne rende plausibile sia l'accertamento mediante ricorso a presunzioni ed a fatti notori, sia la liquidazione con valutazione equitativa a norma dell'art. 1226 c.c. (disposizione, questa, richiamata dall'art. 2056 c.c., cui a propria volta fa riferimento l'art. 2 della citata legge n. 89 del 2001), sempre che — ad evitare che la valutazione discrezionale propria del metodo equitativo non si risolva in una quantificazione arbitraria — il giudice di merito fornisca nella motivazione del decreto, che può assumere anche caratteri di sommarietà, indicazioni sui criteri che lo hanno guidato nel giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento.

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