Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2217 del 22 gennaio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilità per colpa generica, per imprudenza, imperizia e negligenza, a carico del datore di lavoro per lesioni colpose al lavoratore rimasto vittima di infortunio sul lavoro, non può essere esclusa dalla semplice osservanza di norme tecniche, ossia nel caso in cui egli abbia adottato una delle misure di prevenzione previste dalla legge (nella specie, cinture di sicurezza).

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