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Licenziamento e danno alla professionalità

Lavoro - -
Licenziamento e danno alla professionalità
Il licenziamento non può provocare un automatico danno alla professionalità del licenziato se questo non è adeguatamente provato.
La corte di cassazione, con la sentenza n. 23146 del 14 novembre 2016, si è pronunciata in ordine ad un interessante caso in materia di diritto del lavoro e di licenziamento illegittimo.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un lavoratore aveva agito in giudizio nei confronti della società datrice di lavoro che l’aveva licenziato, ritenendo tale licenziamento illegittimo.

Il Tribunale di Roma, pronunciatosi in primo grado, in parziale accoglimento delle domande dell’attore, aveva condannato la società al pagamento di un’indennità supplementare per licenziamento illegittimo, oltre al rimborso delle somme indebitamente trattenute dalla società stessa.

Il lavoratore appellava tale sentenza, chiedendo che fossero accolte anche le ulteriori domande che erano state presentate (e rigettate in primo grado), relative “alle richieste di maggiori somme a titolo d’indennità risarcitoria e d’indennità sostituiva del preavviso, premi di rendimento e ulteriori differenze retributive”.

La Corte d’appello, tuttavia, rigettava parzialmente l’appello, non ritenendo di dover accogliere la richiesta di “risarcimento danni biologico, morale, esistenziale e all’immagine professionale per effetto della condotta illecita ascritta alla parte datoriale (qualificata come mobbing (…)), per cui era stata chiesta la complessiva somma di Euro 410.000,00)”.

Nella sentenza, in particolare, la Corte riconosceva che alcuni comportamenti della società, tenuti in epoca prossima al recesso, fossero “ingiustificatamente afflittivi” nei confronti del lavoratore e “contrari alla buona fede contrattuale, dunque astrattamente idonei ad arrecare un danno risarcibile”.

Tuttavia, dall’istruttoria espletata era anche emersa “l’assenza di danni risarcibili”, in quanto era risultato “un disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti di tipo cronico, di grado moderato-severo”, con la conseguenza che il “c.d. danno alla vita di relazione non era ulteriormente risarcibile”.

La Corte d’appello non riteneva nemmeno provato il “danno alla professionalità ed all’immagine” del lavoratore, in quanto “il recesso era stato intimato per il solo venir meno del rapporto fiduciario, senza l’addebito di alcuna illecita condotta, sicché nemmeno poteva considerarsi ingiurioso”.

Avverso tale sentenza, il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando la violazione e la falsa applicazione, da parte del giudice di secondo grado, dell'art. 2059 del c.c., in tema di danno non patrimoniale.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, parzialmente fondato il ricorso proposto dal lavoratore.

Evidenziava la Cassazione, in particolare, come “l’indubbia unitarietà del danno c.d. non patrimoniale nel comprendere anche quello biologico o alla salute non esclude di per sé altri pregiudizi attinenti alla sfera personale meritevoli di tutela (cfr. tra l’altro Cass. n. 4043 del 19/02/2013, secondo cui il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria ed omogenea, all’interno della quale le distinzioni tradizionali – come quella tra danno morale e danno biologico – possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione, e mai al fine di risarcire due volte il medesimo pregiudizio, sol perché chiamato con nomi diversi. V. altresì Cass. lav. n. 687 del 15/01/2014, che, nell’affermare la necessità della complessiva liquidazione del danno non patrimoniale, e cioè tale da coprire l’intero pregiudizio a prescindere dai “nomina iuris” dei vari tipi di danno – i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione – tuttavia, confermando l’unitarietà del danno non patrimoniale medesimo, come categoria, ha poi rilevato come le tradizionali sottocategorie, del “danno biologico” e del “danno morale”, continuino a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del nocumento risarcibile)”.

Secondo la Cassazione, doveva riconoscersi il diritto al risarcimento del danno “alla c.d. vita di relazione” del lavoratore, in quanto adeguatamente dimostrato.

Secondo la Cassazione, invece, non poteva riconoscersi al lavoratore il diritto al risarcimento del danno alla professionalità e all’immagine, in quanto la Corte d’appello aveva, correttamente, evidenziato che “le circostanze dedotte, ancorché eventualmente provate, non erano tali da poter indurre a ritenere dimostrata, sebbene in via presuntiva, l’esistenza del lamentato danno”.

Quanto, infine, al presunto carattere ingiurioso del licenziamento, la Cassazione riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dalla Corte d’appello, la quale aveva evidenziato come “il recesso non poteva considerarsi ingiurioso per il solo fatto dell’essere stato motivato con il venir meno del rapporto fiduciario, pur senza l’addebito di alcun aspecifica condotta”. Inoltre, non era nemmeno “stata fornita alcuna prova della pretesa pubblicità del licenziamento nella comunità finanziaria di appartenenza”, con la conseguenza che non poteva considerarsi arrecato “pregiudizio per i successivi sviluppi di carriera”.

In sostanza, dunque, la Cassazione accoglieva solo parzialmente il ricorso proposto dal lavoratore, annullando, nelle parti corrispondenti, la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, per un nuovo esame della questione.


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