Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3516 del 30 gennaio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il committente risponde penalmente degli eventi dannosi subiti dai dipendenti dell'appaltatore quando si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali poste a tutela degli addetti, esplicando così un effetto sinergico nella produzione dell'evento di danno; non può invece essere considerata ingerenza, e non è pertanto idonea ad estendere all'appaltante obblighi e responsabilità proprie del datore di lavoro, la condotta del committente che consista nella sollecitazione ad osservare le misure di sicurezza, ad adottare i presidi di tutela a comportarsi con prudenza e cautela.

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