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Articolo 589 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Omicidio colposo

Dispositivo dell'art. 589 Codice Penale

Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro(1) la pena è della reclusione da due a sette anni(2).

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni(3).

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

  1. 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  2. 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.](4)

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [582], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici(5).

Note

(1) La normativa infortunistica è contenuta in differenti leggi e regolamenti tra cui rientrano il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
(2) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, L. 21 febbraio 2006, n. 102; per le cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, vedi l’art. 3, della medesima L. 102/2006. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125 ed, infine, dall’art. 1, comma 1, lett. c), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016.
(3) Il presente comma è stato inserito dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3. "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute". In vigore dal 15/02/2018.
(4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 3, lett. d), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016.
(5) Viene richiamata la disciplina del concorso formale di reati, che dunque rimangono distinti, non integrano dunque tale comma un'autonoma aggravante del primo comma.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui inteso tutelare la vita e l'incolumità personale anche nei confronti di condotte non sorrette da volontà, ma da mera colpa.

Spiegazione dell'art. 589 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è chiaramente la vita e l'incolumità fisica delle persone.

Rimandando a quanto spiegato all'articolo 43 in tema di colpa, basta qui ricordare che la punibilità è correlata alla violazione di regole cautelari scritte (leggi, regolamenti, ordini o discipline) o non scritte (per negligenza, imprudenza o imperizia), le quali impongono l'adozione di necessarie cautele al fine di impedire la messa in pericolo di determinati beni giuridici considerati rilevanti dal legislatore, e che l'evento non deve essere assolutamente voluto dal soggetto colpevole, nemmeno nella forma del dolo eventuale.

In seguito alle modifiche legislative che hanno disciplinato altrove le condotte colpose del medico e l'omicidio stradale, la disciplina residua prevede l'applicazione di circostanze aggravanti specifiche nel caso in cui il fatto sia commesso con la violazione delle norme antinfortunistiche sul lavoro o nell'esercizio abusivo della professione sanitaria.

Ai sensi dell'ultimo comma, si applica la disciplina del concorso formale di reati qualora dal fatto derivi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.

///SPIEGAZIONE ESTESA

Si è di fronte ad un omicidio colposo nel caso in cui si verifichi la morte di una persona come conseguenza non voluta di una condotta negligente, imprudente o inesperta, oppure inosservante di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'omicidio colposo differisce dall'omicidio doloso, di cui all'art. 575 c.p., poiché in quest'ultimo la volontà si manifesta come intenzione diretta a realizzare l'uccisione che il soggetto agente si è rappresentato anticipatamente. Parimenti, esso differisce anche dall'omicidio preterintenzionale, ex art. 584 c.p., perché in quest'ultimo il soggetto agente vuole realizzare le percosse o le lesioni personali, ma non la morte che ad esse sia seguita.

La condotta tipica consiste nel comportamento del soggetto che contravvenga alle doverose cautele agendo con negligenza, imprudenza o imperizia, oppure violando leggi, regolamenti, ordini o discipline.
In particolare, si ha "negligenza" qualora l'agente compia una certa attività senza prestare la dovuta attenzione. Si parla, invece, di "imprudenza" nel caso in cui il soggetto attivo tenga una condotta contraria ai generali doveri di prudenza ed accortezza. Si può, infine, parlare di "imperizia" qualora un soggetto tenga una condotta che presupponga la conoscenza di determinate regole tecniche le quali, però, non vengano da lui rispettate, per sua incapacità oppure per sua inettitudine tecnica o professionale.

Oggetto materiale è la persona fisica la cui morte sia involontariamente cagionata dalla condotta criminosa posta in essere dall'agente. Esso può essere costituito da qualsiasi persona fisica, sia uomo che donna, e quali che siano la sua età e le sue condizioni psicofisiche, purché sia vivente. Non si potrà, dunque, parlare di omicidio qualora la condotta criminosa sia stata rivolta ad un feto, prima della sua nascita, o ad un cadavere, il quale non è già più titolare del bene vita.
Non è, invece, richiesto che il soggetto passivo sia anche vitale. Considerato, infatti, che, in base al principio personalista, sancito dall'art. 2 Cost., l'individuo è il centro dell'organizzazione sociale e politica dello Stato in quanto titolare di diritti fondamentali, non è consentito distinguere tra vita e vitalità, ossia tra la vita di un soggetto sano e quella di un malato incurabile. Per il nostro ordinamento, dunque, la vita umana è oggetto di tutela qualunque sia la sua durata residua, ed integra, pertanto, il reato di omicidio anche un'anticipazione della morte per una minima frazione di tempo.

L'omicidio colposo si perfeziona nel momento in cui si verifica l'evento costituito dalla morte della persona offesa, la quale risulti essere causalmente collegata alla condotta tenuta dal soggetto attivo. Trattandosi, però, di un delitto colposo, non è configurabile il tentativo.

Ai fini dell'integrazione del delitto in esame, il soggetto agente, pur non avendo voluto l'evento morte, deve aver tenuto, con coscienza e volontà, la condotta imprudente, negligente o inesperta, oppure contraria a leggi, regolamenti, ordini o discipline, alla quale sia, comunque, causalmente collegabile l'evento non voluto.

Ai sensi del comma 2, l'omicidio colposo risulta aggravato qualora sia commesso violando le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, considerato che il datore di lavoro risulta essere titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore, essendo suo onere l'adozione di tutti gli strumenti idonei a garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Tale previsione risponde, dunque, alla volontà del legislatore di rafforzare la tutela del bene vita contro l'annoso problema degli infortuni sul lavoro.

Il reato in esame risulta, poi, parimenti aggravato, ai sensi del comma 3, qualora sia commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, oppure di un'arte sanitaria.

In base a quanto previsto dall'ultimo comma, qualora si verifichi la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone contestualmente alla lesione di una o più persone, si applica la disciplina del concorso formale di reati di cui all'art. 81 c.p., senza, però, che la pena complessiva possa superare, in ogni caso, i quindici anni di reclusione.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 589 Codice Penale

Cass. pen. n. 9455/2023

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589, comma secondo, cod. pen. per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede un'attenuante ad effetto speciale per il caso di concorso di colpa della persona offesa, in quanto tale scelta costituisce espressione di discrezionalità legislativa che, non sconfinando nell'irragionevolezza, è insindacabile sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla previsione di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. relativa all'omicidio stradale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mancata previsione di una tale attenuante mira a tutelare il lavoratore anche a fronte di sue condotte imprudenti e che un comportamento caratterizzato da colpa del predetto può essere valutato ai fini della concessione delle attenuanti generiche, sottratte al divieto di bilanciamento stabilito dall'art. 590-quater cod. pen.)

Cass. pen. n. 32456/2022

Il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen. e dopo la modifica dell'art. 589, secondo comma, cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è soggetto al termine ordinario di prescrizione di quattordici anni e al termine massimo di diciassette anni e sei mesi.

Cass. pen. n. 28435/2022

In tema di omicidio colposo da circolazione stradale, l'improvviso malore esclude la colpa ove l'evento da cui derivano la perdita di conoscenza e la conseguente ingovernabilità della condotta sia imprevedibile, sicchè non è invocabile da colui che, consapevole di essere affetto da epilessia, patologia farmaco-resistente che comporta episodi di perdita di coscienza, si sia posto alla guida di un autoveicolo e, colto da una crisi, ne abbia perso il controllo.

Cass. pen. n. 7849/2022

In tema responsabilità medica, le linee guida definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5 legge 8 marzo 2017, n. 24, sono raccomandazioni di ordine generale, che contengono "regole" cautelari di massima, flessibili e adattabili, prive di carattere precettivo, rispetto alle quali è fatta salva la libertà di scelta professionale del sanitario nel rapportarsi alla specificità del caso concreto, nelle sue molteplici varianti e peculiarità e nel rispetto della "relazione terapeutica" con il paziente.

Cass. pen. n. 46836/2021

Ai fini dell'accertamento della colpa del reato di omicidio colposo conseguente allo scontro tra più veicoli non può trovare applicazione la presunzione di concorso di colpa a carico di ciascuno dei conducenti posta dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ., atteso che la stessa comporta una distribuzione degli oneri probatori incompatibile con i principi dettati in materia di prova per il giudizio penale.

Cass. pen. n. 46408/2021

È responsabile ai sensi dell'art. 113 cod. pen. di cooperazione nel delitto colposo l'agente che, trovandosi a operare in una situazione di rischio da lui immediatamente percepibile, sebbene non rivesta alcuna posizione di garanzia, contribuisca con la propria condotta cooperativa all'aggravamento del rischio, fornendo un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell'evento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui era stata confermata la responsabilità, ex art. 113 e 589, comma secondo, cod. pen., di un dipendente che, postosi alla guida di un autocompattatore senza un'adeguata formazione e privo di patente di idoneità, aveva cagionato, con manovra in retromarcia, la morte di un soggetto posizionatosi a tergo del mezzo, in tal modo concretizzando il rischio introdotto dai responsabili dell'azienda che, senza effettuarne la valutazione e separare, pertanto, la circolazione di personale e mezzi, avevano reso disponibile un autocompattatore avente criticità e difetti di funzionamento, in specie nell'esecuzione delle manovre di retromarcia).

Cass. pen. n. 5128/2021

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per "lavoro in quota", ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, deve intendersi ogni attività che si svolga ad oltre due metri da un piano stabile, pur se il lavoratore operi su superfici piane e contenute da parapetti, ogniqualvolta sussista il rischio di caduta per la conformazione della struttura o di una sua parte.

Cass. pen. n. 2157/2021

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la previsione dell'art. 299 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege e che, nelle società di capitali, si identifica nella totalità dei componenti del consiglio di amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che, in assenza di delega di poteri, aveva riconosciuto la qualifica di datore di lavoro al presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, nonostante si occupasse della prevenzione un altro componente del consiglio di amministrazione).

Cass. pen. n. 5409/2021

In caso di omicidio colposo da infortunio sul lavoro derivante da attività di taglio di un bosco, la proprietaria è titolare di una posizione di garanzia, quale committente dell'appalto, idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio occorso e derivante dalla scelta della ditta incaricata dei lavori. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, qualificando come appalto - e non come vendita di cosa futura - il contratto avente ad oggetto la cessione, previo taglio, degli alberi da legna, ha affermato la responsabilità della proprietaria del terreno per la morte di uno degli operai addetti al taglio, in quanto ha ravvisato la "culpa in eligendo" per avere affidato l'esecuzione dei lavori di appalto a una ditta priva dei requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa di settore).

Cass. pen. n. 416/2021

In tema di nesso di causalità, il giudizio controfattuale, imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, ove eseguita, avrebbe potuto evitare l'evento, richiede il preliminare accertamento di ciò che è naturalisticamente accaduto (cd. giudizio esplicativo), al fine di verificare, sulla base di tale ricostruzione, se la condotta omessa può valutarsi come adeguatamente e causalmente decisiva in relazione all'evitabilità dell'evento, ovvero alla sua verificazione in epoca significativamente posteriore. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della responsabilità del medico di guardia in pronto soccorso per aver omesso di sottoporre ad un completo esame obiettivo un paziente ricoverato con diagnosi di sospetta pancreatite acuta, poi deceduto, non essendo stata individuata con certezza, alla luce dei dati riportati nella cartella clinica e dell'esame autoptico, l'origine del versamento sieroemorragico in cavità peritoneale, causa immediata della morte).

Cass. pen. n. 45589/2021

In tema di omicidio colposo da incidente stradale, la violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può, di per sé, far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che deve essere escluso quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere. (Nella specie, in relazione alla morte del conducente di uno dei veicoli determinata dalla perdita di controllo dell'autovettura e dall'improvvisa invasione dell'opposta corsia di marcia, per lo scontro con altra vettura proveniente in senso opposto, è stato ritenuto irrilevante il superamento, da parte di quest'ultima, del limite di velocità, non sussistendo nesso eziologico tra la regola cautelare violata e l'evento verificatosi).
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Cass. pen. n. 45576/2021

In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada. (Fattispecie in cui è stata configurata l'indicata aggravante nei confronti di imputati che, nella rispettiva qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale e di esecutore materiale, avevano realizzato un dissuasore di velocità non conforme alle previsioni dell'art. 179, comma 9, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, in quanto non adeguatamente segnalato e di profilo errato, cagionando la caduta in terra di un motociclista che, non avvedutosi di tale dosso, aveva violentemente urtato contro un muretto in cemento, riportando lesioni che ne avevano immediatamente causato il decesso).

Cass. pen. n. 79/2021

In tema di reati omissivi colposi, a carico del titolare di un'autofficina che si impegni ad esaminare un veicolo al mero fine di individuare le riparazioni necessarie e redigere un preventivo di spesa è configurabile una posizione di garanzia di fonte contrattuale dalla quale deriva l'obbligo di informare il cliente, all'atto della consegna del preventivo e della contestuale restituzione del mezzo, sui rischi connessi alla circolazione derivanti dalle riparazioni da effettuare, conosciute o ignorate per colpa da parte dell'agente. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione dell'imputato, titolare di un'autofficina, che, pur avendo rilevato un malfunzionamento dell'impianto frenante di un'autovettura e redatto un preventivo di spesa per la sua riparazione, aveva riconsegnato il veicolo senza dare avviso al committente del pericolo derivante dal guasto rilevato, che aveva cagionato il sinistro stradale con decesso del conducente).

Cass. pen. n. 45241/2021

In tema di lesioni personali volontarie seguite dal decesso della vittima, l'eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide, di per sé, il nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale.

Cass. pen. n. 38623/2021

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che presuppongono necessariamente l'esistenza di un rapporto di lavoro, come quelle concernenti l'informazione e la formazione dei lavoratori, si applicano anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione. (Fattispecie in tema di lesioni personali gravissime riportate sul luogo di lavoro da un lavoratore, stabilmente incardinato tra i lavoratori dell'azienda, ma privo di formale contratto di lavoro subordinato).

Cass. pen. n. 37622/2021

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo.

Cass. pen. n. 42071/2021

In tema di circolazione stradale, ai fini della configurabilità dei reati ascrivibili all'utente della strada per aver omesso di fermarsi e di portare soccorso a norma dell'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, l'"incidente", che costituisce il presupposto dell'obbligo di attivarsi, deve essere il risultato di un comportamento colposo dell'agente, poichè, ove lo stesso derivi da una condotta dolosa, il disvalore dell'omissione non trova sanzione in reati autonomi rispetto alla fattispecie lesiva della vita o dell'incolumità individuale.

Cass. pen. n. 35858/2021

In tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per il reato di cui all'art. 589, secondo comma, cod. pen., in relazione all'infortunio occorso al conducente di un trattore, deceduto per non aver fatto uso della cintura di sicurezza, ravvisando la colpa del datore di lavoro nell'omessa nomina di un preposto, nonostante la sua conoscenza della prassi instauratasi in relazione all'inosservanza dell'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza, a fronte della quale egli si era limitato a ricorrere a richiami verbali del lavoratori).

Cass. pen. n. 37383/2021

In materia di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha l'obbligo di elaborare, nel documento di valutazione dei rischi, i sistemi di controllo sull'attuazione delle misure precauzionali richieste dal tipo di attività lavorativa, ma non è tenuto a controllare che il datore di lavoro adempia alle misure indicate nel documento, sicchè risponde per eventuali eventi lesivi, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., solo nel caso in cui abbia omesso l'elaborazione delle misure preventive e protettive o dei sistemi di controllo delle stesse.

Cass. pen. n. 28182/2021

In tema di responsabilità medica per omissione, l'accertamento del nesso causale, ed in particolare il giudizio controfattuale necessario per stabilire l'effetto salvifico delle cure omesse, deve essere effettuato secondo un giudizio di alta probabilità logica, tenendo conto non solo di affidabili informazioni scientifiche ma anche delle contingenze significative del caso concreto, ed in particolare, della condizione specifica del paziente. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, aveva condannato, per il reato di omicidio colposo, un medico di pronto soccorso e un pediatra per la tardiva diagnosi di occlusione intestinale di un bambino, riconoscendo il nesso causale sulla base di una legge statistica relativa alle possibilità di sopravvivenza all'intervento chirurgico che avrebbe potuto essere eseguito in caso di diagnosi tempestiva, riferita al caso di intervento in fase iniziale di shock, senza tener conto della specifica condizione del paziente che, al momento dell'accesso al pronto soccorso, presentava indicatori della seconda fase dello shock ipovolemico, incidente sul rischio di mortalità connesso all'intervento chirurgico).

Cass. pen. n. 28178/2021

In tema di circolazione stradale, il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato - quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu - a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, per il delitto di lesioni personali stradali gravi, di un vigile del fuoco che, alla guida di un'autopompa, percorrendo la corsia di sinistra per evitare i veicoli fermi, aveva investito un pedone che stava attraversando la strada con semaforo verde, così violando la norma dell'art. 140 cod. strada). (Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 01/10/2019)

Cass. pen. n. 25773/2021

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche per i fatti verificatisi in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere "sotto - soglia"), il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio occorso al lavoratore, sia per la scelta dell'impresa, essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma 8, d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, sia per l'omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. (Rigetta in parte, CORTE APPELLO NAPOLI, 22/05/2019)

Cass. pen. n. 24908/2021

In tema di sicurezza dei lavoratori che devono eseguire lavori in quota, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 111, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto ad adottare misure di protezione collettiva in via prioritaria rispetto a misure di protezione individuale, in quanto le prime sono atte ad operare anche in caso di omesso utilizzo da parte del lavoratore del dispositivo individuale, con la conseguenza che l'omessa adozione delle seconde non è sufficiente a determinarne la responsabilità per l'infortunio occorso a un lavoratore, ove siano state adottate adeguate misure di protezione collettiva. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 25/06/2019)

Cass. pen. n. 35510/2021

Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha riconosciuto la giurisdizione italiana per essersi verificata, in Italia, la parte iniziale della condotta degli imputati che, pur essendovi legalmente tenuti, non avevano ottemperato alle norme di formazione ed informazione poste a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, così causando colposamente la morte di un lavoratore italiano che, per loro conto, prestava attività lavorativa su una nave battente bandiera straniera e in acque territoriali estere).

Cass. pen. n. 33596/2021

L'assistente sociale incaricato, con decreto del tribunale, di assumere l'assistenza del minore collocato in Comunità con la madre, all'evidenza incapace di accudire il figlio, assume una posizione di garanzia nei confronti del minore, trattandosi di una relazione tra soggetto affidatario e soggetto affidato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità dell'assistente sociale, a titolo di omicidio colposo, in relazione alla morte di un bambino, conseguita all'ingerimento di una pasticca di "suboxone" lasciato incustodito dalla madre nella camera dell'istituto ove entrambi alloggiavano, per la condotta omissiva consistita nella mancata instaurazione di qualsiasi contatto diretto con la diade madre-figlio e nel non aver effettuato incontri periodici con il soggetto affidato).

Cass. pen. n. 20912/2021

Il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen. e prima della modifica dell'art. 589, secondo comma, cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è soggetto al termine ordinario di prescrizione di dodici anni e al termine massimo di quindici anni.

Cass. pen. n. 35816/2021

In tema di infortuni sul lavoro, non è sufficiente, per far ritenere adempiuti gli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione dei lavoratori di manuali di istruzione per l'uso dei macchinari, occorrendo, invece, che il datore di lavoro verifichi che le prescrizioni antinfortunistiche siano state effettivamente assimilate dai propri dipendenti e rappresenti loro le conseguenze pericolose dell'eventuale inosservanza delle istruzioni ricevute.

Cass. pen. n. 24896/2021

In tema di colpa professionale, il medico a cui il paziente sia inviato dal Pronto Soccorso per un consulto specialistico, ha gli stessi doveri professionali del medico che ha in carico il paziente, non potendo esimersi da responsabilità adducendo di essere stato chiamato solo per valutare una specifica situazione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che, riguardo alle lesioni subite da un paziente affetto da meningite in conseguenza della tardiva somministrazione di terapia antibiotica, aveva riconosciuto la responsabilità del neurologo interpellato per un consulto specialistico, oltre che del medico di Pronto Soccorso). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 12/02/2019)

In tema di colpa professionale, qualora ricorra l'ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, non può invocare il principio di affidamento il sanitario che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché, allorquando il garante precedente abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo, persiste la responsabilità anche del primo in base al principio di equivalenza delle cause, a meno che possa affermarsi l'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che deve avere carattere di eccezionalità ed imprevedibilità. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose il medico del Pronto Soccorso che, a fronte di un sospetto di meningite, senza prescrivere al paziente la terapia antibiotica come disposto dalle linee guida, si era rivolto per un consulto specialistico al neurologo, il quale aveva tardivamente prescritto tale terapia). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 12/02/2019)

Cass. pen. n. 30229/2021

In tema di responsabilità medica per omissione, il giudizio di tipo induttivo, elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto, che deve sorreggere l'accertamento del nesso causale secondo il canone dell'alta probabilità logica, deve essere compiutamente argomentato e fondato non sulla mera sommatoria dei dati indiziari emersi rispetto al dato statistico, bensì su un attento scrutinio di tali dati, singolarmente e nel loro complesso, eventualmente effettuato avvalendosi del parere degli esperti, che offra una ragionevole e convincente spiegazione in ordine alla concreta attitudine dei predetti dati ad incidere sul coefficiente probabilistico e statistico, sì da rendere elevato il giudizio di credibilità razionale che l'evento non si sarebbe verificato ove adottato l'intervento omesso. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 26/09/2019).

Cass. pen. n. 24414/2021

In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da vizi l'affermazione della responsabilità per omicidio stradale del conducente di un'autovettura che, in autostrada, aveva investito un pedone che si trovava accanto alla propria autovettura, ferma per un precedente sinistro, dovendosi ritenere prevedibile l'eventualità di un incidente tale da comportare l'ostruzione totale o parziale della strada). (Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 03/06/2019)

Cass. pen. n. 32860/2021

In tema di rapporto di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore, in mancanza di una legge scientifica di copertura universale, la legge di copertura statistica in base alla quale taluni eventi possono essere ricondotti, con elevata probabilità, a determinati antecedenti causali, rappresenta un grave indizio a sostegno del nesso eziologico, la cui rilevanza è rapportata alla significatività dei dati e alla persuasività degli studi su cui si fonda e la cui ricorrenza va verificata dal giudice nel caso concreto, mediante l'esclusione, con alta probabilità logica, dell'esistenza di fattori causali alternativi. (Fattispecie relativa alla teoria dell'effetto acceleratore della cancerogenesi legata alla prolungata esposizione ad amianto). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 20/01/2020).

Cass. pen. n. 14634/2021

In tema di responsabilità per omicidio colposo del soggetto incaricato del servizio di manutenzione delle strade, la fonte della posizione di garanzia è da individuarsi nell'art. 14 cod. strada e non nell'art. 3 del d.m. 18 febbraio 1992, n. 223, che si limita a prevedere quali contenuti debba avere la progettazione delle strade pubbliche, con la conseguenza che è in ragione della pericolosità del tratto di strada interessato che deve valutarsi se sia configurabile un obbligo di intervento volto ad eliminare o ridurre il rischio di incidente. (Fattispecie in tema di sinistro stradale, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione degli imputati incaricati del servizio di manutenzione che si era limitata ad escludere che nel tratto di strada in considerazione fosse obbligatoria la collocazione di un "guardrail" ai sensi dell'art. 3 cit., senza effettuare alcuna indagine circa la sussistenza di tale obbligatorietà alla stregua della descrizione dei luoghi contenuta nell'imputazione che evidenziava come, nel punto interessato, la strada intersecasse un canale di bonifica che rappresentava un pericolo per la privata e pubblica incolumità). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 12/04/2019).

Cass. pen. n. 33976/2021

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'abnormità della condotta del lavoratore, deceduto in conseguenza dell'utilizzazione di un macchinario pericoloso, diverso da quello fornito in dotazione e non presente in azienda, ma autonomamente acquisito dal lavoratore all'insaputa del datore di lavoro). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 03/02/2017).

Cass. pen. n. 24822/2021

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, può essere ritenuto responsabile, anche in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del RSPP per non avere segnalato nell'ultimo DVR il rischio di caduta nel vuoto per il cattivo stato di manutenzione dei parapetti di un balcone, in concorso con quella ascritta al datore di lavoro per non avere sollecitato la società proprietaria dell'immobile ad eseguire i necessari lavori di manutenzione, ritenendo irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità del primo, la circostanza che il rischio non segnalato fosse noto al datore di lavoro). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 04/07/2019)

Cass. pen. n. 10152/2021

In tema di colpa professionale, l'anestesista è tenuto a controllare, prima dell'inizio dell'intervento chirurgico, l'apparecchio di anestesia e le sue componenti, e a monitorare costantemente le funzioni vitali del paziente, mantenendo una continua e scrupolosa osservanza clinica dello stesso, della sua connessione al circuito di anestesia, e dell'erogazione dell'ossigeno al rotametro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, per il reato di omicidio colposo, dell'anestesista che, avendo omesso di controllare l'apparecchiatura, prima dell'induzione dell'anestesia e durante la stessa, sottovalutando l'allarme del saturimetro e omettendo di sottoporre a continua osservazione il paziente, verificandone i parametri vitali, non si era avveduto del distacco del tubo erogatore dell'ossigeno dalla presa a muro cui era conseguito il decesso del paziente per difetto di ventilazione). (Rigetta in parte, CORTE APPELLO BRESCIA, 17/01/2019).

Il medico in posizione apicale risponde dell'evento lesivo conseguente alla condotta colposa del medico di livello funzionale inferiore a cui abbia trasferito la cura del singolo paziente, ove non abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo, volti a prevenire ogni possibile danno ai pazienti. (La Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità penale del primario di una divisione di anestesia di un ospedale per l'omicidio colposo di un paziente, deceduto in conseguenza di un difetto di ventilazione durante un intervento chirurgico, per non avere vietato l'utilizzo per l'anestesia di un apparecchio obsoleto e privo di allarme acustico in caso di interruzione nell'erogazione di ossigeno, da parte di un anestesista inesperto, in quanto privo di specializzazione e di limitatissima esperienza). (Rigetta in parte, CORTE APPELLO BRESCIA, 17/01/2019).

Cass. pen. n. 16843/2021

In tema di colpa medica, il nesso di causalità tra l'omessa diagnosi e il decesso di un paziente deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica fondato, oltre che su un ragionamento deduttivo basato su leggi scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra la colposa omessa diagnosi di un infarto in un paziente - recatosi al pronto soccorso lamentando dolore alle braccia e vomito, e dimesso senza l'effettuazione di esami - e il decesso, atteso che, ove egli fosse rimasto in ospedale e sottoposto a monitoraggio, la sopravvenuta aritmia mortale avrebbe potuto essere rilevata e prontamente interrotta, con esito salvifico, stante la presenza nel nosocomio di un'unità di terapia intensiva coronarica). (Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 30/01/2020).

Cass. pen. n. 21521/2021

In tema di sicurezza del lavoro, il "medico competente" è un garante originario, titolare di una propria sfera di competenza, e il suo obbligo di collaborazione con il datore di lavoro comporta un'effettiva integrazione del sanitario nel contesto aziendale, con la conseguenza che egli non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo, ma deve dedicarsi ad un'attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del medico competente - per non avere previsto l'adozione di aghi protetti nel documento di valutazione rischi alla cui stesura era stato chiamato a collaborare - per le lesioni patite da un infermiere che aveva contratto un'epatite in quanto accidentalmente punto dall'ago mentre stava effettuando un prelievo da un paziente affetto da HCV ed HBV). (Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 19/11/2019)

Cass. pen. n. 21517/2021

In tema di infortuni sul lavoro, in caso di lavorazioni in quota, il datore di lavoro deve approntare un ponteggio al fine di prevenire il rischio di caduta di "persone o cose", con la conseguenza che egli è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore caduto, anche qualora lo stesso si trovasse in quota per ragioni non inerenti lo svolgimento di tali lavorazioni. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni da caduta occorse a due lavoratori, i quali si erano portati sulla sommità della struttura ove erano svolte delle lavorazioni, l'uno per riprendere la borsa degli attrezzi, e l'altro per verificare cosa stesse facendo il collega). (Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 07/05/2019)

Cass. pen. n. 20378/2021

In caso di escursione subacquea di gruppo, di natura ricreativa, ai fini della configurabilità di una posizione di garanzia a carico dei componenti del gruppo con riferimento alle possibili situazioni di emergenza che si possono venire a determinare durante l'immersione, è necessaria l'esplicita o tacita assunzione del compito di provvedere alle operazioni di soccorso del compagno in condizioni di bisogno, da accertarsi alla luce di tutte le evidenze disponibili, quali le prassi correnti tra subacquei impegnati in immersioni amatoriali e le specifiche relazioni intercorrenti tra i componenti del gruppo. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 22/03/2019)

Cass. pen. n. 5802/2021

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rischio derivante dalla conformazione dell'ambiente di lavoro grava sul committente, perché, inerendo all'ambiente di lavoro, non è riconducibile alla natura specialistica dei lavori commissionati all'impresa appaltatrice. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del committente per il reato di lesioni colpose in relazione all'infortunio occorso a un lavoratore dipendente della ditta appaltatrice, addetto all'autobetoniera, investito da una scarica elettrica in quanto il braccio del mezzo, manovrato con radiocomando da altro lavoratore dipendente della stessa impresa, era stato alzato sino a giungere in prossimità di un elettrodotto sovrastante il cantiere di proprietà del committente).

Cass. pen. n. 7093/2021

In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'art. 141 cod. strada. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo). (Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 27/09/2019)

Cass. pen. n. 6513/2021

In tema di posizioni di garanzia derivanti dalla gestione della cosa pubblica, il soggetto responsabile del servizio di manutenzione delle strade non risponde degli eventi che costituiscano la concretizzazione di un rischio eliminabile soltanto con un continuo intervento di manutenzione ordinaria che eviti qualsiasi anomalia della strada, risentendo la posizione di garanzia dei limiti collegati alle disponibilità di spesa. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva assolto il responsabile del servizio di manutenzione delle strade di un Comune dal reato di omicidio colposo, escludendo la colpa dell'imputato in relazione all'infortunio occorso ad una donna anziana, caduta per una lieve anomalia del manto stradale, non integrante una condizione di rischio per la generalità degli utenti). (Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 09/12/2019).

Cass. pen. n. 5800/2021

In tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra l'omessa diagnosi di una malattia tumorale e l'evento morte, laddove dal giudizio controfattuale risulti l'alta probabilità logica che la diagnosi tempestiva avrebbe consentito il ricorso a terapie idonee a determinare un significativo prolungamento della vita residua del paziente, quale bene giuridicamente rilevante. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione dal reato di omicidio colposo di due medici, la cui condotta aveva determinato il ritardo di sei mesi nella diagnosi e nella terapia di un carcinoma pancreatico, impedendo alla vittima il ricorso alla terapia chirurgica). (Annulla con rinvio, TRIBUNALE RAVENNA, 15/05/2019).

Cass. pen. n. 5794/2021

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'abnormità della condotta del lavoratore, deceduto per essere rimasto intrappolato nella bobina di una macchina per la lavorazione di tessuti, priva di dispositivi di protezione atti a eliminare il rischio di trascinamento e intrappolamento, ritenendo priva di rilievo nell'eziologia dell'evento l'assunzione da parte del lavoratore di farmaci a base di benzodiazepine, idonei a produrre depressione del sistema nervoso centrale). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 14/01/2019).

Cass. pen. n. 20092/2021

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi "contra legem" foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, ove si verifichi un incidente in conseguenza di una tale prassi instauratasi con il consenso del preposto, l'ignoranza del datore di lavoro non vale ad escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per l'omessa vigilanza sul comportamento del preposto.

Cass. pen. n. 19558/2021

In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante purchè l'agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento concludente, consistente nella presa in carico del bene protetto. (Fattispecie relativa al decesso di una paziente di una residenza sanitaria assistita caduta dalle scale in carrozzina, in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva affermato la responsabilità del direttore della comunità socio sanitaria omettendo di approfondire i rapporti e la ripartizione dei compiti tra lo stesso e il direttore sanitario della residenza). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 09/04/2019).

Cass. pen. n. 12144/2021

In tema di responsabilità medica, la posizione di garanzia del medico di pronto soccorso comporta l'obbligo di questi di rapido inquadramento diagnostico e di determinazione degli eventuali accertamenti indispensabili a confermare la diagnosi, ai fini della predisposizione del pronto intervento per la risoluzione della patologia, senza che lo stesso possa fare affidamento - nella indicazione di priorità degli interventi e degli accertamenti diagnostici - sull'ordine degli interventi dei medici del pronto soccorsa attribuito dalla procedura del "triage", di competenza infermieristica. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità, per il reato di omicidio colposo, di un medico del pronto soccorso che - nel trattamento di una paziente vittima di violenza sessuale e con difficoltà respiratorie, alla quale in sede di "triage" era stato attribuito codice rosso - nel prescrivere una radiografia toracica ed una consulenza ginecologica, aveva omesso di segnalare, confidando nell'urgenza di entrambi gli esami derivante da detto codice, la priorità del primo, sì da non consentire di diagnosticare con immediatezza la patologia pneumologica che avrebbe poi determinato il decesso). (Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 07/05/2019).

Cass. pen. n. 32899/2021

In tema di responsabilità per colpa, l'attività di manutenzione di carri merci integra un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., potendone scaturire pericoli per la sicurezza della circolazione ferroviaria, con la conseguenza che i doveri discendenti da tale norma gravano sul titolare dell'impresa e, ove l'attività sia esercitata in forma societaria, a carico di chi ha il compito di organizzarla. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo di colui che, nell'ambito di una società che si occupava della manutenzione di carri merci, aveva il compito di organizzare tale attività, per avere omesso di adottare disposizioni adeguate in grado di assicurare la corretta esecuzione della manutenzione, le quali avrebbero consentito di rilevare lo stato di corrosione dell'assile montato in sostituzione, che poi, cedendo, aveva determinato il deragliamento del carro e la conseguente morte di numerose persone). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/06/2019).

L'attività pericolosa costituita dalla circolazione dei carri trasportanti merci pericolose, esercitata dall'impresa di trasporto ferroviario, è attribuibile anche al fornitore del carro merci, perché egli, consegnando il carro all'impresa trazionista, contribuisce alla sua circolazione, con la conseguenza che anche il fornitore del carro è tenuto ad osservare le regole cautelari volte ad assicurare che la circolazione non avvenga in modo pericoloso per persone o cose. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità per i reati di omicidio colposo dell'amministratore delegato della società che - senza previamente verificare la storia manutentiva del carro, noleggiato da un terzo - aveva fornito a Trenitalia s.p.a. il carro merci trasportante GPL, su cui era montato un assile corroso, il cui cedimento, durante l'attraversamento della stazione di Viareggio, ne aveva determinato il deragliamento e il successivo ribaltamento e incendio, con conseguente morte di numerose persone). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/06/2019)

In tema di colpa, allorquando risulti "ex ante" l'inefficacia preventiva delle regole cautelari positivizzate, il gestore del rischio è tenuto ad osservare ulteriori regole cautelari non positivizzate, preesistenti alla condotta ed efficaci a prevenire l'evento, individuate alla luce delle conoscenze tecniche scientifiche e delle massime di esperienza. (In motivazione la Corte ha precisato che una volta accertato che, al momento della condotta, sia già stata acquisita l'insufficienza delle regole cautelari positivizzate e siano già state individuate ulteriori regole cautelari efficaci, non positivizzate, è configurabile la colpa generica non solo integratrice della colpa specifica ma anche ad essa derogatrice). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/06/2019)

Cass. pen. n. 3911/2020

In tema di reati commissivi colposi, non è ravvisabile la colpa specifica del responsabile del tiro a segno che consegni a soggetto sprovvisto del certificato medico richiesto dalla normativa di settore, l'arma con cui questi poi si suicidi, perché la norma cautelare che impone il rilascio e l'esibizione, in sede di iscrizione al poligono, del certificato medico propedeutico al maneggio delle armi, è tesa a prevenire il pericolo di commissione di atti pregiudizievoli verso terzi e non di comportamenti autolesivi. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 21/06/2019)

Cass. pen. n. 36778/2020

Una volta ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento commissivo colposo, la qualificazione in appello della condotta come colposamente omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del ricorrente, garante della sicurezza, in relazione al decesso di un operaio manovratore, per avere omesso di vigilare sulla apertura di un cancelletto abusivo che consentiva l'accesso alla zona a rischio del macchinario dallo stesso pilotato, a fronte della contestazione originaria di avere disposto, invece, la realizzazione del varco, trattandosi di modalità realizzativa all'evidenza diversa ed incompatibile con l'originaria prospettazione, rispetto alla quale il ricorrente non aveva avuto modo di dimostrare il proprio difetto di consapevolezza). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 05/03/2019).

Cass. pen. n. 35962/2020

Ai fini della configurabilità della scriminante di cui all'art. 53 cod. pen. occorre che l'uso dell'arma costituisca l'"extrema ratio" e che tra i vari mezzi di coazione venga scelto quello meno lesivo ed altresì graduato secondo le esigenze specifiche del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la scriminante nel caso di un carabiniere che aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco per forare gli pneumatici di un veicolo allontanatosi precipitosamente all'atto della identificazione degli occupanti, cagionando il decesso di uno degli stessi, attinto da un colpo di rimbalzo).

Cass. pen. n. 6490/2020

In tema di responsabilità per colpa, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale il soggetto garante del rischio è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della "ragionevole" prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza che - in relazione al crollo della Nuova Torre Piloti del Porto di Genova provocato dalla manovra della Nave Jolli Nero - aveva affermato la responsabilità del Direttore di macchina che aveva omesso di comunicare immediatamente alla plancia la mancata partenza del motore, potendosi ritenere prevedibile che, a fronte del mancato funzionamento del contagiri ed in mancanza di comunicazione con la sala macchine, nonostante il segnale di allarme, il personale di plancia non recepisse il malfunzionamento della procedura di partenza ed omettesse di adottare prontamente le misure idonee per far ripartire il motore ed evitare l'urto contro la torre). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 18/01/2019)

Cass. pen. n. 2293/2020

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l' esecuzione dei lavori ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo delle singole attività lavorative, che è demandato alle figure operative del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna del coordinatore per l'esecuzione in relazione al decesso di un operaio avvenuto all'interno di un cantiere nel corso di lavori eseguiti clandestinamente a seguito della scadenza della concessione edilizia, non essendo provata la consapevolezza della intervenuta estemporanea ripresa dell'attività da parte dell'imputato). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 05/03/2019).

Cass. pen. n. 33230/2020

In tema di colpa nell'attività medico-chirurgica, il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire che, secondo un giudizio di alta probabilità logica, l'azione doverosa omessa avrebbe impedito l'evento, si deve fondare non solo su affidabili informazioni scientifiche, ma anche sulle contingenze significative del caso concreto. (Fattispecie relativa al decesso di un paziente per arresto cardiaco, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza con la quale il giudice aveva assolto l'imputato valutando che la mancata e tempestiva diagnosi, attraverso la sottoposizione al tracciato elettrocardiografico e l'effettuazione del dosaggio degli enzimi cardiaci, della patologia cardiaca di cui soffriva l'uomo, non avrebbe evitato l'evento mortale, poiché, tenuto conto del momento del suo arrivo al pronto soccorso, del tempo necessario per eseguire gli esami strumentali e diagnostici, nonché della distanza chilometrica con il più vicino centro sanitario attrezzato, l'intervento coronarico percutaneo necessario ad evitare l'insorgenza dell'aritmia fatale avrebbe comunque avuto luogo in epoca significativamente successiva a quella richiesta per avere un effetto salvifico). (Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 12/06/2019).

Cass. pen. n. 12968/2020

In tema di responsabilità medica, in presenza di due alternative terapeutiche, il medico è tenuto a scegliere la soluzione meno pericolosa per la salute del paziente, con la conseguenza che egli è responsabile, in caso di complicazioni, e nonostante l'osservanza delle regole dell'arte, per imprudenza, ove adotti l'alternativa più rischiosa. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione di un medico che - per una sospetta endometriosi poi rivelatasi insussistente - aveva sottoposto la paziente a un intervento di isterectomia, dal quale, nonostante la corretta esecuzione, era derivata la lesione dell'uretere, per non avere approfondito se, in base alle linee guida, fosse preferibile effettuare una terapia farmacologica, sia pure dagli effetti temporanei, in attesa di poter scoprire, grazie alla reazione della paziente a tali cure e ad ulteriori approfondimenti diagnostici, la fondatezza della diagnosi di sospetta endometriosi). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 22/05/2019)

Cass. pen. n. 9745/2020

In tema di colpa, la valutazione in ordine alla prevedibilità dell'evento va compiuta avendo riguardo anche alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali, in relazione alle quali va individuata la specifica classe di agente modello di riferimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna del titolare di un'impresa edile per i decessi e le lesioni gravissime cagionate a suoi dipendenti in conseguenza del crollo di un pesante cornicione in cemento armato, determinato da un inadeguato suo ancoraggio alle strutture sottostanti, essendo egli in grado, per la qualifica rivestita, di rendersi conto della pericolosità intrinseca del pesante manufatto e della necessità di un sicuro ancoraggio). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 16/05/2018)

Cass. pen. n. 32879/2020

In tema di circolazione stradale, la manovra di svolta a sinistra per immettersi sulla strada pubblica con provenienza da una strada privata determina una situazione di pericolo ed esige, quindi, la massima prudenza e l'adozione di tutte le possibili cautele, sicché il conducente che deve attuare tale manovra, non solo ha l'obbligo di avvicinarsi gradualmente all'asse della carreggiata, ma anche quello, imposto dalla comune prudenza, di accertare con ispezione diretta, o in qualsiasi altro modo, che non vi siano veicoli che giungano lateralmente e da tergo, ai quali va, eventualmente, lasciata la precedenza. (Vedi Sez. 4, n. 9114/1983, Rv. 160979; Sez. 6, n. 2515/1975, dep. 1976, Rv. 132517; Sez. 4, n. 14213/1990, Rv. 185568). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 01/04/2019)

Cass. pen. n. 32877/2020

Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del conducente per il reato di omicidio colposo in danno della persona trasportata priva di cintura di sicurezza). (Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE BRINDISI, 20/06/2019)

Cass. pen. n. 49774/2019

In tema di colpa medica, in caso di lavoro in "equipe" e, più in generale, di cooperazione multidisciplinare nell'attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale rispetto all'evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta ed al ruolo di ciascuno, non potendosi configurare aprioristicamente una responsabilità di gruppo, in particolare quando i ruoli ed i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti tra loro, non potendosi trasformare l'onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione degli spazi di competenza altrui. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la responsabilità del chirurgo che, in mancanza di un previo accertamento diagnostico che escludesse la possibilità di una tubercolosi, aveva eseguito, su decisione concordata dal primario pediatra e dal primario chirurgo, un intervento su un minore, poi deceduto a causa di sopravvenuta infezione polmonare).

Cass. pen. n. 49773/2019

In caso di omicidio colposo di persona già affetta da malattia, l'azione dell'imputato deve considerarsi in rapporto di causalità con l'evento quando risulti dimostrato che essa abbia prodotto un trauma che ha influito sulla evoluzione dello stato morboso, provocando o accelerando la morte, mentre va escluso il rapporto di causalità quando si accerti che il trauma non era, nemmeno in via indiretta, sufficiente a cagionare l'evento letale. (Fattispecie in cui, in un caso di investimento della vittima, che decedeva dopo varie settimane dal fatto, la Corte ha riconosciuto il nesso causale tra la condotta dell'agente ed il decesso, atteso che questo era dovuto ai politraumatismi e alla frattura scomposta del bacino derivanti dal fatto, mentre la pregressa patologia da cui la vittima era affetta - una neoplasia mammaria con metastasi ossee - non rivestiva il ruolo di causa che da sola potesse escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento morte).

Cass. pen. n. 33244/2019

In tema di reato colposo, devono intendersi norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro - la cui violazione integra le circostanze aggravanti di cui all'art. 589, secondo comma, e 590, terzo comma, cod. pen. - non soltanto quelle contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, ma anche tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento, operato dalla sentenza impugnata, della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589 cod. pen. in relazione al decesso di un operaio, incaricato della riparazione di un autoclave dal proprietario di un'abitazione, verificatosi in conseguenza della mancanza nell'impianto elettrico del cd. "salvavita", precisando che il d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, reca prescrizioni volte a garantire la sicurezza dei lavori attinenti agli impianti, sia per i lavoratori che per gli utilizzatori). (Conf. n. 1146/1984, Rv. 167681).

Cass. pen. n. 26906/2019

Risponde di omicidio colposo per imperizia, nell'accertamento della malattia, e per negligenza, per l'omissione delle indagini necessarie, il medico che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la salute del paziente. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del medico che, visitando un paziente che riferiva dolori addominali alla fossa iliaca sinistra, aveva proceduto solo ad un esame obiettivo, limitandosi agli accertamenti strumentali di base, con somministrazione di terapia medica per via endovenosa a mero scopo analgesico e dimissioni, senza considerare l'ipotesi di aneurisma aortico, riscontrabile con una semplice ecografia).

Cass. pen. n. 12876/2019

In caso di affidamento di lavori in appalto o a lavoratori autonomi, l'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono in successione o contemporaneamente, di cui all'art. 7 D.L.vo 17 settembre 1994, n. 626, grava sul datore di lavoro committente, cioè su colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. (Fattispecie relativa al decesso di lavoratori di un autolavaggio, durante le operazioni di pulizia di una cisterna, a causa dell'inalazione di residui di zolfo presenti al suo interno, in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva affermato la sola responsabilità del titolare dell'autolavaggio, escludendo quella del titolare della società trasportatrice, che conduceva in locazione finanziaria la cisterna di cui aveva commissionato le operazioni di bonifica a soggetto privo della necessaria idoneità tecnica e professionale, senza informarlo dei rischi connessi alla presenza dei residui di zolfo, e quella del titolare della società produttrice di acido solforico che per il trasporto dello stesso aveva pattuito con la società trasportatrice l'uso di tale cisterna, previa bonifica).

Cass. pen. n. 32221/2018

In tema di omicidio colposo, in relazione alla formulazione dell'art. 589 cod. pen. come risultante dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125 - anteriore all'introduzione, ex art. 1, comma 1 e 2, legge 23 marzo 2016, n. 41, delle nuove fattispecie autonome dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi e gravissime - è configurabile il concorso materiale tra l'omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale, e le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti .

Cass. pen. n. 26857/2018

La condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strada.

Cass. pen. n. 22022/2018

In tema di reato colposo, per norme sulla disciplina per la prevenzione di infortuni sul lavoro si intendono sia quelle contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, sia quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di prevenire malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire i lavoratori in relazione ad agenti nocivi presenti nell'ambiente di lavoro.

Cass. pen. n. 18334/2018

Il medico in posizione apicale che abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo, non risponde dell'evento lesivo conseguente alla condotta colposa del medico di livello funzionale inferiore a cui abbia trasferito la cura del singolo paziente, altrimenti configurandosi una responsabilità di posizione, in contrasto col principio costituzionale di personalità della responsabilità penale. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha escluso la responsabilità penale di un primario di reparto per l'omicidio colposo di un paziente che non aveva visitato personalmente, verificatosi nell'arco di dieci giorni, senza che in tale ambito temporale gli fosse segnalato nulla dai medici della struttura).

Cass. pen. n. 14663/2018

In tema di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente e con riferimento ad eventi lesivi connessi alla circolazione stradale, occorre rifuggire dalla tendenza a ricondurre nel fuoco del dolo ogni comportamento improntato a grave azzardo, quasi che la distinzione tra dolo e colpa fosse basata su un dato "quantitativo" correlato alla maggiore o minore sconsideratezza alla guida (nel senso che alla maggiore sconsideratezza corrisponderebbe un maggiore tasso di rappresentazione e volizione), dovendo invece detta distinzione basarsi essenzialmente su un accurato esame delle specificità del caso concreto, attraverso il quale pervenire al dato differenziale di fondo, ossia l'attribuibilità o meno al soggetto attivo di un atteggiamento di volizione dell'evento lesivo o mortale, inteso (tale atteggiamento) in senso ampio, ossia comprensivo dell'accettazione consapevole della concreta eventualità del verificarsi di quell'evento in conseguenza della condotta posta in essere. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che potesse sanzionarsi a titolo di dolo eventuale anziché di colpa cosciente la condotta di un soggetto che, avendo imboccato contromano e ad alta velocità, in ora notturna, una strada buia, così esponendosi a gravi pericoli anche per la propria incolumità, aveva investito un pedone, cagionandone la morte).

Cass. pen. n. 50975/2017

In tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra l'intempestiva diagnosi di una malattia tumorale e il decesso del paziente, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, laddove dal giudizio controfattuale risulti l'alta probabilità logica che la diagnosi tempestiva avrebbe consentito il ricorso a terapie atte a incidere positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che la morte si sarebbe verificata in epoca posteriore o con minore intensità lesiva.

Cass. pen. n. 44622/2017

In tema di colpa professionale, il medico che succede ad un collega nel turno in un reparto ospedaliero assume nei confronti dei pazienti ricoverati la medesima posizione di garanzia di cui quest'ultimo era titolare, circostanza che lo obbliga ad informarsi circa le condizioni di salute dei pazienti medesimi e delle particolari cure di cui necessitano. Fattispecie relativa alla riconosciuta responsabilità per omicidio colposo del medico subentrante nel turno che, omettendo di consultare la cartella clinica informatizzata, in un caso di "riferita ingestione di osso di pollo", ometteva di disporre l'esame endoscopico del paziente, poi deceduto per shock emorragico provocato dal corpo estraneo infisso nella parete dell'esofago).

Cass. pen. n. 43476/2017

Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia che comprende un obbligo di controllo e di protezione del paziente, diretto a prevenire il pericolo di commissione di atti lesivi ai danni di terzi e di comportamenti pregiudizievoli per se stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità per il reato di omicidio colposo di un medico del reparto di psichiatria di un ospedale pubblico per il suicidio di una paziente affetta da schizofrenia paranoide cronica, avvenuto qualche ora dopo che la paziente, presentatasi in ospedale dopo avere ingerito un intero flacone di Serenase, era stata dimessa dal medico, senza attivare alcuna terapia e alcun meccanismo di controllo).

Cass. pen. n. 25552/2017

In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all'attraversamento pedonale nonostante l'insistenza "in loco" di apposito sottopassaggio).

Cass. pen. n. 20340/2017

In tema di omicidio colposo, la fattispecie disciplinata dall'art. 589 u.c. (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dall'art. 589, comma primo, cod. pen., ma prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo "quoad poenam", con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione.

Cass. pen. n. 18090/2017

In tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 299, D.Lgs. n. 81 del 2008, la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicché l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il decesso di un lavoratore perché assumendo il compito di organizzare e dirigere un sopralluogo, per conto del datore di lavoro, aveva assunto anche l'obbligo di garantire la sicurezza dei partecipi).

Cass. pen. n. 12175/2017

In tema di infortuni sul lavoro, in presenza di patologie neoplastiche multifattoriali, la sussistenza del nesso causale non può essere esclusa sulla sola base di un ragionamento astratto di tipo deduttivo, che si limiti a prendere atto della ricorrenza di un elemento causale alternativo di innesco della malattia, dovendosi procedere ad una puntuale verifica - da effettuarsi in concreto ed in relazione alle peculiarità della singola vicenda - in ordine all'efficienza determinante dell'esposizione dei lavoratori a specifici fattori di rischio nel contesto lavorativo nella produzione dell'evento fatale.

Cass. pen. n. 38071/2016

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell'ipotesi di noleggio "a caldo" di macchinari anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha ritenuto configurabile la concorrente responsabilità dell'imputato, titolare dell'impresa, che, a conoscenza dei lavori da eseguire, aveva noleggiato un mezzo inadeguato).

Cass. pen. n. 24692/2016

L'appaltatore di lavori, in base al principio del "neminem laedere", deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle persone, non soltanto nel periodo di esecuzione delle opere appaltate, ma anche nella fase successiva, permanendo l'obbligo di non lasciare senza custodia le situazioni di grave pericolo che gli siano note. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo, pronunciata a carico del titolare della ditta appaltatrice che, dopo aver eseguito alcuni lavori nel vano ascensore di uno stabile, ancora privo della cabina elevatrice, aveva omesso di predisporre cautele idonee ad impedirvi l'accesso, determinando la caduta ed il decesso di un minore).

Cass. pen. n. 42501/2013

La relazione causale tra la violazione delle prescrizioni dirette a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e gli infortuni che concretizzano i fattori di rischio avuti di mira dalle prescrizioni violate sussiste indipendentemente dall'attualità della prestazione lavorativa, e quindi anche nei momenti di pausa, riposo o sospensione dell'attività. (Nella fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore determinata dallo smottamento delle pareti di una trincea scavata per la posa in opera di tubi fognari, la Corte ha ritenuto la rilevanza causale del mancato allestimento delle armature prescritte dal piano di sicurezza e dalle norme di legge, nonostante lo smottamento si fosse verificato quando la vittima era scesa nello scavo per soddisfare un bisogno fisiologico).

Cass. pen. n. 30206/2013

In tema di omicidio colposo in danno di lavoratori esposti ad amianto, non è sufficiente per ritenere sussistente il nesso di causalità affermare che l'esposizione a polveri di amianto viene indicata da leggi scientifiche universali e probabilistiche come causa dell'asbestosi, del tumore polmonare, del mesoltelioma pleurico e delle placche pleuriche, essendo, invece necessario accertare che la malattia che ha afflitto il singolo lavoratore sia insorta, si sia aggravata o si sia manifestata in un più breve periodo di latenza per effetto dell'esposizione a rischio, così come verificata. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di assoluzione di un dirigente di un'azienda per non essere stato provato il nesso di causalità tra la sua condotta, omissiva delle misure a tutela dei lavoratori esposti ad amianto, e l'evento morte di un operaio, avendo il predetto dirigente assunto la posizione di garanzia per appena sei mesi ed in un periodo in cui vi era anche stata contrazione dell'orario di lavoro, rispetto alla durata complessiva dell'esposizione alle polveri di amianto del lavoratore deceduto).

Cass. pen. n. 24165/2013

In tema di omicidio colposo, rispondono della morte per annegamento di un minore sia l'educatrice addetta all'accompagnamento dello stesso, la quale, in violazione del dovere di costante vigilanza, si sia allontanata dalla piscina per attendere momentaneamente alle esigenze di altro minore facente parte del gruppo affidatole, omettendo la cautela di farlo uscire dall'acqua, sia l'assistente bagnanti dell'impianto sportivo, che, con inosservanza di doverose regole di accortezza comportamentale, non si sia posizionata adeguatamente per tenere sotto controllo tutta l'area sottoposta alla sua vigilanza, non accorgendosi, pertanto, del malore della vittima.

Cass. pen. n. 18573/2013

In tema di omicidio, sussiste il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del medico specialistico di idonee misure atte a rallentare il decorso della patologia acuta, colposamente non diagnosticata, ed il decesso del paziente, quando risulta accertato, secondo il principio di contrafattualità, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con minore intensità lesiva. (Fattispecie nella quale il sanitario di turno presso il pronto soccorso non aveva disposto gli accertamenti clinici idonei ad individuare una malattia cardiaca in corso e, di conseguenza, non era intervenuto con una efficace terapia farmacologica di contrasto che avrebbe rallentato significativamente il decorso della malattia, così da rendere utilmente possibile il trasporto presso struttura ospedaliera specializzata e l'intervento chirurgico risolutivo)

Cass. pen. n. 10635/2013

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un motociclista per l'investimento di un anziano pedone i cui movimenti erano agevolmente avvistabili).

Cass. pen. n. 7967/2013

In tema di delitti contro la persona, il criterio distintivo tra la fattispecie di interruzione colposa della gravidanza e quella di omicidio colposo si individua nell'inizio del travaglio e, dunque, nel raggiungimento dell'autonomia del feto. (Fattispecie nella quale, ai fini dell'integrazione del reato di omicidio colposo, è stato ritenuto che la morte era sopraggiunta a travaglio iniziato quando il feto, benché ancora nell'utero, aveva raggiunto una propria autonomia con la rottura del sacco contenente il liquido amniotico).

Cass. pen. n. 35805/2011

In tema di omicidio colposo, la fattispecie disciplinata dall'art. 589 u.c. non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dall'art. 589, comma primo, c.p., ma prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo 'quoad poenam', con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione.

Cass. pen. n. 34748/2010

Risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose il funzionario della polizia di Stato che, nonostante la pericolosità del richiedente, evidenziata da numerosi atti del commissariato da lui diretto, abbia rilasciato la licenza di porto d'armi ad un soggetto resosi successivamente autore di una sparatoria che abbia provocato la morte di due persone e il ferimento di altre quattro. (La Corte ha precisato che la discrezionalità del potere di valutazione del funzionario trova un limite insuperabile di ragionevolezza nelle situazioni di chiara ed evidente incompatibilità tra il profilo comportamentale del richiedente e la necessità assoluta che il medesimo soggetto sia fornito di una capacità di autocontrollo tale da scongiurare ogni abuso dell'arma).

Cass. pen. n. 21810/2010

I soci e gli amministratori di una ditta di autotrasporti rispondono di omicidio colposo qualora il conducente di uno degli autocarri di proprietà della ditta provochi un incidente mortale determinato dalla stanchezza, perché non sono stati rispettati i tempi massimi di guida dei conducenti loro sottoposti, creando così condizioni tali da rendere "prevedibile" il verificarsi di incidenti, determinati da colpi di sonno o da inefficienza fisica del conducente. (Nella specie, l'autotrasportatore si era fermato a fari spenti sulla corsia di sorpasso, a causa di un colpo di sonno, dovuto a serrati turni di lavoro, cagionando la morte del conducente di un'autovettura che sopraggiungeva).

Cass. pen. n. 17601/2010

In materia di omicidio colposo, l'automobilista il quale per colpa - consistita in violazione di regole di prudenza e delle norme sulla circolazione, sbandi ripetutamente e si arresti, alla fine, ponendosi di traverso sulla carreggiata di una strada (tanto più se a rapido scorrimento) - pone in essere, con la sua condotta, una condizione necessaria dell'arresto del traffico e delle successive eventuali collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompano il legame di imputazione del fatto alla sua condotta colposa sì da relegarlo a mera occasione. In tal caso, il conducente pone in essere un fattore causale originario di rischio (ostruzione della carreggiata) dei successivi eventi collisivi, e l'eventuale condotta colposa (eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale ma potendo, bensì, collocarsi nell'ambito della prevedibilità.

Risponde di omicidio colposo, il capo cantoniere dell'A.n.a.s., addetto alla sorveglianza di un tratto di strada statale, che, in violazione dei compiti previsti dall'art. 8 D.P.R. 11 dicembre 1981, n. 1126, ometta di provvedere in relazione alla presenza di un albero posto a meno di sei metri dal confine stradale, cagionando così la morte di un automobilista, che fuoriuscito dalla sede stradale andava ad impattare contro il suddetto ostacolo fisso.

Cass. pen. n. 10676/2010

In materia di omicidio colposo, l'automobilista il quale per colpa - consistita in violazione di regole di prudenza e delle norme sulla circolazione, sbandi ripetutamente e si arresti, alla fine, ponendosi di traverso sulla carreggiata di una strada (tanto più se a rapido scorrimento) - pone in essere, con la sua condotta, una condizione necessaria dell'arresto del traffico e delle successive eventuali collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompano il legame di imputazione del fatto alla sua condotta colposa sì da relegarlo a mera occasione. In tal caso, il conducente pone in essere un fattore causale originario di rischio (ostruzione della carreggiata) dei successivi eventi collisivi, e l'eventuale condotta colposa (eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale ma potendo, bensì, collocarsi nell'ambito della prevedibilità.

Cass. pen. n. 3365/2010

In tema di colpa professionale, il medico, che all'interno di una struttura sanitaria ospedaliera, venga chiamato per un consulto specialistico, ha gli stessi doveri professionali del medico che ha in carico il paziente presso un determinato reparto, non potendo esimersi da responsabilità adducendo di essere stato chiamato solo per valutare una specifica situazione. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui due anestesisti chiamati ad intervenire per la presenza di una epiglottide, dopo aver visitato la paziente, richiedevano l'intervento dell'otorino e si allentavano dal reparto, omettendo di intubare la paziente per prevenire il rischio di completa ostruzione delle vie respiratorie).

Cass. pen. n. 38671/2009

In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio senza diritto di precedenza può invocare, come esimente di responsabilità per il sinistro causato, la precedenza cronologica, cosiddetta "di fatto", a condizione che sussistessero le condizioni per effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la responsabilità del guidatore gravato dall'obbligo di precedenza poiché aveva continuato ad impegnare l'incrocio anche dopo che l'altro mezzo era entrato nel suo campo visivo).

Cass. pen. n. 38154/2009

Risponde di omicidio colposo il cardiologo, che attesti l'idoneità alla pratica sportiva agonistica di un atleta, in seguito deceduto nel corso di un incontro ufficiale di calcio a causa di una patologia cardiologia (nella specie, "cardiomiopatia ipertrofica"), non diagnosticata dal sanitario per l'omessa effettuazione di esami strumentali di secondo livello che, ancorché non richiesti dai protocolli medici, dovevano ritenersi necessari in presenza di anomalie del tracciato elettrocardiografico desumibili dagli esami di primo livello.

Cass. pen. n. 35027/2009

Si configura una responsabilità per omicidio colposo, a carico del soggetto che assiste al parto per la perdita della vita del feto, pur se la fase espulsiva non sia ancora terminata, quando la morte sia causata da imprudenza, negligenza o imperizia, perché l'autonoma vita biologica ha inizio con la rottura del sacco delle acque amniotiche.

Cass. pen. n. 25437/2009

Il gestore di un ristorante non risponde del delitto di omicidio colposo in relazione all'annegamento di un cliente che si sia tuffato nella piscina dell'esercizio, nonostante questa, palesemente, non fosse fruibile nelle ore serali per assenza di illuminazione.

Cass. pen. n. 19755/2009

La responsabilità penale di ciascun componente di una "equipe" medica per il decesso del paziente sottoposto ad intervento chirurgico non può essere affermata sulla base dell'accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla "equipe" nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri.

Cass. pen. n. 10788/2009

In tema di colpa nella circolazione stradale, il conducente tenuto a cedere la precedenza deve astenersi dall'intraprendere una manovra di esito incerto ed attendere il momento più propizio per eseguirla, con la conseguenza che ogni errore di calcolo deve essere posto a suo carico.

Cass. pen. n. 1866/2009

In tema di colpa professionale medica, ai fini dell'affermazione di responsabilità penale, in relazione al decesso di una paziente, dei medici operanti - non in posizione apicale - all'interno di una struttura sanitaria complessa, a titolo di colpa omissiva, è priva di rilievo la mera instaurazione del c.d. rapporto terapeutico, occorrendo accertare la concreta organizzazione della struttura, con particolare riguardo ai ruoli, alle sfere di competenza ed ai poteri-doveri dei medici coinvolti nella specifica vicenda. (Fattispecie nella quale si contestava a due medici di guardia in servizio presso una struttura sanitaria operante all'interno di una Casa circondariale, succedutisi nel compimento di singoli atti diagnostici o terapeutici, di non avere diagnosticato per tempo la tubercolosi dalla quale era affetta una detenuta, avendo omesso di eseguire gli accertamenti diagnostici e la visita infettivologica prescritti da un medico consulente esterno).

Cass. pen. n. 47490/2008

In tema di colpa medica, il componente dell'equipe incaricato di eseguire un intervento chirurgico è titolare di una posizione di garanzia, e deve essere effettivamente presente in sala operatoria, onde avere una visione diretta dell'intervento e garantire una più attenta percezione delle problematiche eventualmente insorte. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta inadeguata la partecipazione dell' "assistente di campo" del chirurgo ad un intervento eseguito in laparoscopia, da una sala posta accanto alla sala operatoria).

Cass. pen. n. 45698/2008

Integra il reato di omicidio colposo la condotta del direttore di un albergo che non inibisca materialmente ai clienti l'accesso alla piscina negli orari in cui non è garantito il servizio di salvataggio, ma si limiti ad esporre il regolamento di utilizzo della medesima contenente un divieto in tal senso, qualora degli ospiti vi anneghino facendo il bagno nell'orario non consentito. (In motivazione la Corte ha precisato che l'avventato comportamento dei clienti doveva ritenersi prevedibile dal direttore dell'albergo, che dunque non poteva ritenere assolto l'obbligo connesso alla sua posizione di garanzia attraverso l'affidamento nella scrupolosa osservanza del regolamento della piscina da parte dei medesimi).

Cass. pen. n. 45006/2008

Il legale rappresentante della società che gestisce un complesso turistico in cui è presente una piscina è titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità degli utilizzatori della medesima e pertanto risponde del reato di omicidio colposo nel caso di annegamento di un minore a causa della insufficiente manutenzione dell'impianto e della non predisposizione di un presidio di salvataggio continuativo durante il funzionamento dello stesso.

Cass. pen. n. 40243/2008

Integra il reato di omicidio colposo la condotta dell'amministratore della società proprietaria di uno stabile e del soggetto incaricato della manutenzione del medesimo i quali omettano di predisporre le cautele necessarie a rendere palese un'insidia presente nell'immobile, la cui mancata visibilità determini la caduta di uno degli inquilini cagionandone la morte. (In motivazione la Corte ha precisato che, pur non operando agli effetti penali il disposto di cui all'art. 2051 c.c., in assenza di specifiche norme cautelari la pertinenza della cosa produttiva dell'evento lesivo alla normale disponibilità di colui che ne abbia la custodia impone una valutazione particolarmente attenta dell'osservanza da parte del medesimo degli obblighi cautelari sanciti dalle regole di comune prudenza ).

Cass. pen. n. 34771/2008

Integra il reato d'omicidio colposo la condotta di colui cui è rimessa la custodia di un luogo che, ancorché in seguito ad un ordine legittimamente impartitogli, se ne allontani senza aver predisposto le cautele necessarie a prevenire in sua assenza i pericoli che ivi sussistano per l'incolumità delle persone, qualora, in conseguenza dell'omissione, nel medesimo luogo si verifichi la morte di una persona. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità, per la morte di un bambino caduto nella vasca di raccolta delle acque di un mattatoio, del custode del luogo, che, allontanatosi su ordine del superiore gerarchico per svolgere accertamenti ispettivi presso una macelleria, non aveva provveduto a dotare il coperchio della vasca di un accorgimento di chiusura idoneo ad impedirne il sollevamento in sua assenza ).

Cass. pen. n. 33385/2008

In tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell'impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall'obbligo di rallentare in prossimità dell'incrocio, giacché l'eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente.

Cass. pen. n. 37992/2008

Il medico è titolare di una posizione di garanzia a tutela della salute dei pazienti affidati alle sue cure, che non può ritenersi in alcun modo ridimensionata dall'eventualità che in concreto il paziente sia a sua volta un medico e che il medesimo abbia cercato di influenzare il collega sulla diagnosi da adottare.

Cass. pen. n. 26131/2008

In tema di responsabilità da sinistri stradali, l'utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto della possibilità di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi ultimi non risultino assolutamente imprevedibili. (Nella specie, è stata esclusa la colpa generica del conducente dell'autovettura coinvolta in un sinistro stradale cui era seguita la morte della persona trasportata, perché si è ritenuto che i conducente dell'altra autovettura aveva provocato imprevedibilmente l'incidente, ponendosi alla guida in stato d'etilismo acuto che non gli consentiva di controllare adeguatamente la marcia del proprio veicolo).

Cass. pen. n. 24360/2008

In tema di colpa medica, la preparazione del composto medicinale da somministrare rientra tra i compiti del medico chirurgo, che deve controllarne la correttezza anche nel caso in cui ne deleghi l'esecuzione materiale a persona competente.

Cass. pen. n. 19527/2008

In tema di colpa professionale, il medico ha l'obbligo di assumere dal paziente ovvero, se ciò non è possibile, da altre fonti affidabili, tutte le informazioni necessarie al fine di garantire la correttezza del trattamento chirurgico praticato allo stesso paziente. (Fattispecie in tema di riconosciuta responsabilità per omicidio colposo per il medico intervenuto per porre rimedio ad un trauma subito dal paziente alla gamba senza aver previamente assunto le opportune informazioni sulle preesistenti patologie sofferte dallo stesso e interferenti sulla scelta terapeutica).

Cass. pen. n. 16464/2008

Nell'accertamento della colpa del reato di omicidio colposo conseguente allo scontro tra più veicoli non può trovare applicazione la presunzione di concorso di colpa a carico di ciascuno dei conducenti posta dall'art. 2054, comma secondo, c.c., atteso che la stessa comporta una distribuzione degli oneri probatori incompatibile con i principi dettati in materia di prova per il giudizio penale.

Cass. pen. n. 16375/2008

Va esclusa, ai sensi degli artt. 32, comma secondo, e 13 della Costituzione, e dell'art. 33 L. n. 833 del 1978, la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questi è in grado di prestare il suo consenso e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ; ricorrendo queste condizioni, nessuna responsabilità è configurabile a carico del medico curante in ordine al decesso del paziente nolente. (Fattispecie nella quale il paziente, poi deceduto a causa di una emorragia epidurale, sottodurale e subaracnoidea, aveva rifiutato, dopo la caduta, di essere trasportato in ospedale e sottoposto ai necessari approfondimenti diagnostici ).

Cass. pen. n. 8615/2008

In tema di colpa professionale, il medico che succede ad un collega nel turno in un reparto ospedaliero, assume nei confronti dei pazienti ricoverati la medesima posizione di garanzia di cui quest'ultimo era titolare, circostanza che lo obbliga ad informarsi dal medico che lo ha preceduto nel turno circa le condizioni di salute dei pazienti medesimi e delle particolari cure di cui necessitano. (Fattispecie relativa alla riconosciuta responsabilità per omicidio colposo del medico che, in mancanza di ragguagli in merito da parte del collega «smontante» non si era informato presso il medesimo circa le necessarie modalità di somministrazione di una trasfusione di sangue disposta in precedenza e la cui errata esecuzione aveva in seguito cagionato la morte del paziente).

Cass. pen. n. 46383/2007

In tema di infortuni sul lavoro, nel caso in cui i lavori siano stati affidati in appalto, risponde a garanzia della prevenzione infortunistica anche il committente il quale si ingerisca nell'organizzazione del lavoro, così partecipando all'obbligo di controllare la sicurezza del cantiere. (Nella fattispecie, si trattava di lavori sulla sede stradale e l'imputato era risultato concreto e operativo referente della ditta sub-appaltatrice dei lavori).

Cass. pen. n. 41294/2007

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo di assicurarsi della stabilità del carico incombe sul manovratore della gru, il cui giudizio sull'opportunità di effettuare la manovra di sollevamento è del tutto indipendente ed autonomo, potendo e dovendo egli rifiutarsi di procedervi qualora, secondo la sua valutazione non sussistano le condizioni di sicurezza. (Fattispecie in tema di affermata responsabilità del gruista per il decesso di un addetto allo scarico di alcune travi da un rimorchio, il quale veniva travolto da una di queste a seguito della scelta dell'imputato di iniziare il varo delle medesime dalla più esterna, senza prima essersi sincerato dell'effettiva stabilità del carico).

Cass. pen. n. 37589/2007

Il pubblico amministratore committente non perde, in conseguenza dell'appalto dei lavori di manutenzione e sorveglianza delle strade, l'obbligo di vigilanza la cui omissione è fonte di responsabilità qualora concorrano le circostanze della conoscenza del pericolo, dell'evitabilità dell'evento lesivo occorso a terzi e dell'omissione dell'intervento diretto all'eliminazione del rischi. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la pronunzia di merito che aveva ritenuto il dirigente comunale colpevole di omicidio colposo ai danni del conducente di un ciclomotore caduto a causa del cattivo stato della strada, posto che era stato accertato che l'imputato aveva omesso di effettuare il controllo sui lavori di manutenzione dal Comune dati in appalto ad una ditta privata).

Cass. pen. n. 35665/2007

Ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589, comma secondo, c.p., non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente l'inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza. (In motivazione la Corte ha precisato che tali regole devono ritenersi far parte integrante della disciplina della circolazione stradale, come si desume dal disposto dell'art. 140 c.s., la cui violazione, dunque, assume lo stesso valore della violazione di una disposizione specifica).

Cass. pen. n. 34115/2007

L'installatore di uno scaldabagno alimentato a gas metano risponde per colpa della morte dell'utente conseguita al cattivo funzionamento della canna fumaria, ancorché preesistente, della quale al momento dell'installazione egli non abbia verificato appieno la funzionalità, se non nei limiti impostigli dalla normativa vigente, in quanto la peculiarità del lavoro affidatogli e la pericolosità dell'opera oggetto del medesimo impediscono di ritenere circoscrivibile alla mera indicazione normativa la condotta necessariamente prudenziale e diligente che egli deve osservare, essendogli invece imposto di porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare eventi dannosi prevedibili.

Cass. pen. n. 27740/2007

Al fine di escludere la responsabilità del conducente è, necessario che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservare i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 24823/2007

In tema di circolazione stradale, l'osservanza della regola cautelare imposta dalla legge non vale sempre ad esonerare dalla responsabilità per il reato colposo quando esistano concrete circostanze che la rendano inidonea, nel caso concreto, a garantire la tutela del bene cui la tutela è preordinata. (Fattispecie in tema di omicidio colposo da incidente stradale in cui è stata ritenuta insufficiente, ai fini di escludere la responsabilità dell'imputato, la circostanza che egli avesse rispettato i limiti di velocità, avendo egli omesso di ridurre ulteriormente la velocità adeguandola alle concrete condizioni della strada, che, nel tratto interessato, era bagnata, con un restringimento della carreggiata e una curva che ostacolava la visuale).

Cass. pen. n. 19337/2007

Integra il reato di omicidio colposo la condotta del militare che lasci, all'interno di un mezzo militare, il proprio fucile mitragliatore dal quale sia partita una « scarica di colpi» che abbiano attinto altro militare mentre sistemava l'arma nell'apposito alloggiamento, cagionandone la morte. In tal caso va ravvisata la colpa generica per la violazione della norma di « elementare prudenza militare» della quale le reclute fin dal primo giorno del loro approccio alle armi sono resi edotti e cioè che l'arma ricevuta in dotazione non deve essere mai abbandonata e posta al di fuori dell'immediata sorveglianza e signoria del militare che la ha ricevuta.

Cass. pen. n. 15226/2007

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali previsti dall'art. 9 D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può, tuttavia, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio (nella specie, mortale) ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

Cass. pen. n. 32298/2006

Configura il delitto di omicidio colposo la condotta dei proprietari di un appartamento che l'abbiano locato con una caldaia per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione, cosicché, durante il funzionamento, si era determinata la fuoriuscita di monossido di carbonio che aveva mortalmente intossicato gli occupanti dell'immobile, giacché il proprietario di un immobile si trova in «posizione di garanzia» nei confronti dell'affittuario, in virtù della quale il primo deve consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali. (Nell'occasione la Corte ha sottolineato che le componenti essenziali della posizione di garanzia sono costituite, da un lato, da una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o da una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento; dall'altro lato, dall'esistenza di un potere giuridico, ma anche di fatto attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento).

Cass. pen. n. 24201/2006

In tema di omicidio colposo, l'istruttore di un gruppo di subacquei che organizzi un'immersione è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei partecipanti all'immersione, con la conseguenza che, correttamente, viene ravvisata la sua responsabilità per il decesso di uno dei partecipanti, allorché siano accertate colpevoli inosservanze delle norme cautelari generiche o specifiche. (Nella specie, era stato accertato, in sede di merito, che il subacqueo deceduto era stato coinvolto, senza adeguata assistenza e senza le necessarie cautele, in un'immersione pericolosa, in ragione della profondità che doveva essere raggiunta, avendo altresì l'istruttore omesso di verificare le modalità di risalita, per impedire quegli errori tecnici cui era risultato riconducibile l'evento letale).

Cass. pen. n. 21476/2006

È ravvisabile il concorso di colpa tra coloro che partecipano ad una gara automobilistica, in relazione ad un incidente stradale che veda coinvolto un automobilista estraneo alla competizione, quando ciascuna condotta — sia che la si voglia ricondurre alla cooperazione sia che la si voglia assumere quale causa indipendente — è qualificabile come colposa, essendo caratterizzata dalla violazione di una norma cautelare. (In applicazione di tali principi la Corte confermava la sentenza di merito, che aveva ritenuto la responsabilità colposa degli imputati, i quali, alla guida delle rispettive autovetture, avevano dato vita ad una gara di velocità, ponendo in essere plurime violazioni del codice della strada ed aderendo alla condotta colposa di un altro, che aveva materialmente cagionato il violento impatto,a seguito del quale era deceduto un automobilista, proveniente dalla opposta direzione).

Cass. pen. n. 44650/2005

In materia antinfortunistica devono ritenersi destinatari delle disposizioni di prevenzione coloro che presiedono direttamente o per delega alla organizzazione aziendale; non sono invece responsabili dell'incidente derivante dalla mancanza o dalla insufficienza di cautele e mezzi antinfortunistici coloro ai quali — non esplicando essi un potere di supremazia e di direzione nell'organizzazione del lavoro — spetta unicamente l'onere di vigilare sull'osservanza dei precetti imposti. Al preposto (destinatario delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, ma svolgente attività sussidiaria), peraltro, può essere delegato l'apprestamento delle misure preventive, ma non anche quei compiti affidati in via esclusiva dalla legge ai dirigenti o all'imprenditore. Ne consegue che la delega non scagiona dalla responsabilità penale l'imprenditore o il direttore dei lavori, in quanto il preposto non è tenuto ad assumere da solo l'obbligo di predisporre, far realizzare e pretendere in concreto la utilizzazione delle norme protettive previste dalla legge.

Cass. pen. n. 40908/2005

In tema di violazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua «avvistabilità» da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo.

Cass. pen. n. 31302/2005

L'obbligo di eliminare la fonte di pericolo su una pubblica via o di apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni sorge nel momento in cui la strada presenti situazioni tali da costituire un'insidia o un trabocchetto per gli utenti, sicché venga a costituire una fonte di pericolo inevitabile con l'uso della normale diligenza; invece, qualora adottando la normale diligenza che si richiede a chi usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione di un eventuale infortunio non può che far capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta. (Nella fattispecie la Corte, decidendo in ordine alle statuizioni civili rese dal giudice di appello, ha annullato con rinvio, rilevando l'insufficienza della motivazione dalla quale non risultava compiutamente accertato se alla mancanza di guard-rail lungo la strada potesse ricondursi — sotto il profilo dell'esistenza di un'insidia — l'evento dannoso).

Cass. pen. n. 20559/2005

Il legale rappresentante della società, quale responsabile della sicurezza, risponde dell'infortunio del lavoratore anche se avvenuto fuori dell'orario di lavoro, in quanto le norme antinfortunistiche sono poste a tutela di tutti coloro che si trovano a contatto degli ambienti di lavoro, a prescindere dall'orario di servizio. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il datore di lavoro responsabile, a titolo di colpa, per la morte del lavoratore, rimasto folgorato dalla dispersione di elettricità provocata dalla macchina idropulitrice, appartenente alla ditta e utilizzata, fuori dall'orario di servizio, per il lavaggio della propria autovettura).

Cass. pen. n. 18568/2005

In tema di responsabilità medica, con riferimento all'ipotesi di intervento effettuato da un'équipe chirurgica, il principio di affidamento non opera quando colui che si affida sia in colpa per aver violato norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte confidando che altri, succedendo nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all'omissione: ne consegue che l'eventuale evento dannoso, derivante anche dall'omissione del successore, avrà due antecedenti causali, non potendo la seconda condotta configurarsi come fatto eccezionale e sopravvenuto, di per sé sufficiente a produrre l'evento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto l'intera équipe operatoria colpevole delle lesioni provocate al paziente nel cui addome era stata lasciata una pinza).

Cass. pen. n. 18552/2005

In tema di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa della morte del lavoratore — avvenuta durante l'esecuzione dell'attività — l'imprenditore che abbia dato disposizione di imbracare un compressore e di sollevarlo con la gru alla fine della giornata di lavoro così da prevenirne il furto durante la notte: tale pratica infatti integra non solo la violazione delle previsioni poste a tutela dei lavoratori in relazione al sollevamento di carichi nei cantieri, ma anche le norme di diligenza e prudenza, posto che essa implica una situazione di pericolo per le persone a fronte di una mero interesse patrimoniale.

Cass. pen. n. 18548/2005

In tema di colpa professionale, nel caso di équipe chirurgica e più in generale in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell'attività medico-chirurgica, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

Cass. pen. n. 12275/2005

La posizione di garanzia dell'équipe chirurgica nei confronti del paziente non si esaurisce con l'intervento, ma riguarda anche la fase post operatoria, gravando sui sanitari un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato; ne consegue che dalla violazione di tale obbligo, fondato anche sul contratto d'opera professionale, può discendere la responsabilità penale dei medici qualora l'evento dannoso sia causalmente connesso ad un comportamento omissivo ex art. 40 comma secondo c.p. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità per il reato di cui all'art. 589 c.p. dei componenti l'equipe chirurgica, colpevoli di aver fatto rientrare il paziente nel reparto dopo l'intervento, anziché sottoporlo a terapia intensiva, sottovalutando elementi significativi, quali l'incremento progressivo della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, che rendevano prevedibile un'insufficienza respiratoria).

Cass. pen. n. 9739/2005

In tema di responsabilità professionale del medico, il capo dell'équipe operatoria è titolare di un'ampia posizione di garanzia nei confronti del paziente che si estende alla fase dell'assistenza post-operatoria, che il chirurgo ha il dovere di controllare e seguire direttamente, anche attraverso interposta persona. (Nella fattispecie — decesso della vittima nella fase successiva all'intervento chirurgico — il medico è stato ritenuto, insieme agli altri operatori sanitari imputati, responsabile del decesso proprio in quanto, nella sua qualità, avrebbe dovuto assicurarsi che la vittima fosse adeguatamente assistita dopo l'operazione da personale idoneo e presente in numero adeguato, cui egli avrebbe dovuto anche fornire tutte le indicazioni terapeutiche necessarie: a maggior ragione per il fatto che il chirurgo stesso aveva imprudentemente deciso di praticare un intervento altamente specialistico nell'ultimo turno pomeridiano così precostituendo le condizioni di quella prevedibile carenza di assistenza notturna successiva che avrebbe determinato la morte del paziente).

Cass. pen. n. 9386/2005

È configurabile il delitto di omicidio colposo nella condotta del figlio, anche temporaneamente convivente con il padre, che per negligenza ometta di adottare tempestivamente ogni adeguata iniziativa volta ad assicurare la necessaria assistenza sanitaria all'anziano genitore malato, in presenza di un progressivo aggravamento delle sue condizioni di salute, e a prevenire il verificarsi di possibili e prevedibili eventi dannosi, sempreché sia accertato il nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'agente e l'evento morte. (Fattispecie in cui la Corte: a) ha ritenuto non censurabile la decisione dei giudici d'appello, che avevano ravvisato profili di colpa, sotto lo specifico profilo della grave negligenza, nella condotta del figlio che, nonostante le gravi condizioni patologiche dell'anziano genitore e il progressivo aggravarsi delle sue condizioni di salute sin dal giorno antecedente il decesso, non aveva chiesto l'intervento di un medico e il giorno in cui poi si era verificata la morte lo aveva lasciato solo in casa; b) ha annullato con rinvio la pronunzia di secondo grado limitatamente all'omesso accertamento, sulla base delle concrete emergenze processuali, del nesso di causalità tra la condotta omissiva attribuita all'imputato e il decesso del padre).

Cass. pen. n. 3455/2005

In tema di infortuni sul lavoro, poiché le norme di prevenzione mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adozione delle misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile e opinabile e tale, dunque, da presentare i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, sempre che l'infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza, nel qual caso nessuna efficienza causale può essere attribuita alla condotta del lavoratore che abbia dato occasione all'evento.

Cass. pen. n. 3446/2005

Il titolare della ditta individuale che organizza l'attività sportiva di rafting e l'istruttore addetto alla guida del gommone, in quanto titolari di una posizione di garanzia (o di «protezione») nei confronti dei soggetti che a loro si rivolgono per praticare tale attività sportiva pericolosa, rispondono del reato di omicidio colposo per la morte di uno dei partecipanti all'esercitazione a seguito dell'incidente verificatosi nel corso della discesa lungo il fiume. (Nella specie, la Corte ha individuato concreti elementi di colpa sia nella condotta del titolare della ditta, per aver consentito la discesa lungo il fiume malgrado la notevole intensità della corrente, che nei confronti dell'istruttore, per non aver interrotto la discesa e per non essere stato in grado di governare l'imbarcazione ed evitare l'impatto con una roccia, impatto che causava il rovesciamento del mezzo e l'annegamento del passeggero).

Cass. pen. n. 39062/2004

In materia di colpa medica, la rottura, durante un'operazione chirurgica all'addome, del margine della pinza e il suo scivolamento nell'addome del paziente costituiscono condotta colpevole da parte dei sanitari sotto il profilo dell'omesso conteggio dei ferri dopo la sutura della ferita e della conseguente omessa rimozione del corpo estraneo: regole semplici di diligenza, di prudenza e di perizia impongono infatti che quel controllo (mancato nella fattispecie) sia effettuato anche dopo la sutura in modo tale da poter porre rimedio immediatamente all'eventuale errore. (La Corte ha ulteriormente specificato che il controllo della rimozione dei ferri spetta all'intera équipe operatoria, cioè ai medici, che hanno la responsabilità del buon esito dell'operazione anche con riferimento a tutti gli adempimenti connessi, e non può essere delegato al personale paramedico, avendo gli infermieri funzioni di assistenza ma non di verifica).

Cass. pen. n. 32925/2004

La specificazione dei doveri che incombono sul lavoratore ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 implica che al lavoratore non è riconosciuta alcuna autonomia decisionale o iniziativa personale in ordine alla prevenzione infortuni, ma solo il compito di attenersi fedelmente alle istruzioni e alle direttive che gli provengono dai soggetti indicati nell'art. 4 dello stesso decreto. Pertanto, il lavoratore dipendente non ha il dovere di rifiutare la prestazione di lavoro ove l'imprenditore non adempia alle disposizioni delle leggi di prevenzione degli infortuni: la posizione di soggetto più debole del rapporto contrattuale impedisce la possibilità concreta di opporre un simile rifiuto, e nessuna responsabilità penale può ipotizzarsi a suo carico qualora abbia usato una macchina priva dei prescritti dispositivi di sicurezza quando tali dispositivi non gli siano stato forniti dal suo datore di lavoro.

Cass. pen. n. 24079/2004

La condotta del guidatore che ostruisce la carreggiata stradale (tanto più se a rapido scorrimento), ponendosi di traverso, non interrompe il nesso di casualità in ordine agli eventi collisivi verificatisi a causa della condotta colposa (per eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei conducenti dei veicoli nel frattempo sopraggiunti.

Cass. pen. n. 24010/2004

In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori - figura introdotta dall'art. 5 D.L.vo n. 494 del 1996 in attuazione della Direttiva 92/57/CEE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili - deve assicurare, nel caso della effettuazione dei lavori, il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. Ne consegue che egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale posizione di garanzia. (Nella fattispecie l'imputato, coordinatore dei lavori, non aveva impedito una modifica del piano di sicurezza in esito alla quale il crollo del solaio aveva determinato la morte di un operaio).

Cass. pen. n. 21709/2004

L'ostetrica, che abbia sotto la propria assistenza e controllo una partoriente, deve sollecitare tempestivamente l'intervento del medico appena emergano fattori di rischio per la madre e comunque in ogni caso di sofferenza fetale. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo del nascituro, la Corte ha affermato la responsabilità dell'ostetrica la quale, quantunque il monitoraggio cardiotocografico della paziente indicasse una progressiva sofferenza fetale, aveva ritardato di avvertire i sanitari con la conseguenza del decesso del feto.

Cass. pen. n. 18641/2004

Sussiste la responsabilità del direttore dei lavori della ditta incaricata della collocazione di un impianto di distribuzione di gas metano per la morte di un pedone caduto all'interno di una voragine formatasi lungo la strada, nel punto in cui sono stati effettuati i lavori per la sistemazione della conduttura di metano, in quanto l'evento è dipeso dal difettoso ripristino del manto stradale, consistito, in particolare, nell'aver sistemato le tubazioni ad una profondità di interramento inferiore a quella prevista dalla normativa vigente (D.M. 24 novembre 1984). (La Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato ritenendo immune da vizi logici la sentenza con cui il giudice di merito aveva escluso che la pioggia abbondante, caduta al momento del fatto, potesse aver rappresentato una causa sopravvenuta, idonea ad escludere il nesso causale ai sensi dell'art. 41 comma secondo c.p., individuando nella inidonea ricopertura del manto stradale la concausa dell'apertura improvvisa della buca).

Cass. pen. n. 46011/2003

Risponde di omicidio colposo per inosservanza del regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell'ANAS, approvato con il D.P.R. 423/1980, il capo-centro di manutenzione di una sezione che ometta l'adozione delle procedure d'urgenza previste dal citato regolamento per la realizzazione di opere di sicurezza stradale e, specificamente, per la installazione di nuove barriere obbligatorie,atte a contenere i veicoli in carreggiata in caso d'urto in sostituzione delle precedenti danneggiate ed inservibili. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 1 del D.P.R. 423/1980 ha carattere aggiuntivo — e pertanto ampliativo — del D.P.R. 25.5.1895 n. 350, che, all'art. 2, elenca i lavori relativi a strade e autostrade che possono essere eseguiti in economia, tra essi comprendendo le riparazioni ordinarie e straordinarie le cui opere siano urgenti e indispensabili nell'interesse della sicurezza delle strade, concernenti opere di di presidio o di difesa ovvero opere di sicurezza stradale).

Cass. pen. n. 37473/2003

La colpa del medico, che è una delle cosiddette colpe speciali o professionali, proprie delle attività giuridicamente autorizzate perché socialmente utili anche se rischiose per loro natura, ha come caratteristica l'inosservanza di regole di condotta, le leges che, hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito, vale a dire dell'aumento del rischio. La prevedibilità consiste nella possibilità di prevedere l'evento che conseguirebbe al rischio non consentito e deve essere commisurata al parametro del modello di agente, dell'homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell'agente concreto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittima l'affermazione del giudice di merito circa la sussistenza della colpa grave di un ginecologo che, nell'alternativa, aveva scelto la manovra di «disancoramento» del feto meno corretta e più rischiosa per far nascere il neonato, con conseguenti lesioni gravi di quest'ultimo).

Cass. pen. n. 37470/2003

In materia di infortuni sul lavoro, il principio in forza del quale il datore di lavoro può trasferire la propria posizione di garanzia circa gli obblighi di prevenzione e sorveglianza imposti dalla normativa antinfortunistica solo attraverso un provvedimento formale di delega ad altro soggetto subentrante con esplicita indicazione delle funzioni ed esplicita accettazione, va contemperato — quando tale principio debba trovare attuazione in un'impresa di grandi dimensioni — con la necessità di accertare, in concreto, l'effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all'interno delle posizioni di vertice, così da verificare la predisposizione, da parte del datore di lavoro di adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'imprenditore da responsabilità di livello intermedio e finale. (Nella fattispecie la Corte ha accolto il ricorso dell'imputato imprenditore censurando la condanna sotto il profilo della insufficiente motivazione circa la valutazione della complessità della struttura aziendale in ragione della quale il difetto formale di delega al sostituto non appariva sufficiente a sostenere il giudizio di responsabilità).

Cass. pen. n. 31760/2003

Nell'ipotesi di successive cessione di sostanza stupefacente, il nesso di causalità materiale tra la prima cessione e la morte dell'ultimo cessionario, sopraggiunta quale conseguenza non voluta dell'assunzione della droga, non è interrotto per effetto delle successive cessioni, né delle modalità in cui è avvenuta l'assunzione, trattandosi di fattori concausali sopravvenuti, non anormali o eccezionali, ma del tutto ragionevolmente prevedibili; pertanto, risponde del reato di cui agli artt. 586 e 589 c.p. non solo colui che ha ceduto direttamente alla vittima la sostanza, ma anche l'originario fornitore (nel caso di specie, la Corte ha escluso che l'assunzione di alcool, contestuale all'ingestione di cinque pasticche di ecstasy da parte della vittima, possa considerarsi una concausa sopravvenuta, non prevedibile e tale da interrompere il nesso causale tra la prima cessione e l'evento morte).

Cass. pen. n. 25962/2003

In materia di responsabilità colposa per fatti lesivi o mortali derivanti da violazione delle norme sulla circolazione stradale, deve ritenersi che la presenza di veicoli fermi sulla corsia di sorpasso di un'autostrada costituisce un evento del tutto imprevedibile, che si pone in contrasto, oltre che con le norme anzidette, anche con quelle della convivenza civile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stato escluso, nonostante che si trattasse di fatto avvenuto in ora diurna, in tratto rettilineo ed in condizioni di ottima visibilità, il concorso di colpa del conducente di un autoveicolo il quale aveva tamponato, riportando lesioni di esito mortale, l'autoveicolo dell'imputato, fermo sulla corsia di sorpasso a seguito di precedente collisione con altra autovettura, da cui erano derivati solo danni alle cose).

Cass. pen. n. 25923/2003

Qualora più autovetture diano luogo, lungo una pubblica via, ad una gara di velocità, il fatto che una delle stesse, dopo aver effettuato l'ultimo sorpasso, venga tamponata da un'altra e il conducente del primo mezzo perda perciò il controllo del veicolo, non esclude la sua concorrente responsabilità in ordine ai fatti lesivi o mortali da ciò derivati, ove non risulti che con la suddetta manovra di sorpasso la gara di velocità fosse effettivamente cessata. (Nella specie, in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva assolto il conducente del veicolo tamponato senza spiegare come l'eccessiva velocità da lui mantenuta dopo aver effettuato il sorpasso potesse conciliarsi con la ritenuta cessazione della gara).

Cass. pen. n. 18782/2003

In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo che venga a trovarsi in una situazione di pericolo improvvisa e dovuta a condotta di guida illecita altrui, non risponde a titolo di colpa per non aver posto in essere una manovra di emergenza adeguata ad evitare l'incidente.

Cass. pen. n. 17379/2003

In tema di nesso causale nei reati omissivi, non può escludersi la responsabilità del medico il quale non si attivi e non porti il paziente a conoscenza della recidiva di una malattia tumorale, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, laddove, nel giudizio controfattuale, vi è l'altissima probabilità che il ricorso ad altri rimedi terapeutici (oltre a quello, radioterapico, già praticato all'esordio della malattia) avrebbe determinato un allungamento della vita, che è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso.

Cass. pen. n. 13323/2003

Il soggetto che assuma il compito di guida-accompagnatore di un gruppo di escursionisti, attesa “la posizione di garanzia” di cui deve ritenersi investito, risponde del delitto di omicidio colposo in relazione alla morte di un escursionista, il quale, sia pure contravvenendo al generico, previo avvertimento di non allontanarsi dal gruppo, si sia avventurato, non imprevedibilmente, in un passaggio la cui particolare pericolosità non era stata in precedenza segnalata.

Cass. pen. n. 4827/2003

In tema di responsabilità professionale, il medico che, sia pure a titolo di consulto, accerti l'esistenza di una patologia ad elevato ed immediato rischio di aggravamento, in virtù della sua posizione di garanzia ha l'obbligo di disporre personalmente i trattamenti terapeutici ritenuti idonei ad evitare eventi dannosi ovvero, in caso d'impossibilità di intervento, è tenuto ad adoperarsi facendo ricoverare il paziente in un reparto specialistico, portando a conoscenza dei medici specialistici la gravità e urgenza del caso ovvero, nel caso di indisponibilità di posti letto nel reparto specialistico, richiedendo che l'assistenza specializzata venga prestata nel reparto dove il paziente si trova ricoverato specie laddove questo reparto non sia idoneo ad affrontare la patologia riscontrata con la necessaria perizia professionale. (Fattispecie relativa ad un chirurgo vascolare che, richiesto di un consulto dal sanitario del pronto soccorso, dopo aver diagnosticato un sospetto aneurisma dell'aorta addominale retropancreatica, aveva omesso l'immediato ricovero nel reparto, gli immediati approfondimenti diagnostici, il ricovero nel reparto di chirurgia vascolare, l'immediato intervento chirurgico o, comunque, la segnalazione dell'immediata necessità dello stesso).

Cass. pen. n. 3946/2003

Nell'omicidio preterintenzionale l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere una persona. Ne consegue che se la morte della vittima è del tutto estranea all'area di rischio attivato con la condotta iniziale, che era intenzionalmente diretta a percuotere o provocare lesioni ed è invece conseguenza di un comportamento successivo, posto in essere a seguito dell'erroneo convincimento della già avvenuta produzione dell'evento mortale, quest'ultimo non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di percosse o lesioni dolose. (In base a tale principio è stata annullata con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile di omicidio preterintenzionale un uomo che, avendo spinto a terra una donna provocandole la perdita dei sensi, l'aveva creduta morta e, per simularne il suicidio, le aveva posto un cuscino sul volto e aveva staccato il tubo del gas, cagionando con tali ulteriori condotte la morte della stessa per soffocamento).

Cass. pen. n. 1031/2003

In tema di circolazione stradale, è rinvenibile una condotta colposa del conducente che, versando in una situazione di pericolo per fatto altrui, non ponga in essere una manovra di emergenza, solo ove questa sia utilmente ed agevolmente percepibile (tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità o meno della condotta del soggetto antagonista, degli spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psico-fisica) e possa essere attuata, oltre che in tempo utile, anche senza esporre a pericoli il conducente medesimo e altri terzi.

Cass. pen. n. 1019/2003

La posizione di garanzia attribuita al responsabile di uno spazio da lui aperto al pubblico, nella sua qualità di proprietario, aggravata dalla frequentazione di minori, nonché la facile prevedibilità che attrezzature presenti nella stessa area, seppure non funzionanti, ma di per sè pericolose per la loro peculiarità meccanica, possano essere fonte di insidie per i giovani frequentatori, configurano un nesso di causalità tra il comportamento colpevole c.d. «omissivo improprio» e l'evento mortale verificatosi.

Cass. pen. n. 37263/2002

In tema di circolazione stradale, l'art. 177, comma 2, c.s. autorizza i conducenti dei veicoli adibiti a servizi urgenti di polizia a non osservare obblighi, divieti e prescrizioni relativi alla circolazione, ma impone pur sempre l'obbligo di rispettare le regole di comune prudenza e diligenza, al fine di non creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone. (Applicando tale principio, la Corte ha annullato ai fini civili la sentenza che aveva assolto il conducente di un veicolo dell'Arma dei carabinieri dall'accusa di omicidio colposo, erroneamente interpretando l'art. 177 c.s. come giustificativo di tutti i comportamenti di guida salvo i casi di macroscopica violazione dei canoni di prudenza e diligenza).

Cass. pen. n. 4699/2002

In tema di responsabilità per colpa, risponde dell'evento secondo le regole ordinarie sulla causalità omissiva il soggetto cui incombe, anche contrattualmente, l'obbligo della verifica periodica di funzionalità o della manutenzione di impianto (nella fattispecie, una giostra) la cui rottura risulti dovuta a difetti di progettazione e costruzioni macroscopici (o comunque evidenti a chi sia in possesso di cognizioni tecniche), atteso che, in questo caso, egli ha l'obbligo, adempiendo alle regole di diligenza e di perizia richieste dall'attività svolta, di non autorizzare (o consentire, ove sia nei suoi poteri) l'uso dell'impianto pericoloso.

Cass. pen. n. 1585/2002

Ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, il fatto a questi addebitato dev'essere ricostruito dal giudice in termini di assoluta certezza, intendendosi, tuttavia, per tale, anche una probabilità vicina alla certezza, mentre non può ritenersi sufficiente una probabilità qualificabile semplicemente come «elevata», pur quando essa raggiunga la soglia del 90%. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di lesioni colpose, connesso a violazione di norme sulla prevenzione, sulla base di una ricostruzione della causa tecnica dell'evento in termini definiti di «elevata probabilità»).

Cass. pen. n. 1201/2002

Correttamente viene configurato il reato di omicidio colposo a carico di soggetto il quale, minacciando a taluno un male ingiusto, produca, come conseguenza non voluta, il decesso di altra persona per lo spavento da questo subito, quando un tale evento sia da considerare non imprevedibile, avuto riguardo alla natura ed alla gravità della minaccia ed all'età della persona offesa. (Nella specie la minaccia era consistita nel brandire un martello contro una persona, nel corso di un alterco derivato da un sinistro stradale, e la persona deceduta, presente al fatto e legata alla prima da rapporto di coniugio, era dell'età di 66 anni).

Cass. pen. n. 35823/2001

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di reati colposi conseguenti all'inosservanza delle relative norme, la responsabilità del committente o di chi lo rappresenta si configura a condizione che egli si ingerisca nell'organizzazione del lavoro ovvero risulti mancante in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale necessaria per assumere su di sé la responsabilità dell'attuazione delle prescrizioni contenute nelle suddette norme; ipotesi, quest'ultima, nella quale si determina a carico del committente il diritto-dovere di concreta ingerenza nel processo lavorativo, mediante verifica dell'esecuzione dei lavori e svolgimento del compito di direzione del cantiere.

Cass. pen. n. 27019/2001

L'art. 589, comma 3, c.p. (morte e lesioni colpose in danno di più persone) non prevede un'autonoma figura di reato complesso, ma integra un'ipotesi di concorso formale di reati, nella quale l'unificazione è sancita unicamente quoad poenam, con la conseguenza che ciascun reato resta autonomo e distinto ai fini della determinazione del giudice competente per materia. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale in composizione monocratica, sul rilievo che l'art. 33 bis c.p.p. richiama espressamente l'art. 4 dello stesso codice, a norma del quale, per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita per legge per ciascun reato consumato o tentato, e non a quella risultante dall'applicazione delle norme sulla continuazione e sul concorso formale di reati).

Cass. pen. n. 20176/2001

In materia di infortuni sul lavoro, le responsabilità del datore di lavoro relative a società di rilevanti dimensioni, possono concernere solo i profili organizzativi nell'ambito dei quali sono da comprendere anche la predisposizione di adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'imprenditore da responsabilità di livello intermedio e finale. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso la responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione di una società di rilevanti dimensioni, in ordine ad infortunio mortale occorso ad un operaio, addebitatogli senza che vi fossero censure in ordine all'organizzazione del lavoro ed essendo l'infortunio stesso avvenuto all'interno di uno stabilimento diretto da funzionario idoneo e capace).

Cass. pen. n. 6816/2001

In tema di omicidio colposo commesso mediante omissione, qualora sussistano, relativamente alla stessa situazione di pericolo, più soggetti in posizione di garanzia, sia pure a titolo diverso, ciascuno di essi è per intero destinatario del compito di tutela demandatogli dalla legge ed autonomamente responsabile qualora ad esso non adempia.

Risponde di omicidio colposo, in quanto titolare di una posizione di garanzia riconducibile alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., il direttore di un oratorio dotato di attrezzature sportive destinate all'uso, ancorché gratuito, dei frequentatori, quando l'evento mortale sia derivato dall'utilizzazione di dette strutture ritenute, nella specie, carenti sotto il profilo della sicurezza.

Sussiste la responsabilità per colpa in capo a colui il quale, dirigendo un oratorio con attrezzature sportive destinate ai giovani, non preveda la possibilità di un utilizzo assolutamente inconsueto delle strutture medesime da parte dei giovani frequentatori dell'oratorio, essendo il comportamento di questi ultimi generalmente contrassegnato da vivacità ed imprevedibilità. (Nella specie, le lesioni mortali erano derivate dal fatto che la vittima, nel corso della lezione di educazione fisica che si svolgeva nell'oratorio alla presenza dell'insegnante, si era aggrappata alla traversa della porta del campo di calcetto e quest'ultima, non ancorata al terreno, si era ribaltata provocando il decesso del giovane).

Cass. pen. n. 3516/2001

Il committente risponde penalmente degli eventi dannosi subiti dai dipendenti dell'appaltatore quando si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali poste a tutela degli addetti, esplicando così un effetto sinergico nella produzione dell'evento di danno; non può invece essere considerata ingerenza, e non è pertanto idonea ad estendere all'appaltante obblighi e responsabilità proprie del datore di lavoro, la condotta del committente che consista nella sollecitazione ad osservare le misure di sicurezza, ad adottare i presidi di tutela a comportarsi con prudenza e cautela.

Cass. pen. n. 2217/2001

La responsabilità per colpa generica, per imprudenza, imperizia e negligenza, a carico del datore di lavoro per lesioni colpose al lavoratore rimasto vittima di infortunio sul lavoro, non può essere esclusa dalla semplice osservanza di norme tecniche, ossia nel caso in cui egli abbia adottato una delle misure di prevenzione previste dalla legge (nella specie, cinture di sicurezza).

Cass. pen. n. 12472/2000

Il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico, ma come concorso formale di più reati con unificazione soltanto quoad poenam, sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato.

Cass. pen. n. 7993/2000

In tema di causalità c.d. «omissiva» il rapporto eziologico tra condotta omissiva ed evento — di per sè non suscettibile di essere basato sulla sola esistenza di una «posizione di garanzia» della quale l'imputato sia titolare — deve sempre avere carattere di certezza, potendo essere impostato in termini probabilistici il solo ragionamento ipotetico (cioè quello che ipotizza la condotta in relazione al probabile non verificarsi di un determinato evento), mentre, una volta che si parta dall'evento realmente accaduto, questo deve necessariamente riconnettersi causalmente all'omissione (non più ipotetica, tanto che è dedotta di imputazione) con giudizio di certezza. Il giudice deve cioè, nell'analizzare la causa dell'evento, individuarla con certezza nell'omissione, sia pure procedendo ad una valutazione probabilistica circa l'esito che l'omessa condotta assunta come doverosa avrebbe potuto avere (principio affermato, nella specie, con riguardo a responsabilità per colpa medica).

Cass. pen. n. 3169/2000

Rientra nella nozione di «strada» ai sensi del nuovo codice della strada, quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, anche una strada interpoderale, destinata a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata, restando escluse da tale nozione solo le strade riservate all'uso esclusivo di privati proprietari. (Fattispecie di incidente stradale avvenuto in una strada interpoderale in cui la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso l'aggravante dell'art. 589, comma 2, c.p.).

Cass. pen. n. 4557/2000

In tema di responsabilità per omicidio colposo, colui che conduce un trattore agricolo cui è agganciata una fresatrice non solo è tenuto a prestare l'ovvia attenzione a quanto accade nel proprio campo visivo, ma è anche obbligato dalle regole della prudenza ad evitare che la parte maggiormente pericolosa della macchina complessa con cui opera, posta a rimorchio del trattore, che la fa avanzare e ne aziona il movimento rotatorio, non costituisca fonte di pericolo per persone e cose. Se in prossimità della macchina in movimento si trovi o si porti un bambino, l'operatore non può limitarsi a rimbrottarlo o scacciarlo ma, prima di continuare la sua opera, è tenuto ad assicurarsi che il bambino si sia effettivamente e definitivamente allontanato dal raggio di azione complessivo della macchina, essendo peraltro perfettamente prevedibile che il minore, per immaturità, curiosità, disattenzione o per naturale incapacità di valutare il rischio, si avvicini pericolosamente alla macchina fino ad entrare nel raggio di azione della stessa.

Cass. pen. n. 7924/1999

Le norme antinfortunistiche sono poste a tutela non di qualsivoglia persona che si trovi fisicamente presente sul luogo ove si svolge l'attività lavorativa, magari per curiosità o addirittura abusivamente, ma di coloro che versino quanto meno in una situazione analoga a quella dei lavoratori e che si siano introdotti sul luogo del lavoro per qualsiasi ragione purché a questo connessa. (Fattispecie di ingresso abusivo di tre ragazzi in un'area recintata).

Cass. pen. n. 2440/1999

In tema di omicidio colposo, il medico aiuto primario chiamato dal ginecologo di turno al capezzale di una partoriente, che, visitata all'atto del ricovero e sottoposta ad indagini strumentali, aveva presentato una situazione di notevole anomalia, ha l'obbligo di attivarsi immediatamente e direttamente anche eseguendo personalmente nuovi accertamenti per assicurarsi dello stato della partoriente e del feto, sicché, ove si sia astenuto dal disporre ed effettuare altre indagini ed abbia trattato il caso con indolenza anziché con l'urgenza imposta dallo stato del feto, egli versa in colpa addirittura più grave di quella dell'assistente per la morte del neonato.

Cass. pen. n. 6613/1998

Ai fini della responsabilità per colpa professionale del medico, deve essere considerato obbligatorio un intervento terapeutico che, pur avendo scarse probabilità di successo, non è comunque dannoso per il paziente. Tuttavia dalla doverosità dell'intervento non si può far derivare la necessaria imputazione dell'evento dannoso, dovendosi accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l'omissione addebitata all'imputato e l'evento. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di merito per omessa motivazione sul punto relativo al nesso di causalità tra l'applicazione di una sonda nasale per effettuare lo svuotamento gastrico ed il decesso della paziente avvenuto a seguito di sommersione interna per reflusso di materiale alimentare).

Cass. pen. n. 10436/1997

In tema di subappalto, qualora il committente, accertandosi della capacità tecnica e professionale dell'appaltatore, apprenda che questi è tecnicamente affidabile, è senz'altro autorizzato a ritenere che l'adeguatezza tecnica sia anche adeguatezza dei presidi tecnici antinfortunistici richiesti dalla legge. Ne consegue, pertanto, che, qualora l'appaltatore abbia agito in totale autonomia, il committente, in caso di decesso di un dipendente dell'appaltatore per violazione delle norme antinfortunistiche, non risponde di omicidio colposo.

Cass. pen. n. 4211/1997

Il medico ospedaliero che termina il suo turno di lavoro ha lo specifico dovere di fare le consegne a chi gli subentra in modo da evidenziare a costui la necessità di un'attenta osservazione e di un controllo costante dell'evoluzione della malattia del paziente che sia soggetto a rischio di complicanze. (Fattispecie in tema di omicidio colposo).

Cass. pen. n. 2139/1997

In tema di attività professionale medica, deve ritenersi colposa per imperizia la condotta mediante la quale non vengono osservate le leges artis scritte o non scritte finalizzate alla prevenzione non del rischio consentito dall'ordinamento, connesso alle scelte tra interventi terapeutici, ma di un ulteriore rischio non consentito nell'esercizio dell'attività stessa. Per quanto riguarda la misura del rischio consentito, in mancanza di predeterminazione legislativa delle regole cautelari o di autorizzazioni amministrative subordinate al rispetto di precise norme precauzionali, la valutazione del limite di tale rischio resta affidata al potere discrezionale del giudice il quale dovrà tenere conto che la prevedibilità e la prevedibilità vanno determinate in concreto, avendo presente tutte le circostanze in cui il soggetto si trova ad operare ed in base al parametro relativistico dell'agente modello, dell'homo eiusdem condicionis et professionis, considerando le specializzazioni ed il livello di conoscenze raggiunto in queste.

Cass. pen. n. 9904/1996

Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua resistenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo in danno di persona trasportata, l'imputato si era doluto del mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima a causa dell'omesso uso da parte di questa della cintura di sicurezza).

Cass. pen. n. 856/1996

In tema di infortuni sul lavoro, l'ingerenza rilevante ai fini della responsabilità del committente dei lavori non s'identifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest'ultimo ma deve considerarsi in un'attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull'esecuzione degli stessi. (Nella fattispecie, l'intervento del committente si era di fatto limitato ad un mero consiglio verbale, per altro neppure seguito dai soggetti incaricati di eseguire i lavori).

Cass. pen. n. 4257/1996

Poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altri comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente. (Nella fattispecie, la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l'auto in prossimità dell'incrocio a velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l'autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all'obbligo di concedere la precedenza).

Cass. pen. n. 4196/1996

In tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un contratto di appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, non determina il venir meno di ogni responsabilità del sub-appaltatore che dovrà rispondere dei danni riportati dai propri dipendenti (che l'ultimo comma dell'art. 1 della legge citata considera a tutti gli effetti dipendenti dell'imprenditore che effettivamente ha utilizzato le loro prestazioni) tenendo conto dei termini concreti dell'accordo raggiunto tra appaltante e sub-appaltatore e la sua responsabilità concorre con quella del primo.

Cass. pen. n. 106/1996

In caso di cessione di lavori in appalto, non possono assumere rilievo, agli effetti dell'osservanza delle norme antinfortunistiche, le clausole di trasferimento del rischio e del conseguente onere di tutela della sicurezza dei lavoratori dal cedente al cessionario, essendo tali norme di diritto pubblico, non derogabili da fatti privati, quando l'attività produttiva del manufatto non sia stata devoluta interamente all'appaltatore, quando non si sia verificato a carico di questi il trasferimento intero dell'organizzazione del cantiere; stante l'assunzione dell'esecuzione solo di una parte dell'opera, quando sia rimasto al committente il diritto-dovere di concreta ingerenza nel processo lavorativo anche attraverso l'esercizio del potere di verifica dell'esecuzione dei lavori e lo svolgimento del compito di direzione del cantiere.

Cass. pen. n. 4385/1995

Qualora all'interno di un ospedale vengano eseguiti lavori dell'impianto di erogazione dei gas medicali e di anestesia afferenti ad una sala operatoria, l'obbligo di verificare il corretto funzionamento del detto impianto, al fine di garantire la ripresa dell'attività chirurgica senza pericolo per i pazienti in dipendenza dei lavori realizzati, incombe, oltre che sul responsabile tecnico amministrativo della struttura sanitaria e sui soggetti ai quali è demandata la materiale esecuzione dei lavori detti, sul primario ospedaliero responsabile del reparto di anestesia che deve, prima di consentire la ripresa dell'attività nella sala operatoria, accertare, direttamente o delegando un medico o un paramedico, che l'erogazione avvenga regolarmente. (Fattispecie relativa a decesso di paziente, cui era stato somministrato nella fase di risveglio post-operatorio potassiolo di azoto anziché ossigeno, causato dal fatto che, nel corso dei lavori eseguiti nei giorni precedenti sull'impianto di erogazione dei gas medicali e di anestesia, erano stati invertiti i tubi di derivazione afferenti alla sala operatoria con conseguente inversione dei gas erogati dalle bocchette).

Cass. pen. n. 7569/1995

Il titolare dell'impresa risponde, per culpa in eligendo, del comportamento del preposto inesperto alla direzione dei lavori che lo stesso titolare abbia mantenuto in servizio, malgrado la sua manifesta incompetenza e l'altrettanto palese inadeguatezza del suo metodo di lavoro. (Fattispecie relativa ad inammissibilità di ricorso avverso sentenza di condanna, per il reato di lesioni colpose con esiti permanenti cagionate, a seguito di infortunio sul lavoro, ad operaio, il quale cadeva da un'altezza di circa due metri).

Cass. pen. n. 6486/1995

In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la «sicurezza del lavoro», è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi a assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro. Inoltre lo specifico onere di informazione e di assiduo controllo, se è necessario nei confronti dei dipendenti dell'impresa, si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri e vengano per la prima volta a contatto con un ambiente e delle strutture a loro non familiari e che perciò possono riservare insidie non note.

Cass. pen. n. 4432/1995

All'imprenditore che abbia soddisfatto l'obbligo impostogli dall'art. 17 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, di nominare un preposto per sovraintendere determinate specifiche operazioni, designando una persona capace ed idonea a sostenere il ruolo assegnatogli, non può essere addebitato l'evento dannoso che si sia verificato per inosservanza di una delle disposizioni che regolano quelle specifiche operazioni, sul rispetto delle quali doveva vigilare il preposto per questo nominato. L'imprenditore neanche ha il dovere di conferire ulteriori deleghe, poiché i poteri connessi all'espletamento dell'incarico vengono direttamente dalla legge, sicché, solo la prova di una fittizia preposizione o dell'esautoramento di fatto del preposto può fondare un'affermazione di responsabilità nei suoi confronti.

Cass. pen. n. 4248/1995

Qualora lavori ricevuti in subappalto vengano, a loro volta, in parte subappaltati ad altro che operi, con mezzi artigianali, con pochi dipendenti e senza essere dotato di strutture tali da consentire una completa autonomia operativa, mentre è ancora in funzione il cantiere per la realizzazione dell'intera opera subappaltata ed avvalendosi delle attrezzature in questo installate da chi ha ricevuto e dato il subappalto, incombono anche a quest'ultimo, che è responsabile dell'organizzazione del cantiere e del lavoro che ivi si svolge, obblighi di vigilanza in ordine al rispetto delle norme antinfortunistiche e all'osservanza dei comuni precetti di prudenza, perizia e diligenza. (Nella fattispecie, una società subappaltatrice dei lavori di realizzazione di un prefabbricato aveva dato in subappalto l'impermeabilizzazione del solaio dell'edificio ad altra ditta, un dipendente della quale era rimasto vittima di un infortunio, essendo precipitato al suolo, mentre era intento alla impermeabilizzazione della copertura, senza indossare cinture di sicurezza o, comunque, senza essere in altro modo assicurato al solaio, sprovvisto di protezione verso l'esterno. Il decesso è stato addebitato anche al responsabile della società subappaltatrice dei lavori di impermeabilizzazione).

Cass. pen. n. 360/1995

Il primario (nella specie, facente funzioni) di una divisione di chirurgia di un ospedale ha compiti di indirizzo, di direzione e di verifica dell'attività diagnostica e terapeutica. A lui, pertanto, spettano le scelte operative congruenti all'evoluzione della condizione nosologica della persona ricoverata. (Fattispecie relativa a morte di una paziente per un versamento pleurico mal diagnosticato).

In tema di colpa professionale, sussiste responsabilità del medico che colposamente ometta un intervento chirurgico necessario, quando anche esso non sia tale da garantire in termini di certezza la sopravvivenza del paziente, se vi sia una limitata, purché apprezzabile, probabilità di successo, indipendentemente da una determinazione matematica percentuale di questa.

Cass. pen. n. 13077/1994

Poiché, a norma dell'art. 11 della L. 26 luglio 1975, n. 354, l'assistenza sanitaria è prestata nel corso della permanenza del detenuto nell'istituto penitenziario con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati, e poiché il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedano particolari indagini e cure specialistiche, qualora muoia per Aids un detenuto che, all'atto dell'ingresso in carcere, era indicato solo quale sieropositivo da Hiv, e non già come affetto da Aids conclamato, e che si era rifiutato di sottoporsi a visite, chiudendosi in volontario isolamento, è responsabile del reato di omicidio colposo il sanitario che, per un certo periodo di tempo (superiore a due mesi), non abbia visitato il detenuto detto qualora, risultando documentalmente le condizioni per l'evoluzione del male a breve scadenza, sia stato in possesso di elementi per valutare adeguatamente i sintomi e per rendersi conto che il detenuto non poteva più essere considerato solo un sieropositivo.

Cass. pen. n. 10043/1994

Qualora un'impresa edile incaricata dell'esecuzione di opere concernenti uno stabile si rivolga per l'allestimento della necessaria impalcatura ad una ditta che invii sul posto operai specializzati, gli obblighi imposti dalle norme antinfortunistiche a tutela dei lavoratori incombono anche sul datore di lavoro dei detti operai, pur se momentaneamente distaccati presso il cantiere di altra impresa. Né i poteri-doveri del datore di lavoro potrebbero essere validamente trasferiti ad altro imprenditore, in quanto eventuali accordi sarebbero privi di efficacia, appartenendo le norme antinfortunistiche al diritto pubblico ed essendo le stesse inderogabili in forza di atti privati. (Nella fattispecie, l'operaio, che lavorava privo di cintura di sicurezza perché quella posta a disposizione dal datore di lavoro non era regolare, era caduto dal ponteggio in costruzione, anche a seguito della rottura della tavola la quale era stata fornita, insieme con i tubi, dall'impresa presso il cui cantiere era stato distaccato. Del reato di omicidio colposo erano stati ritenuti responsabili sia il datore di lavoro della vittima che l'imprenditore, titolare del cantiere).

Cass. pen. n. 10021/1994

Il controllo e la vigilanza perché l'attività lavorativa venga svolta con modalità e mezzi idonei a tutelare la sicurezza dei dipendenti devono essere continui e non occasionali, in quanto lo scopo delle norme di prevenzione è quello di impedire comunque l'insorgenza di pericoli in qualsiasi fase del lavoro.

Cass. pen. n. 10014/1994

Il datore di lavoro e il preposto devono provare in modo rigoroso e sicuro di avere compiuto atti specifici intesi ad evitare che l'attività lavorativa si svolga in modo difforme dalle norme di sicurezza non essendo sufficiente la dimostrazione di non avere voluto l'esecuzione del lavoro in contrasto con le norme dette. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo nei confronti di operaio rimasto schiacciato nel crollo di una struttura metallica da adibire a palco, durante i lavori di montaggio, l'imputato era a capo di una squadra che aveva il compito di provvedere, tra l'altro, a manovre di innalzamento della copertura. Tali manovre non si erano svolte sotto la direzione del prevenuto, allontanatosi per consumare il pranzo, senza provvedere ad impedire che altri, in sua assenza, potessero surrogarsi a lui e alla sua squadra nell'esecuzione della stessa, con intervento sui sistemi di comando dei sofisticati impianti. La causa del crollo era stata individuata dalla corte di appello nell'effettuazione di pericolose manovre intraprese da operatori estranei e non preparati).

Cass. pen. n. 9842/1994

In materia di infortuni sul lavoro, il cancello di chiusura di uno dei depositi di uno stabilimento rientra nella generale previsione dell'art. 374 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, concernente l'obbligo di mantenimento in buono stato di stabilità, conservazione ed efficienza, esteso a ricomprendere gli edifici, le opere, i servizi, gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli strumenti e gli apprestamenti di difesa, al fine della «necessità» della sicurezza del lavoro perseguita con lo strumento normativo in esame. (Fattispecie in tema di omicidio colposo in danno di un operaio rimasto schiacciato sotto un cancello di ferro che chiudeva l'ingresso ad un deposito di ghisa).

Cass. pen. n. 9228/1994

Il conducente che abbia assunto il servizio scolastico di trasporto di bambini, pur dovendo usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita dei bambini sul pulmino e di loro discesa, assicurando che anche tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità, risponde delle sole situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa inerente le fasi di trasporto come sopra indicate, ma non anche di quelle situazioni di pericolo che nelle fasi precedenti o successive al trasporto medesimo, siano determinate da causa diversa attribuibile alla vittima o a terzi e non ricollegabile, se non occasionalmente, all'attività del conducente medesimo. (Nella specie la Corte ha escluso la responsabilità per colpa di un autista di trasporto scolastico in relazione al decesso di un minore trasportato che, disceso senza pregiudizio dal mezzo e raggiunto incolume il marciapiede, era stato successivamente investito, nel corso dell'attraversamento della strada, da altro automobilista di passaggio).

Cass. pen. n. 5029/1994

Per la funzione della struttura ospedaliera, è da escludere che ciascun reparto da cui questa è composta costituisca un'entità a sé stante, implicante una divisione tale da impedire quella reciproca comunicazione di notizie attinenti ai malati i quali vengano trasferiti da un reparto a un altro, indispensabile soprattutto nei casi di urgenza, ai fini di una visione completa del quadro patologico da prendere in considerazione. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo in pregiudizio di ricoverato in ospedale che era stato trasferito dal reparto di chirurgia a quello di medicina generale, era stato dedotto che le notizie annotate nella cartella clinica della divisione di medicina generale in ordine al verificarsi di fatti concernenti il paziente accaduti nell'altro reparto non erano state riferite al redattore della cartella da un sanitario del reparto di chirurgia al momento del trasferimento del malato, ma erano frutto di supposizioni del redattore stesso).

Cass. pen. n. 5009/1994

Qualora un'apparecchiatura di fabbricazione straniera e conforme alle norme di sicurezza vigenti dove è stata progettata e costituita venga commercializzata e messa in opera in Italia, trova applicazione la normativa antinfortunistica ivi in vigore. Pertanto, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro connesso al funzionamento di una tale apparecchiatura risultata non conforme alla disciplina normativa del nostro paese, a nulla rileva che il collaudo sia stato effettuato all'estero, in conformità della legislazione locale in materia di misure di sicurezza del lavoro, poiché tale operazione conclude l'iter esecutivo del manufatto progettato e realizzato nel paese di fabbricazione mentre la vendita e l'installazione in Italia integrano una diversa situazione pienamente autonoma sotto l'aspetto giuridico.

Cass. pen. n. 3497/1994

Qualora il proprietario di un fabbricato conferisca al titolare di una impresa edile artigiana, iscritta nell'albo presso la Camera di commercio, incarico di eseguire lavori di ristrutturazione del tetto e delle grondaie, l'imprenditore artigiano è tenuto ad approntare tutte le misure di sicurezza e le cautele che le norme vigenti e il tipo di lavoro impongono, in particolare a provvedere alle impalcature e alle cinture di sicurezza che la legge prescrive in casi in cui vi sia il pericolo di caduta dall'alto. Nessun dovere di intervento ha il committente che si rivolga a persona capace, in grado di realizzare l'opera, peraltro di modesta entità, con rischi prevedibili ed eludibili con una ordinaria professionalità e diligenza. Neppure è ipotizzabile a carico del committente l'obbligo di segnalazione al lavoratore autonomo dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera, di cui all'art. 5, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, qualora il luogo di lavoro non presenti insidie occulte o pericoli non immediatamente percepibili.

Cass. pen. n. 3495/1994

L'aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro prevista dall'art. 589, comma 2, c.p., sussiste anche quando la contestazione abbia ad oggetto la violazione dell'art. 2087 c.c., in forza del quale l'imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure che, in relazione al tipo di lavoro da espletare, sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Cass. pen. n. 3347/1994

Poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito.

Cass. pen. n. 3338/1994

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, l'appaltatore non è responsabile dell'evento verificatosi quando, avendo subappaltato i lavori, si astenga in concreto dall'interessarsi della loro esecuzione.

Cass. pen. n. 2502/1994

Il contratto di appalto importa che del rispetto delle norme antinfortunistiche risponda, di norma, l'appaltatore, spettando a costui, per l'esecuzione dell'opera avuta in appalto, l'organizzazione del lavoro e, nell'ambito di questa, la predisposizione delle misure per evitare infortuni. Anche il committente diventa destinatario delle norme antinfortunistiche qualora si ingerisca e riduca l'autonomia dell'appaltatore, in quanto, ai fini dell'obbligo di rispettare tali misure, rileva, oltre la posizione «istituzionale», l'assunzione in concreto di un certo ruolo di supremazia, di dirigenza.

Cass. pen. n. 1992/1994

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'imprenditore principale, il quale si è avvalso di altra impresa per realizzare l'opera in cooperazione, ha sempre il dovere di provvedere alle misure a tutela dei lavoratori. L'obbligo di adottare le misure di prevenzione grava pure sul subappaltatore o sul coappaltatore, il quale svolga l'attività con pari autonomia, specialmente quando non vi è stata permanenza del rischio soltanto a carico della prima impresa, non vi è stata specifica ed analitica ripartizione dei compiti e non è intervenuta formale e comprovata delega dall'uno all'altro rappresentante per la realizzazione di quelle misure antinfortunistiche che la legge esige siano adottate in ogni caso.

Cass. pen. n. 1559/1994

Il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro.

Cass. pen. n. 10468/1993

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, l'obbligo dell'imprenditore — che si avvalga per l'esecuzione di opere accessorie di un lavoratore autonomo in base ad un contratto d'opera — di renderlo edotto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è chiamato ad operare, non si estende anche ai rischi propri dell'attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare. Ed invero, con il contratto d'opera il prestatore assume ogni rischio inerente all'esecuzione dei lavori ed a lui compete l'obbligo di munirsi dei mezzi antinfortunistici previsti dalla legge e farne uso, senza che possa ravvisarsi una qualche corresponsabilità del committente in caso di incidente a causa della mancata osservanza di tale obbligo. (Fattispecie in cui era stata accertata la sussistenza di un contratto di subappalto in favore di un montatore artigiano, dotato di proprie attrezzature e, in particolare, di cinture di sicurezza).

Cass. pen. n. 10048/1993

Ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro sono da rispettare non soltanto le norme specifiche contenute nelle speciali leggi antinfortunistiche ma anche quelle che, se pure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni stessi, come l'omissione di impianti o di segnali destinati a tale scopo di cui all'art. 437 c.p. Tale omissione, pertanto, anche se ascritta come reato autonomo, opera altresì come circostanza aggravante del concorrente reato di omicidio colposo, essendo distinti e giuridicamente autonomi gli interessi offesi, rispettivamente la pubblica incolumità e la vita della persona, il che giustifica l'applicabilità al reato ex art. 589 c.p. della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al secondo comma del detto articolo, che pure costituisce la condotta tipica descritta dall'art. 437 c.p.

Poiché la disposizione di cui all'art. 589, terzo comma, c.p., in caso di morte di più persone, non prevede una circostanza aggravante ma un'ipotesi di concorso formale di più reati di omicidio colposo, unificati semplicemente ai fini della pena, sono sufficienti per rispondere di tutte le morti, e in conseguenza del corrispondente reato complesso, la consapevolezza e la volontà della condotta illecita e la prevedibilità dell'evento rispetto alle persone coinvolte. Non è, pertanto, invocabile la regola di cui all'art. 59, secondo comma, c.p.

Qualora dall'omissione dolosa di impianti diretti a prevenire disastri o infortuni su lavoro sia derivato un disastroso incendio nel quale abbiano perso la vita alcuni operai mentre espletavano attività lavorative, sussiste concorso formale tra il reato di cui all'art. 437, secondo comma, c.p. e quello previsto dall'art. 589, secondo e terzo comma, c.p. Tali previsioni normative, infatti, considerano distinte situazioni tipiche, vale a dire la dolosa omissione di misure antinfortunistiche con conseguente disastro e la morte non voluta di una o più persone, e tutelano interessi differenti, cioè la pubblica incolumità e la vita umana. Poiché il danno alla persona non è compreso nell'ipotesi complessa di cui all'art. 437, secondo comma, c.p., costituendo effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro o dell'infortunio, causato dall'omissione delle cautele, la morte, sia pure in conseguenza dell'omissione stessa, non viene assorbita dal reato ex art. 437, secondo comma, c.p., ma costituisce reato autonomo. La punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto e, quindi, non viola il principio del ne bis in idem.

Cass. pen. n. 9335/1993

In tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, la colpa per omessa vigilanza di una persona preposta alla sorveglianza sul rispetto delle dette norme, la quale sia inesperta, non esclude quella del titolare dell'impresa in ordine alla scelta di personale tecnico non idoneo e non resta esclusa dall'obbligo dell'osservanza delle misure antinfortunistiche da parte della vittima, soprattutto quando, identificandosi questa con il soggetto da proteggere contro i rischi, la vigilanza su tale rispetto gravi su altri.

Cass. pen. n. 8962/1993

Il datore di lavoro è destinatario delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il dipendente compia scelte irrazionali che, se effettuate, possono pregiudicarne l'integrità psico-fisica. Egli, pertanto, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, tale da non essere preventivamente immaginabile, e non già quando l'irrazionalità della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare l'esatto contrario di quel che si dovrebbe fare per non incorrere in infortuni.

Cass. pen. n. 8600/1993

La manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante. Pertanto, il conducente, qualora si renda conto di avere dietro alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza pericolo per gli altri utenti della strada.

Cass. pen. n. 8599/1993

È ravvisabile colpa nel comportamento del sanitario il quale non si astiene da un intervento che la comune cultura nel settore ritiene oltremodo rischioso e giudica utile solo in caso di certezza di una determinata diagnosi, che non era in condizione di avere.

Nel caso in cui la scienza medica assegni qualche speranza di salvezza al ricovero in ospedale e nessuna al non ricovero, il sanitario, che si ispiri al cosiddetto modello di agente dal quale la comunità si aspetta preparazione e oculatezza, non può non sfruttare quella speranza, vale a dire la residua probabilità di salvezza, e, qualora non lo faccia, versa in colpa.

Cass. pen. n. 6717/1993

I destinatari delle specifiche norme antinfortunistiche sono tenuti ad una continua sorveglianza allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro e di evitare che si verifichino imprudenze da parte dei lavoratori dipendenti.

Cass. pen. n. 5064/1993

L'imprenditore può allargare o circoscrivere le competenze del preposto ma, qualora la limitazione dei poteri sia ex post ritenuta tale da incidere negativamente sul corretto e puntuale svolgimento del lavoro, responsabile degli eventuali effetti della non corretta e non puntuale esecuzione dei lavori deve essere considerato colui che quei poteri ha circoscritto, e non già colui al quale tali poteri sono stati sottratti.

L'imprenditore, i dirigenti e i preposti, nell'organizzazione del lavoro, non devono spingersi oltre certi ragionevoli limiti dettati dalla natura, dalla qualità del lavoro da eseguire. La ragionevolezza dei limiti significa che i responsabili destinino anzitutto all'esecuzione del lavoro, tenuto conto della sua particolarità e delicatezza, persone che siano senza riserve all'altezza dello stesso; ribadiscano, in secondo luogo, nonostante la collaudata esperienza degli addetti, le dovute istruzioni sul perfetto modo di eseguirlo e, soprattutto, nel caso che i disagi, quali per esempio l'ora notturna, possano compromettere la felice realizzazione del lavoro, ne prevedano l'esecuzione da un numero di addetti qualificati tale da consentire di superare agevolmente quei disagi. (Fattispecie in tema di incendio colposo e di omicidio colposo plurimo).

Cass. pen. n. 6686/1993

Anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un'attività lavorativa da altri svolta nell'ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale connesso all'ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro.

La disposizione di cui all'art. 2087 c.c., se prevede un'obbligazione a carico del datore di lavoro, valevole nei rapporti fra le parti ed integrativa di quella strettamente contrattuale, tende nel contempo a realizzare la tutela di un interesse di carattere generale, quale quello della sicurezza e dell'igiene del lavoro. Il dovere di sicurezza va inteso quale esigenza primaria che si realizza o attraverso l'attuazione delle specifiche provvidenze imposte tassativamente dalla legge o, in mancanza, con l'adozione di quei mezzi idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con il sussidio dei dati di comune esperienza. L'ambiente di lavoro, pertanto, deve essere reso sicuro in tutti i luoghi nei quali chi è chiamato ad operare possa comunque accedere, per qualsiasi motivo, anche indipendentemente da esigenze strettamente connesse allo svolgimento delle mansioni disimpegnate.

Cass. pen. n. 3495/1993

L'obbligo dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti di vigilare al fine di esigere, come stabilisce l'art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, che i lavoratori dipendenti osservino le norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni non può essere addebitato fino al punto di imporre una presenza continua sul luogo di lavoro né può essere esteso fino a dovere impedire eventi dipendenti da comportamenti anomali, imprevedibili e violatori degli ordini ricevuti, posti in essere dagli operai subordinati. (Nella fattispecie, relativa a morte per folgorazione di un operaio mentre attendeva alla elettrificazione della pompa di un pozzo artesiano, è stata esclusa la responsabilità del datore di lavoro il quale, pur non presente a dirigere i lavori al momento del sinistro, aveva dato disposizioni di attendere il suo arrivo prima di effettuare i collegamenti con la rete elettrica, procedendo alla sola stesura del cavo di alimentazione).

Cass. pen. n. 2335/1993

Per l'applicabilità dell'aggravante del fatto commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui all'art. 589 cpv. c.p. non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice della strada, ma è sufficiente la contravvenzione alle regole di comune prudenza.

Cass. pen. n. 1207/1993

Rettamente è affermata la responsabilità per omicidio colposo aggravato dalla inosservanza delle norme che disciplinano la circolazione stradale di un automobilista che pur avendo tempestivamente avvistato due pedoni che si stavano spostando a sinistra verso il centro della strada per superare un'auto in sosta sulla destra, non eseguiva alcuna manovra per segnalare il suo sopraggiungere o per evitare di investirne uno, che a seguito del sinistro decedeva. Infatti nello scorgere i due pedoni l'automobilista avrebbe dovuto ridurre al minimo la velocità, sino a fermarsi, come prescritto dell'art. 102 c.s., essendo comunemente prevedibile che i pedoni non si sarebbero fermati dietro l'auto in sosta ma l'avrebbero superata, con ciò spostandosi verso sinistra ed invadendo parte del centro della strada, sì da interferire con la traiettoria di marcia del veicolo. Invero ogni conducente ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.

Cass. pen. n. 8134/1992

In materia di omicidio colposo per infortunio sul lavoro, il committente è corresponsabile con l'appaltatore o col direttore dei lavori, qualora l'evento si colleghi causalmente anche alla sua colposa azione od omissione. Ciò, avviene sia quando egli abbia dato precise direttive o progetti da realizzare e le une e gli altri siano già essi stessi fonte di pericolo ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose. Il margine più o meno ampio di discrezionalità eventualmente conferito ai soggetti innanzi indicati (appaltatore e direttore dei lavori) non esclude di per sé la sua colpa concorrente sotto il profilo eziologico.

Cass. pen. n. 9665/1991

Rettamente è affermata la responsabilità per il reato di cui all'art. 589 c.p. di un maestro incaricato di svolgere un corso di sci fuori pista, che abbia accompagnato in una zona nella quale era previsto il pericolo di valanghe alcuni allievi che siano poi stati investiti ed uccisi da una massa di neve staccatasi dall'anticima di un monte. Gli insegnanti, infatti, sono tenuti a vigilare sull'incolumità dei loro allievi nel periodo in cui si esercitano sotto la loro guida. Tale obbligo trova il suo fondamento in primo luogo nell'uso e nella prassi consolidata che deve ritenersi tacitamente richiamata ogni qualvolta si stipula un contratto, anche verbale, di insegnamento tra una scuola o un maestro ed un allievo. Al di fuori del contratto, l'obbligo trova fondamento anche nell'art. 2043 c.c. che impone di non provocare danni ingiusti.

Cass. pen. n. 3185/1991

In tema di colpa professionale del medico, per il principio consacrato nell'art. 41, primo comma c.p., accelerare il momento della morte di una persona destinata a soccombere equivale a cagionarla.

Cass. pen. n. 3871/1990

Il secondo comma dell'art. 589 c.p. (omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) non integra un reato autonomo, bensì un'aggravante speciale che impone il giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 c.p. (Fattispecie relativa a rigetto di richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, poiché, ritenuta la equivalenza con le attenuanti generiche, era rimasto immutato il massimo della pena in anni cinque).

Cass. pen. n. 3273/1990

Chi coinvolge nel proprio lavoro pericoloso un'altra persona, in base a un rapporto non di lavoro subordinato, ma di amicizia e riconoscenza, è egualmente tenuto alla adozione di tutte le necessarie cautele antinfortunistiche e, in caso di omissione a cui consegua il decesso a seguito di infortunio della persona coinvolta, risponde di omicidio colposo.

Cass. pen. n. 1686/1990

I delitti di omicidio colposo e di disastro colposo concorrono fra loro poiché la morte di una o più persone non è considerata dalla legge come elemento costitutivo né come circostanza aggravante del reato di disastro, che costituisce un'autonoma figura criminosa.

Cass. pen. n. 1509/1990

Il caso di omicidio plurimo colposo in dipendenza di un'unica condotta, previsto dall'art. 589, comma terzo, c.p., non costituisce un reato unico, ma un concorso formale di più reati. (La Cassazione ha evidenziato che, integrando i reati commessi in concorso formale un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 45, n. 3, c.p.p., nel caso in cui gli stessi, di pari gravità, siano stati commessi in pari numero in circoscrizioni diverse della stessa corte d'appello, la competenza a conoscere di essi appartiene al giudice designato dalla sezione istruttoria, ai sensi dell'art. 48, comma primo, c.p.p., precisando, peraltro, che, nel caso in cui erroneamente non sia stata richiesta la designazione del giudice competente alla predetta sezione ed il procedimento sia pervenuto senza contestazioni al dibattimento, la competenza deve ritenersi radicata nel giudice che ha proceduto al giudizio).

Cass. pen. n. 15145/1989

Il gestore contitolare di un albergo ha l'obbligo di verificare, prima di consentirne l'uso, che lo scaldabagno — fonte potenziale di pericolo per il quale vige una specifica normativa atta a limitarne l'insorgenza, prevista dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1083 — non costituisca insidia per i frequentatori del locale. Né tale obbligo viene meno per effetto dell'intervento, nelle operazioni di installazione, del contitolare dell'esercizio, a tanto delegato, in quanto tale contegno abdicativo, in relazione alla specifica normativa antinfortunistica, integra negligenza rilevante pur in ipotesi di cooperazione colposa. (Fattispecie in tema di omicidio colposo a carico di contitolari di albergo in cui un cliente, intento a fare la doccia, moriva per esalazione di ossido di carbonio).

Cass. pen. n. 2274/1989

In tema di responsabilità per colpa, il produttore di una elettrocoperta risponde della morte di una bambina, rimasta ustionata per eccessivo calore, quando si accerti che il predetto manufatto era privo di dispositivo idoneo a provocare la disattivazione dell'alimentazione elettrica nel caso di eccesso di riscaldamento. Invero, il costruttore ha l'obbligo ben preciso di progettare e costruire tali indumenti in modo che nell'uso abituale vi sia sicurezza, anche nel caso di un eventuale uso negligente da parte dell'acquirente, tenuto conto che un prodotto, destinato ad una generalità di utenti, non può essere posto in vendita senza l'adozione di cautele idonee ad evitare rischi di danni per le persone e le cose; né rilievo assume la circostanza che (all'epoca della vendita) la progettazione e la costruzione di elettrocoperte non era regolamentata da alcuna disposizione di legge, ciò implicando maggior onere di cautela e attenzione da parte del fabbricante. (Fattispecie di bambina [diciassette mesi] lasciata in culla avvolta in elettrocoperta alimentata dalla corrente elettrica di rete. Nell'assenza del genitore, mancando un congegno termostatico in grado di disinserire l'alimentazione, a regime raggiunto, a causa dell'eccessivo calore e per i gas sprigionatisi, la piccola venne a morte. Oltre al genitore, fu chiamato a rispondere del triste evento il costruttore dell'indumento, cui fu addebitato quanto riassunto in massima).

Cass. pen. n. 298/1989

In caso di investimento conseguente alla circolazione stradale, seguito da morte della persona, già ridotta in fin di vita da precedente sinistro, sussiste la responsabilità per omicidio colposo a carico del secondo investitore, quando risulti che la sua azione abbia accelerato la morte del soggetto passivo.

Cass. pen. n. 12654/1988

L'assistente di piscina, comunemente detto bagnino, ove operi in struttura privata, altrimenti non regolamentata nelle attribuzioni connesse al suo ruolo, escluso qualsiasi potere-dovere di proibizione e intervento coattivo ovvero di ammonimento, in relazione alla normale fruizione del servizio, nel civile rispetto delle persone e della integrità della struttura, ha dovere di massima vigilanza e di pronto intervento in relazione a situazioni di concreto pericolo che, comunque, coinvolgano i fruitori del servizio, anche qualora radicate in comportamenti imprudenti o negligenti del cliente. Pertanto, il bagnino può essere chiamato a rispondere della morte di un giovane bagnante, colpito da anossia cerebrale in seguito ad eccesso nel nuoto in apnea, solo se omise di vigilare con massima attenzione e di intervenire tempestivamente al manifestarsi dei sintomi del pericolo; non già, per non avere impedito acché il bagnante praticasse (ovvero per non avere ammonito a non praticare) tale genere di nuoto.

Cass. pen. n. 27/1988

In tema di omicidio, si configura la colpa con previsione allorché il soggetto si pone in una concreta situazione di indifferenza rispetto all'evento, sperando che esso non abbia a realizzarsi ritenendolo inevitabile per abilità personale o per intervento di altri fattori. Si configura, invece, il dolo eventuale allorché l'agente si rappresenta due determinate conseguenze della sua condotta, entrambe volute come possibili o probabili come effetto del rischio della sua attività. Ne consegue che risponde di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento colui il quale, armeggiando con una pistola, per eccitarsi sessualmente, a contatto con il cuoio capelluto della vittima, abbia involontariamente colpito la stessa, cagionandone la morte.

Cass. pen. n. 3494/1988

Qualora il reato di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 589, secondo comma c.p. sia stato commesso dopo la nuova normativa di cui al D.L. 11 aprile 1974, n. 99 concernente il giudizio di comparazione tra circostanze del reato e all'imputato siano concesse attenuanti dichiarate equivalenti rispetto alla contestata aggravante, il massimo edittale della pena resta determinato in cinque anni e il tempo necessario per maturare la prescrizione è sempre quello di anni dieci, prolungabile ad anni quindici in virtù di atti interruttivi.

Cass. pen. n. 8879/1987

In tema di prescrizione, quando il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o antinfortunistiche, sia attenuato da circostanze dichiarate prevalenti nell'aggravante, deve ritenersi sanzionato con una pena edittale massima inferiore a cinque anni di reclusione, determinandosi, così, il termine di prescrizione di cui all'art. 157, primo comma, n. 4, c.p., prolungabile fino a sette anni e sei mesi a norma dell'art. 160, ultimo cpv., stesso codice.

Cass. pen. n. 4041/1987

In tema di omicidio colposo, è legittima la dichiarazione di responsabilità quando vengano prospettate dettagliatamente nella motivazione più eventualità della dinamica del fatto, ciascuna delle quali, comunque, indicativa di un atteggiamento antidoveroso degli imputati quale causa immediata e diretta dell'evento di danno.

Cass. pen. n. 588/1987

In tema di omicidio colposo, la circostanza aggravante prevista nella seconda ipotesi del secondo comma dell'art. 589 c.p. (fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) deve ritenersi sussistente quando è stata posta in essere una condotta antigiuridica contemplata, anche in forma generica, da qualsiasi norma che comunque sia predisposta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. (Nella specie, relativa ad affermazione di responsabilità per l'ipotesi aggravata, è stato ritenuto irrilevante il fatto che la vittima non fosse un dipendente dell'imputato, gestore di una cava, o comunque un lavoratore addetto alla cava medesima ove si era verificata la frana).

Cass. pen. n. 2600/1986

È responsabile di un reato colposo, ai sensi dell'art. 43 c.p., il sindaco che, tempestivamente informato di una situazione di pericolo esistente in una piscina comunale in conseguenza dell'accertato danneggiamento della recinzione, con la possibilità che estranei e specialmente bambini vi entrino facilmente, si limiti a dare al tecnico comunale un impersonale ed indiretto incarico a provvedere alle opere necessarie per eliminarla, omettendo di vigilare in prima persona perché le opere delegate siano effettivamente eseguite. (Nella fattispecie un bambino di 3 anni e mezzo era morto annegato nella piscina, dove era arrivato, passando attraverso un varco, privo di qualsiasi protezione, aperto lungo il muro di cinta della stessa).

Cass. pen. n. 2478/1986

In caso di decesso per annegamento in una vasca di irrigazione, risponde di omicidio colposo il proprietario del fondo che, avendolo lasciato aperto e accessibile a chiunque, non abbia adottato quelle precauzioni suggerite dalla comune esperienza e dalla normale prudenza idonee ad evitare che lo stato dei luoghi o cose pericolose esistenti nel fondo potessero recare danno a terzi.

Cass. pen. n. 1146/1985

La terminologia adoperata negli artt. 589 e 590 c.p. «norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» è riferibile non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche di tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi. Ne consegue che anche la violazione di una norma del codice della strada, come quella che riguarda l'obbligo della distanza di sicurezza tra i veicoli, costituisce trasgressione di un precetto antinfortunistico se, verificandosi in ambiente o in occasione di lavoro, integri contravvenzione a misure di sicurezza atte ad evitare pregiudizi per i lavoratori e per gli altri.

Cass. pen. n. 321/1985

I reati di disastro colposo e di omicidio colposo plurimo possono concorrere. Infatti tra essi vi è non già concorso apparente di norme, bensì concorso formale di reati, perché l'imputato con unica condotta colposa determina due distinti eventi: quello di danno per le persone investite e quello di pericolo per la pubblica incolumità.

Cass. pen. n. 2825/1983

La circostanza aggravante di cui agli artt. 589 comma secondo e 590 comma terzo c.p. sussiste non solo per la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche per l'omessa adozione di ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.

Cass. pen. n. 1541/1983

L'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 589 c.p.p., nella nuova formulazione di cui alla L. 11 maggio 1966, n. 296, in tema di omicidio colposo con morte di più persone ovvero di morte di una o più persone o di lesioni di una o più persone, costituisce una figura di concorso formale di reati unificati solo quoad poenam e non di reato continuato o complesso; pertanto ciascun reato conserva la propria autonomia relativamente alle cause estintive della prescrizione e dell'amnistia. (Nella specie è stata ritenuta l'applicabilità dell'amnistia alle lesioni colpose, ritenute autonome rispetto all'omicidio colposo, contestate ai sensi dell'art. 589, terzo comma c.p.).

Cass. pen. n. 1509/1983

In tema di incidenti che si verifichino in occasione dello svolgimento di corse di ciclisti dilettanti, la responsabilità del direttore di corsa è limitata al percorso della gara, ai sensi dell'art. 144 del regolamento tecnico per dilettanti della Federazione ciclistica italiana. Pertanto, qualora un incidente si verifichi oltre il traguardo, sono responsabili gli organizzatori della gara. (Nella specie è stata ritenuta la responsabilità per omicidio colposo del presidente della gara poiché un ciclista, dopo avere tagliato vittoriosamente il traguardo, urtava contro un pedone, che aveva invaso la carreggiata insieme con gli altri spettatori, e cadeva battendo il capo al suolo).

Cass. pen. n. 1508/1983

È responsabile del delitto di omicidio colposo il locatore che, prima di consegnare l'appartamento al conduttore, ometta di provvedere al controllo ed alla sostituzione di elementi difettosi nei vari impianti, qualora dal funzionamento anormale di essi derivi un evento mortale. (Nella specie la fuoriuscita di ossido di carbonio dal tubo usurato di uno scaldabagno a gas e la mancanza di ventilazione avevano cagionato la morte dell'inquilino mentre questi faceva il bagno).

Cass. pen. n. 7588/1982

Nell'ipotesi di decesso di persona caduta in uno scavo esistente in un fondo, risponde del delitto di omicidio colposo il proprietario del fondo medesimo, qualora egli non abbia adottato tutte le cautele necessarie ad evitare cadute nel fosso (come la recinzione dell'area e l'esposizione di cartelli indicativi del pericolo).

Cass. pen. n. 6247/1982

In caso di pluralità di omicidi colposi, commessi con un'unica azione, l'implicazione nei vari reati ai sensi dell'art. 589, terzo comma c.p., così come modificato dalla L. 11 maggio 1966, n. 296, riguarda soltanto l'applicazione della pena, mentre ogni reato conserva la propria autonomia. Ne consegue che, ai fini della maturata prescrizione, il relativo termine va computato in relazione alla pena massima di cinque anni di reclusione prevista per ogni singolo omicidio e non già a quella massima di anni dodici, stabilita nel citato comma dell'art. 589 c.p. (Fattispecie in cui vi è stata condanna per omicidio colposo e concessione delle attenuanti generiche, con conseguente diminuzione della pena).

Cass. pen. n. 8342/1981

L'art. 589 comma terzo c.p. disciplina una pluralità di eventi, ricollegabili, con un rapporto di causalità materiale, ad una condotta colposa unica. Non prevede cioè un'ipotesi di circostanza aggravante, ma di reati diversi, uniti dal vincolo del concorso formale. Non può trovare pertanto applicazione l'art. 69 c.p. che regola il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.

Cass. pen. n. 5283/1978

I delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose commessi con azione unica sono unificati dal terzo comma dell'art. 589 c.p. soltanto agli effetti della pena rimanendo per il resto ciascuno di detti reati autonomo e distinto. (Fattispecie in tema di applicazione di cause estintive dei reati).

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