Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10468 del 16 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, l'obbligo dell'imprenditore — che si avvalga per l'esecuzione di opere accessorie di un lavoratore autonomo in base ad un contratto d'opera — di renderlo edotto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui č chiamato ad operare, non si estende anche ai rischi propri dell'attivitā professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo č incaricato di prestare. Ed invero, con il contratto d'opera il prestatore assume ogni rischio inerente all'esecuzione dei lavori ed a lui compete l'obbligo di munirsi dei mezzi antinfortunistici previsti dalla legge e farne uso, senza che possa ravvisarsi una qualche corresponsabilitā del committente in caso di incidente a causa della mancata osservanza di tale obbligo. (Fattispecie in cui era stata accertata la sussistenza di un contratto di subappalto in favore di un montatore artigiano, dotato di proprie attrezzature e, in particolare, di cinture di sicurezza).

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