(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione per la sicurezza sul lavoro dovrą ravvisarsi l'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, e art. 590 c.p., comma 3, nonchč il requisito della perseguibilitą d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590 c.p., u.c., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attivitą ed all'ambiente di lavoro, purchč la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalitą, atipicitą ed eccezionalitą da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purchč, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi.