Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5029 del 2 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la funzione della struttura ospedaliera, č da escludere che ciascun reparto da cui questa č composta costituisca un'entitā a sé stante, implicante una divisione tale da impedire quella reciproca comunicazione di notizie attinenti ai malati i quali vengano trasferiti da un reparto a un altro, indispensabile soprattutto nei casi di urgenza, ai fini di una visione completa del quadro patologico da prendere in considerazione. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo in pregiudizio di ricoverato in ospedale che era stato trasferito dal reparto di chirurgia a quello di medicina generale, era stato dedotto che le notizie annotate nella cartella clinica della divisione di medicina generale in ordine al verificarsi di fatti concernenti il paziente accaduti nell'altro reparto non erano state riferite al redattore della cartella da un sanitario del reparto di chirurgia al momento del trasferimento del malato, ma erano frutto di supposizioni del redattore stesso).

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