Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3497 del 23 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il proprietario di un fabbricato conferisca al titolare di una impresa edile artigiana, iscritta nell'albo presso la Camera di commercio, incarico di eseguire lavori di ristrutturazione del tetto e delle grondaie, l'imprenditore artigiano č tenuto ad approntare tutte le misure di sicurezza e le cautele che le norme vigenti e il tipo di lavoro impongono, in particolare a provvedere alle impalcature e alle cinture di sicurezza che la legge prescrive in casi in cui vi sia il pericolo di caduta dall'alto. Nessun dovere di intervento ha il committente che si rivolga a persona capace, in grado di realizzare l'opera, peraltro di modesta entitā, con rischi prevedibili ed eludibili con una ordinaria professionalitā e diligenza. Neppure č ipotizzabile a carico del committente l'obbligo di segnalazione al lavoratore autonomo dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera, di cui all'art. 5, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, qualora il luogo di lavoro non presenti insidie occulte o pericoli non immediatamente percepibili.

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