Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2311 del 2 febbraio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica (per la permanente riduzione della resistenza fisica al lavoro esercitato od alle chances lavorative), costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto, si sostanzia in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico. Ne consegue che il giudice è tenuto a «personalizzare» il danno biologico tenendo conto anche di tale sua componente essenziale.

(massima n. 2)

La perdita della capacità sessuale rientra, in quanto lesione psico-fisica medicalmente accertabile, nel danno biologico, ma può costituire anche danno esistenziale, la cui rilevanza va autonomamente apprezzata e valutata equitativamente nell'ambito dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale subìto.

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