Cassazione civile Sez. III sentenza n. 484 del 15 gennaio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In virtù del principio di regolarità causale, tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un determinato evento dannoso non si sarebbe verificato debbono ritenersi causa del medesimo, salvo che non si accerti, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, c.p., applicabile anche nel giudizio civile, che la causa prossima sia stata da sola idonea a produrla; accertato il concorso delle cause nella produzione dell'evento, la graduazione delle responsabilità ai fini del risarcimento dei danni deve essere effettuata avendo esclusivamente riguardo al loro grado di incidenza eziologica ed alla gravità della colpa di ciascuno dei concorrenti. (Nella specie, concernente un incidente stradale occorso tra due autoveicoli i cui conducenti, rispettivamente, procedevano a velocità elevata in un centro abitato e non rispettavano l'obbligo di precedenza, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva, dando rilievo assorbente al profilo — in sé — della proprietà temporale della relativa violazione, ritenuto il secondo conducente responsabile dei danni nella misura del 75% in quanto, violando l'obbligo di precedenza, avrebbe trasformato la condotta colposa del primo conducente da meramente potenziale a concretamente idonea a provocare il sinistro).

(massima n. 2)

La liquidazione del danno biologico deve essere effettuata in base al criterio equitativo di cui agli artt. 1223 e 2056, c.c., potendo il giudice ispirarsi anche a criteri standardizzati e predeterminati, assumendo quale parametro un determinato valore medio per punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari purché ciò attui flessibilmente, deferendo così una regola ponderale su misura per il caso specifico, essendo però necessario che egli motivi congruamente in ordine all'adeguamento della regola ponderale alle circostanze del caso concreto, ovvero alla gravità delle lesioni, agli eventuali postumi permanenti, all'età, all'attività svolta, alle condizioni sociali e familiari del danneggiato. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza di appello, che aveva riformato la sentenza di primo grado, riducendo il valore del punto di invalidità, senza motivare sulle ragioni giustificatrici di siffatta riduzione).

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