Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2274 del 14 febbraio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità per colpa, il produttore di una elettrocoperta risponde della morte di una bambina, rimasta ustionata per eccessivo calore, quando si accerti che il predetto manufatto era privo di dispositivo idoneo a provocare la disattivazione dell'alimentazione elettrica nel caso di eccesso di riscaldamento. Invero, il costruttore ha l'obbligo ben preciso di progettare e costruire tali indumenti in modo che nell'uso abituale vi sia sicurezza, anche nel caso di un eventuale uso negligente da parte dell'acquirente, tenuto conto che un prodotto, destinato ad una generalità di utenti, non può essere posto in vendita senza l'adozione di cautele idonee ad evitare rischi di danni per le persone e le cose; né rilievo assume la circostanza che (all'epoca della vendita) la progettazione e la costruzione di elettrocoperte non era regolamentata da alcuna disposizione di legge, ciò implicando maggior onere di cautela e attenzione da parte del fabbricante. (Fattispecie di bambina [diciassette mesi] lasciata in culla avvolta in elettrocoperta alimentata dalla corrente elettrica di rete. Nell'assenza del genitore, mancando un congegno termostatico in grado di disinserire l'alimentazione, a regime raggiunto, a causa dell'eccessivo calore e per i gas sprigionatisi, la piccola venne a morte. Oltre al genitore, fu chiamato a rispondere del triste evento il costruttore dell'indumento, cui fu addebitato quanto riassunto in massima).

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