Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6686 del 4 maggio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un'attivitā lavorativa da altri svolta nell'ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale connesso all'ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro.

(massima n. 2)

La disposizione di cui all'art. 2087 c.c., se prevede un'obbligazione a carico del datore di lavoro, valevole nei rapporti fra le parti ed integrativa di quella strettamente contrattuale, tende nel contempo a realizzare la tutela di un interesse di carattere generale, quale quello della sicurezza e dell'igiene del lavoro. Il dovere di sicurezza va inteso quale esigenza primaria che si realizza o attraverso l'attuazione delle specifiche provvidenze imposte tassativamente dalla legge o, in mancanza, con l'adozione di quei mezzi idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con il sussidio dei dati di comune esperienza. L'ambiente di lavoro, pertanto, deve essere reso sicuro in tutti i luoghi nei quali chi č chiamato ad operare possa comunque accedere, per qualsiasi motivo, anche indipendentemente da esigenze strettamente connesse allo svolgimento delle mansioni disimpegnate.

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