Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9228 del 26 agosto 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il conducente che abbia assunto il servizio scolastico di trasporto di bambini, pur dovendo usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita dei bambini sul pulmino e di loro discesa, assicurando che anche tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumitą, risponde delle sole situazioni pericolose per l'incolumitą personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa inerente le fasi di trasporto come sopra indicate, ma non anche di quelle situazioni di pericolo che nelle fasi precedenti o successive al trasporto medesimo, siano determinate da causa diversa attribuibile alla vittima o a terzi e non ricollegabile, se non occasionalmente, all'attivitą del conducente medesimo. (Nella specie la Corte ha escluso la responsabilitą per colpa di un autista di trasporto scolastico in relazione al decesso di un minore trasportato che, disceso senza pregiudizio dal mezzo e raggiunto incolume il marciapiede, era stato successivamente investito, nel corso dell'attraversamento della strada, da altro automobilista di passaggio).

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