Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4699 del 7 febbraio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą per colpa, risponde dell'evento secondo le regole ordinarie sulla causalitą omissiva il soggetto cui incombe, anche contrattualmente, l'obbligo della verifica periodica di funzionalitą o della manutenzione di impianto (nella fattispecie, una giostra) la cui rottura risulti dovuta a difetti di progettazione e costruzioni macroscopici (o comunque evidenti a chi sia in possesso di cognizioni tecniche), atteso che, in questo caso, egli ha l'obbligo, adempiendo alle regole di diligenza e di perizia richieste dall'attivitą svolta, di non autorizzare (o consentire, ove sia nei suoi poteri) l'uso dell'impianto pericoloso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.