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Ragazzo muore schiacciato dalla porta del campo di calcetto parrocchiale: il parroco può dirsi responsabile?

Ragazzo muore schiacciato dalla porta del campo di calcetto parrocchiale: il parroco può dirsi responsabile?
Secondo la Cassazione, occorre verificare chi fosse, al momento del sinistro, il soggetto titolare della posizione di garanzia.
Se un ragazzo si fa male mentre gioca a calcetto nel campo della parrocchia, il parroco può essere ritenuto responsabile?

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 19029 del 20 aprile 2017, si è occupata proprio di un caso di questo tipo, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Latina, aveva condannato un Parroco per il reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) commesso in danno di un minore, che era rimasto ucciso nel campo di calcetto della Parrocchia.

Nel caso specifico, il minore si trovava nel campo di calcetto della Parrocchia del proprio paese e si era appeso alla traversa della porta che, non essendo fissata al terreno, si era ribaltata addosso al ragazzo, che riportava lesioni mortali.

Il Tribunale di Latina che si era pronunciato in primo grado, aveva ritenuto di dover assolvere l’imputato, ritenendo che il campo da gioco fosse regolare e che la porta non dovesse essere necessariamente ancorata al terreno.

Inoltre, secondo il Tribunale, non si poteva affermare che il parroco non avesse adeguatamente assolto al proprio obbligo di vigilanza, in quanto questi, al momento dell’incidente, non era nemmeno presente sul posto ed aveva incaricato altre persone di riposizionare la porta da calcio, che era stata rimossa per poter utilizzare il campetto per una festa patronale.

Osservava, infine, il Tribunale, che la responsabilità del parroco doveva dirsi esclusa, in quanto il minore aveva tenuto un “comportamento imprevedibile ed abnorme”.

La Corte d’appello, tuttavia, aveva ritenuto di dover condannare l’imputato, rilevando che il medesimo era il responsabile della parrocchia e, dunque, rivestiva per ciò solo una posizione di garanzia nei confronti di coloro che usufruivano dei locali della Parrocchia stessa e dei suoi annessi, tra cui il campo di calcetto.

Secondo la Corte d’appello, inoltre, il Parroco doveva considerarsi colpevole, avendo lo stesso violato il proprio dovere di vigilanza, “finalizzato ad impedire l'uso del campo di calcetto in assenza delle condizioni di sicurezza”.

Ritenendo la condanna ingiusta, l’imputato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione il fatto che non sussistevano “carenze strutturali” nel campo da calcetto e che la porta era stata spostata da altri soggetti, che si erano occupati della festa patronale che si era tenuta qualche tempo prima.

Osservava il ricorrente, in proposito, che al comitato organizzatore della festa patronale era stata concessa l’utilizzazione del campo e, pertanto, spettava al responsabile del comitato stesso “di vigilare che esso non fosse usato dai ragazzi sino a quando non fosse stato sgombrato e le porte fossero state nuovamente fissate”.

Inoltre, al momento dell’incidente, il responsabile del comitato in questione era presente, il che dimostrava ulteriormente l’assenza di responsabilità in capo al Parroco.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dare ragione al parroco, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, che la Corte d’appello aveva fondato la propria decisione sulla circostanza che il Parroco sarebbe stato il soggetto “titolare del potere di disposizione del campo da gioco”.

Precisava la Cassazione, tuttavia, che, se è vero che, in astratto, il parroco rivestiva una posizione di garanzia sul campo da calcetto, occorreva verificare se, al momento del sinistro, vi fossero altri soggetti che dovevano occuparsi della vigilanza dell’area in questione.

Nel caso di specie, infatti, al momento del sinistro il parroco non era presente, mentre era presente il vice-parroco, sul quale incombeva, dunque, l’obbligo di occuparsi della gestione del campo da calcetto e della vigilanza dei ragazzi.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione riteneva di dover accogliere il ricorso proposto dal parroco, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, identificando il corretto soggetto titolare del potere di vigilanza del campo di calcetto al momento dell’incidente.


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