Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Pedone fuori dalle strisce: è un ostacolo prevedibile

Pedone fuori dalle strisce: è un ostacolo prevedibile
Il conducente è responsabile anche se il pedone sta attraversando fuori dalle strisce pedonali
L'art. art. 589 del c.p. c.p. punisce la condotta di chiunque cagioni per colpa la morte di una persona. Tale disposizione è stata oggetto di aggiornamento: grazie alla L. 23 marzo 2016, n. 41 è stata introdotto l'art. art. 589 bis del c.p. che disciplina l'autonoma fattispecie dell'omicidio stradale.

Attraverso questa novella normativa, il legislatore ha irrigidito il trattamento sanzionatorio dell'omicidio colposo e delle lesioni personali colpose nel caso in cui questi siano conseguenza della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, nonché della guida in stato di alterazione dovuta all'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

La relazione tra colpa in materia di circolazione stradale e investimento di pedoni è stato oggetto di molteplici pronunce e chiarimento da parte della Suprema Corte, che negli anni ha proceduto ad un costate consolidamento del c.d. principio di affidamento, il quale pone a carico del conducente anche la previsione di eventuali comportamenti imprudenti dello stesso pedone (ex multis Cass. pen., sez. IV, 19/12/2019, n. 51147), purché questo rientri nel limite della prevedibili.

La casistica si distingue in due grandi ipotesi. Se il pedone è investito sulle strisce pedonali, può ammettersi il concorso di colpa della vittima nel solo caso in cui questi abbia intrapreso l'attraversamento a così breve distanza dal veicolo in avvicinamento da rendere impossibile al conducente evitare l'investimento, ovvero quando lo stesso abbia violato le prescrizioni regolamentari.
Al contrario, nel caso in cui il pedone proceda all'attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali, la sua colpa non esclude quella del conducente del veicolo nel caso in cui quest'ultimo abbia infranto una prescrizione specifica o generica di prudenza (Cass. pen. sez. IV, 13/10/2005; Cass. pen. sez. IV, 12/10/2005; Cass. pen. sez. IV, 1/10/1990, Cass. pen. sez. IV, 6/9/2018, n. 40050).
L'investitore sarà, invece, escluso da qualsiasi forma di responsabilità e il sinistro verrà attribuito al pedone unicamente in presenza di un rigoroso rispetto da parte del conducente delle norme generiche e specifiche di prudenza e di un'oggettiva impossibilità di avvistarlo ed osservarne tempestivamente i movimenti, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza. È, quindi, necessario che la condotta del pedone si ponga come causa eccezionale, atipica, imprevista ed imprevedibile dell'evento e che sia stata da sola sufficiente a produrlo.
Di talché lo scorretto attraversamento del passeggero disceso da un mezzo di trasporto pubblico si configura come mitigatore della colpevolezza del conducente, ma non la esclude del tutto. È stato, per l'appunto, giudicato responsabile il conducente che aveva investito un pedone, sceso dalla portiera anteriore di un autobus in sosta, anche se aveva rispettato il limite di velocità, ma non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida e della presenza in sosta del pullman (Cass. pen. sez. IV, 9/1/2015, n. 12260).
Ciò si ricollega al caso di specie in cui la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità penale del conducente di un'autovettura, cui era stato contestato il reato di omicidio colposo per aver investito un pedone mentre quest'ultimo attraversava la strada in un punto privo di strisce pedonali. La colpa consisteva nella negligenza, imprudenza ed imperizia nell'atto di compiere una svolta a sinistra, causa dell'investimento del pedone che, dopo essere sceso dal pullman, attraversava fuori dalle strisce pedonali in senso perpendicolare rispetto alla direzione di marcia del veicolo. L'urto ha cagionato lesioni tali da portare alla morte.
La tesi difensiva aveva escluso qualsiasi profilo di responsabilità colposa in capo al conducente in considerazione, principalmente, del comportamento imprevedibile tenuto dal pedone. Le evidenze processuali avevano dimostrato senza alcun dubbio che il pedone aveva attraversato in una zona non consentita, a passo svelto, e che il punto d'urto risultava essere interno alla carreggiata impegnata dall'automobile, la quale procedeva ad una velocità di 40 Km/h. La Cassazione non ha condiviso la tesi avanzata dalla difesa. Il mancato tempestivo avvistamento del pedone sarebbe effettivamente dipeso dall'inadeguatezza del comportamento alla guida in prossimità di una fermata del servizio pubblico, la cui presenza rende inevitabilmente prevedibile un attraversamento sconsiderato da parte dei pedoni e impone una andatura moderata e una particolare attenzione per evitare ogni possibile sinistro.
Su quest'ultimo punto la Corte ha chiarito che il comportamento richiesto al conducente nel caso in esame doveva uniformarsi alla norma dell'art. art. 141 del Codice della strada del Codice della Strada secondo cui il conducente deve essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie, con particolare riferimento all'arresto tempestivo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, oltre che con l'art. art. 145 del Codice della strada del Codice della Strada che richiede ai guidatori nelle intersezioni di usare la massima prudenza al fine di evitare sinistri. La violazione di queste disposizioni si configura in termini di colpa generica, facendo sempre capo alla diligenza e alla prudenza nella guida dei veicoli. Tra gli ostacoli prevedibili è oramai indubbia la previsione di un pedone che attraversa fuori dalle strisce pedonali. Nel caso di specie, di conseguenza, l'ostacolo non può configurarsi come improvviso, proprio in ragione della prossimità della stazione degli autobus e del traffico pedonale che consegue alla discesa dei passeggeri. L'obbligo di moderare la velocità si concretizza, dunque, nella capacità del conducente di essere in grado di padroneggiare il veicolo in qualsiasi situazione.
La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso del conducente, ha così ribadito che, pur trovando applicazione il cd. principio di affidamento, l'esclusione o la limitazione di responsabilità in ordine alle conseguenze alle altrui condotte prevedibili o il poter contare sulla correttezza del comportamento di altri si riduce in ragione della diffusività del pericolo, che impone un corrispondente ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti. In concreto, la velocità in prossimità di determinati luoghi deve sempre essere proporzionata al campo di visibilità al fine di consentire al conducente una manovra di arresto, in considerazione del tempo psico-tecnico di reazione per l'ipotesi in cui si profili un ostacolo improvviso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.