(massima n. 1)
Al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla L. n. 194/1978, tutte le condotte di soppressione realizzate nei confronti di un feto che č vitale all'inizio del travaglio ed ha, per l'etā gestazionale, "possibilitā di vita autonoma" extrauterina sono [...] sussumibili nelle fattispecie omicidiarie di cui agli artt. 575, 589 e 578 c.p., a seconda se l'evento morte sia posto in essere con coscienza e volontā, contro la volontā ma a causa di un atteggiamento negligente, imprudente o imperito, ovvero se il feto sia ucciso dalla madre determinata dalle condizioni di abbandono morale e materiale". Tanto, "a prescindere se il decesso si sia verificato all'interno o all'esterno dell'alveo materno". Al contrario, le fattispecie incriminatrici di cui all'art. 19 sono configurabili "se le condotte di soppressione del feto sono interamente compiute ed esaurite prima dell'inizio del travaglio.