Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 51455 del 5 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sicurezza sul lavoro, la delega di funzioni, disciplinata dall'art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite, ma, afferendo alla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato, non può avere ad oggetto il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione con cui era stata confermata la condanna per omicidio colposo dell'imputata, legale rappresentante di una società e datrice di lavoro, per aver omesso ogni controllo sul rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e per non aver curato l'organizzazione dei dipendenti, nonostante avesse provveduto ad elaborare a redigere il documento di valutazione dei rischi e il POS e si fosse dotata di un'articolazione organizzativa funzionale che contemplava la nomina di un responsabile di cantiere e di un caposquadra-preposto, anch'essi ritenuti responsabili, del medesimo delitto).

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