Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2425 del 17 marzo 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Mentre per la liquidazione del danno biologico per invaliditā permanente il giudice che assuma come criterio il cosiddetto punto di invaliditā non puō aumentarlo oltre il 50 per cento al fine di adeguarlo alle peculiaritā del caso concreto (etā del danneggiato, entitā e natura della
menomazione, epoca dell'evento lesivo e altre), per liquidare il danno biologico da invaliditā temporanea puō aumentare, motivatamente, il predetto valore anche oltre il 50 per cento, spettando all'infortunato il risarcimento del danno biologico in tutte le sue componenti.

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