Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 19337 del 18 maggio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di omicidio colposo la condotta del militare che lasci, all'interno di un mezzo militare, il proprio fucile mitragliatore dal quale sia partita una « scarica di colpi» che abbiano attinto altro militare mentre sistemava l'arma nell'apposito alloggiamento, cagionandone la morte. In tal caso va ravvisata la colpa generica per la violazione della norma di « elementare prudenza militare» della quale le reclute fin dal primo giorno del loro approccio alle armi sono resi edotti e cioč che l'arma ricevuta in dotazione non deve essere mai abbandonata e posta al di fuori dell'immediata sorveglianza e signoria del militare che la ha ricevuta.

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