Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4754 del 9 marzo 2004

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della interpretazione della domanda giudiziale non sono utilizzabili i criteri di interpretazione del contratto dettati dall'art. 1362 e seguenti c.c., in quanto non esiste una comune intenzione delle parti da individuare, e può darsi rilievo alla soggettiva intenzione della parte attrice solo nei limiti in cui essa sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti, per poter svolgere una effettiva difesa. L'interpretazione della domanda si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione e non per violazione di legge.

(massima n. 2)

I prossimi congiunti di persona deceduta a causa di un fatto illecito sono titolari iure hereditatis del diritto di agire quali eredi e nei limiti della relativa quota, per ottenere il risarcimento del danno biologico e di quello patrimoniale sofferto in vita dal defunto ed entrato a far parte del patrimonio di questi prima della sua morte, a condizione che sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, nè alla proponibilità di tale domanda da parte degli eredi osta la presentazione di altra domanda, volta a conseguire iure proprio nella qualità di prossimi congiunti del defunto, il risarcimento del danno morale, e dell'eventuale danno biologico o patrimoniale, subito direttamente a causa della morte del congiunto.

(massima n. 3)

In virtù del disposto dell'art. 2054, ultimo comma, c.c., il proprietario o il conducente dell'auto è responsabile dei danni derivanti da vizi di manutenzione o di costruzione dell'autoveicolo, indipendentemente da un suo comportamento colpevole; tuttavia, pur avendo questa responsabilità natura oggettiva, il nesso causale tra il guasto e la responsabilità del danno può essere interrotto se interviene un fattore esterno che, con propria autonoma ed esclusiva efficienza causale, determina il verificarsi del danno, nel . qual caso unico responsabile di esso sarà il soggetto cui va ascritta la responsabilità in ordine al fattore sopraggiunto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito abbia fatto corretta applicazione di tale principio, in caso in cui a carico di un veicolo si era verificata un'avaria, ed esso era stato tamponato non a causa dell'avaria, ma per il comportamento imprudente del conducente del veicolo che sopraggiungeva).

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