Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 360 del 18 gennaio 1995

(3 massime)

(massima n. 1)

Il primario (nella specie, facente funzioni) di una divisione di chirurgia di un ospedale ha compiti di indirizzo, di direzione e di verifica dell'attività diagnostica e terapeutica. A lui, pertanto, spettano le scelte operative congruenti all'evoluzione della condizione nosologica della persona ricoverata. (Fattispecie relativa a morte di una paziente per un versamento pleurico mal diagnosticato).

(massima n. 2)

In tema di colpa professionale, sussiste responsabilità del medico che colposamente ometta un intervento chirurgico necessario, quando anche esso non sia tale da garantire in termini di certezza la sopravvivenza del paziente, se vi sia una limitata, purché apprezzabile, probabilità di successo, indipendentemente da una determinazione matematica percentuale di questa.

(massima n. 3)

Qualora il P.M. abbia proceduto ad accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. senza dare avviso alla persona sottoposta alle indagini, sussiste un'ipotesi di nullità di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p. Se però vi sia stata richiesta di rito abbreviato, con l'accettazione da parte dell'imputato del giudizio allo stato degli atti, la scelta operata comporta la rinuncia ad eccepire la nullità detta.

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