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E' responsabile il medico che convince il paziente a non sottoporsi alle terapie tradizionali?

Sanità - -
E' responsabile il medico che convince il paziente a non sottoporsi alle terapie tradizionali?
Sussiste il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del medico di misure atte a rallentare o bloccare il decorso della patologia e il decesso del paziente, se risulta accertato che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 7659 del 16 novembre 2017, ha avuto modo di fornire alcune interessanti precisazioni in tema di responsabilità medica.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un medico, che era stato accusato del reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), per aver cagionato la morte di un paziente, affetto da una grave malattia, convincendolo “a non sottoporsi ad intervento chirurgico e a seguire le terapie da lui prescritte, a base di medicinali di tipo ayurvedico e di diete vegetariane”.

La Corte d’appello di Venezia, tuttavia, aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato, con la conseguenza che si era giunti dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione non riteneva di dover aderire alle considerazioni svolte dalla Corte d’appello, accogliendo il ricorso proposto avverso la sentenza dalla medesima pronunciata.

Osservava la Cassazione, in primo luogo, che un comportamento umano può considerarsi “causa di un evento solo se, senza di esso, l'evento non si sarebbe verificato”.

Al contrario, una condotta non può essere considerata causativa di un evento se quest’ultimo si sarebbe verificato ugualmente, anche in assenza della condotta oggetto di contestazione.

In sostanza, dunque, secondo la Cassazione, è necessario procedere ad un “giudizio controfattuale”, “pensando assente una determinata condizione” e chiedendosi “se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata, oppure no, la medesima conseguenza”.

In tema di responsabilità medica, poi, secondo la Cassazione, è “indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, in quanto solo in tal modo è possibile verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato evitato o posticipato”.

Il giudice, pertanto, deve tenere in considerazione la “specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l'evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale”.

Sussiste, infatti, “il nesso di causalità tra l'omessa adozione, da parte del medico, di misure atte a rallentare o bloccare il decorso della patologia e il decesso del paziente” solo laddove venga accertato “che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con modalità migliorative, anche sotto il profilo dell'intensità della sintomatologia dolorosa”.

Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione evidenziava come il giudice d’appello non avesse provveduto ad effettuare il suddetto accertamento, dal momento che la stessa si era limitata ad affermare che, a partire dal novembre 2003, le condizioni dell’imputato erano peggiorate.

Secondo la Corte, dunque, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto accertare se, praticando le terapie tradizionali, “il paziente sarebbe guarito o sarebbe sopravvissuto più a lungo o se l'intensità lesiva della patologia si sarebbe affievolita, anche sotto il profilo della presenza e dell'intensità del dolore”, cosa che, invece, non era avvenuta.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima procedesse ad una nuova valutazione dei fatti di causa.


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