(massima n. 1)
Il danno alla salute (o «danno biologico») comprende ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacitą di produrre reddito che la lesione del bene alla salute abbia provocato alla vittima e non č concettualmente diverso dal danno estetico o dal danno alla vita di relazione, che rispettivamente rappresentano, l'uno, una delle possibili lesioni dell'integritą fisica e l'altro la impossibilitą o difficoltą di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale. Di entrambi il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno alla salute complessivamente considerato al fine di assicurare il corretto ed integrale risarcimento dell'effettivo pregiudizio subito dalla vittima.