Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2761 del 3 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il cosiddetto danno alla vita di relazione - quel tipo di nocumento, cioè, che sinteticamente si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale - non costituisce un aspetto del danno alla persona suscettibile d'autonoma valutazione rispetto al danno cosiddetto biologico, bensì uno dei vari fattori di cui il giudice deve tener conto per accertare in concreto la misura di tale danno, che va inteso come menomazione arrecata all'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, e perciò come menomazione incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.

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