Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9665 del 18 settembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Rettamente č affermata la responsabilitā per il reato di cui all'art. 589 c.p. di un maestro incaricato di svolgere un corso di sci fuori pista, che abbia accompagnato in una zona nella quale era previsto il pericolo di valanghe alcuni allievi che siano poi stati investiti ed uccisi da una massa di neve staccatasi dall'anticima di un monte. Gli insegnanti, infatti, sono tenuti a vigilare sull'incolumitā dei loro allievi nel periodo in cui si esercitano sotto la loro guida. Tale obbligo trova il suo fondamento in primo luogo nell'uso e nella prassi consolidata che deve ritenersi tacitamente richiamata ogni qualvolta si stipula un contratto, anche verbale, di insegnamento tra una scuola o un maestro ed un allievo. Al di fuori del contratto, l'obbligo trova fondamento anche nell'art. 2043 c.c. che impone di non provocare danni ingiusti.

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