Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11947 del 22 maggio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La quantificazione del danno morale deve essere effettuata sulla base di una valutazione equitativa una volta che ne sia dimostrata tuttavia la sua sussistenza. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito hanno rispettato il predetto criterio richiamando regole di comune esperienza in base alle quali una inabilità permanente del dieci per cento non può avere ripercussioni psichiche nei confronti dei genitori della persona lesa.

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