Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 20559 del 1 giugno 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Il legale rappresentante della societą, quale responsabile della sicurezza, risponde dell'infortunio del lavoratore anche se avvenuto fuori dell'orario di lavoro, in quanto le norme antinfortunistiche sono poste a tutela di tutti coloro che si trovano a contatto degli ambienti di lavoro, a prescindere dall'orario di servizio. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il datore di lavoro responsabile, a titolo di colpa, per la morte del lavoratore, rimasto folgorato dalla dispersione di elettricitą provocata dalla macchina idropulitrice, appartenente alla ditta e utilizzata, fuori dall'orario di servizio, per il lavaggio della propria autovettura).

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