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Telefonate notturne: è risarcibile il danno morale?

Telefonate notturne: è risarcibile il danno morale?
Per la Cassazione è tenuto a risarcire il danno morale l’intestatario dell’utenza telefonica utilizzata per una serie di telefonate moleste in orario notturno.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 39442 del 13 dicembre 2021, ha affrontato il tema dei profili di responsabilità civile connessi al reato di molestia o disturbo alle persone perpetrato mediante l’effettuazione di una serie di telefonate “mute” notturne. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che è risarcibile il danno morale, il cui ammontare deve determinato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c., sulla scorta di una valutazione autonoma della gravità del fatto di reato e del tempo per il quale esso si è protratto.

Nell’affermare tale principio, peraltro, gli Ermellini si sono interrogati circa
  1. la possibilità, in via generale, per il giudice di avvalersi delle massime d’esperienza nella valutazione del materiale probatorio prodotto dalle parti nell’ambito del giudizio risarcitorio;
  2. la possibilità, in particolare, per il giudice di avvalersi della massima di esperienza per cui il telefono intestato ad una persona sia nella disponibilità esclusiva di questa, al fine di ritenere l’intestatario dell’utenza tenuto al risarcimento del danno da molestia.
Ebbene, a tali riguardi, la Corte ha
  • ricordato che le massime di esperienza sono “proposizioni di ordine generale tratte dalla reiterata osservazione dei fenomeni naturali o socioeconomici”;
  • ritenuto che senz’altro tali massime d’esperienza possono, in generale, guidare il giudice nella valutazione delle prove;
  • affermato - con particolare riferimento al danno morale da molestia mediante telefonate notturne - che l’intestatario dell’utenza deve ritenersi responsabile delle molestie perpetrate dalla linea telefonica dalla quale sono partite le telefonate inesistenti, salva prova contraria o in ogni caso salva l’allegazione di specifiche circostanze che possano fondare un dubbio ragionevole sull’autore.
La vicenda concreta giunta all’attenzione della Corte, in particolare, riguardava varie telefonate “mute” compiute, per alcuni mesi e in orario notturno al fine di arrecare disturbo, nei confronti di una signora, vittima altresì di vari atti intimidatori (come, ad esempio, spari contro l’automobile o danneggiamenti alle proprietà) e di violenza da parte dello stesso autore. Nonostante il reato di cui agli artt. 81 e 660 c.p. fosse stato dichiarato estinto per intervenuta oblazione, la signora aveva proposto, in sede civile, domanda risarcitoria avverso l’autore delle condotte.
Tale domanda aveva dunque trovato accoglimento sia in primo che in secondo grado: all’attrice, pertanto, era stato riconosciuto il risarcimento del danno morale.
La sentenza della Corte d’Appello, tuttavia, era stata impugnata dal disturbatore, che – limitatamente a ciò che ora rileva – si doleva dell’incongruo, incomprensibile e illogico ragionamento dei giudici di merito, i quali hanno configurato una “responsabilità oggettiva da posizione” basandosi unicamente sulla titolarità dell’utenza telefonica intestata.
La Cassazione, dunque, nel ritenere il ricorso inammissibile sotto vari profili, ha precisato quanto sopra esposto.


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