Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 27 del 8 agosto 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di omicidio, si configura la colpa con previsione allorché il soggetto si pone in una concreta situazione di indifferenza rispetto all'evento, sperando che esso non abbia a realizzarsi ritenendolo inevitabile per abilitą personale o per intervento di altri fattori. Si configura, invece, il dolo eventuale allorché l'agente si rappresenta due determinate conseguenze della sua condotta, entrambe volute come possibili o probabili come effetto del rischio della sua attivitą. Ne consegue che risponde di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento colui il quale, armeggiando con una pistola, per eccitarsi sessualmente, a contatto con il cuoio capelluto della vittima, abbia involontariamente colpito la stessa, cagionandone la morte.

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