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Omicidio stradale: c'è compatibilità con l'art. 586 c.p.?

Omicidio stradale: c'è compatibilità con l'art. 586 c.p.?
Il reato di morte o lesione come conseguenza di altro delitto comprende anche l'ipotesi di omicidio stradale?
Come noto, la Legge n. 41 del 2016, spinta dal crescente allarme sociale suscitato dai frequenti casi di omicidio cagionato alla guida di un'autovettura, ha inserito nel Codice Penale la disciplina di cui agli articoli 589 bis c.p. e seguenti.
La particolare efferatezza e gravità di tali tipologie di omicidio, ha indotto il legislatore ad inserire una disciplina ad hoc più rigorosa, e derogatoria rispetto ai casi generali di omicidio e lesioni colpose, previste dagli articoli 589 c.p. e 590 c.p.

Proprio alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione, da ultimo pronunciatasi sulla questione con sentenza n. 25538 del 2019, ha affermato che al reato di omicidio stradale non sia applicabile la norma più favorevole di cui all'art. 586 c.p., costituendo le ipotesi di omicio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime delle fattispecie speciali.

Più nello specifico, nel caso interessato dalla Sentenza, i giudici di merito avevano ritenuto sussistente il reato di resistenza a pubblico ufficiale, al quale era conseguita, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte e le lesioni gravi di due passeggeri che erano a bordo dell'autovettura.
Il caso di specie vedeva coinvolto un soggetto che, non fermandosi all'alt delle forze dell'ordine, nell'atto di scappare, aveva travolto un'auto della polizia, cagionando la morte di uno dei passeggeri a bordo, e la lesione dell'altro.

La Corte di Cassazione, rigettando tale tesi, ha negato l'applicabilità dell'art. 586 c.p., il quale non potrebbe operare per qualunque categoria di omicidio o lesioni, ma solo per le ipotesi di omicidio e lesioni colpose di carattere generico.
Ciò non può avvenire nel caso in cui l'omicidio si verifichi in un contesto di violazione delle regole della strada, pena la violazione del più severo regime sanzionatorio dettato appunto dagli articoli 589 bis e 590 bis.

In altri termini, i giudici della Corte di Cassazione affermano che qualora l'evento cagionato dall'imputato sia sussumibile sotto gli articoli 589 c.p. e 590 c.p., allora sarà conseguentemente applicabile l'art. 586 c.p., e il regime sanzionatorio ivi previsto, ovvero l'applicazione dell'art. 83 c.p. e l'aumento discrezionale della pena.
Nel caso in cui, viceversa, i fatti siano sussumibili nelle fattispecie speciali di cui all'art. 589 bis e 590 bis, non si applicherà l'aumento di pena previsto dall'art. 586 c.p., poichè esso trova applicazione solo al verificarsi delle ipotesi generali di omicidio e lesioni colpose, e non in quelle speciale di omicidio e lesioni stradali.

Tuttavia, affermano i giudici della Cassazione, sarebbe applicabile anche in tema di omicidio stradale l'istituto della continuazione. Pur essendo lo stesso in astratto difficilmente conciliabile con i reati colposi, per la difficoltà di concepire per gli stessi un "medesimo disegno criminoso", ciò non esclude la possibilità di applicare il regime più favorevole del cumulo giuridico delle pene allorquando le condotte di guida che hanno cagionato il reato si pogano come "sviluppo possibile dell'azione criminosa".

Tali condotte, però, per potere essere in qualche modo assimilate al medesimo disegno criminoso che caratterizza tradizionalmente la continuazione nel reato, devono caratterizzarsi per un'accentuata dissennatezza, tale da mettere l'imputato nella condizione di prevedere la morte o la lesione dei passeggeri.
A tale conlcusione la Corte perviene configurando il reato in oggetto come sostenuto dall'elemento psicologico della colpa cosciente o con previsione dell'evento. In tale peculiare ipotesi di reato colposo, proprio la prevedibilità dell'evento permette di integrare l'ipotesi della continuazione tra il reato di resistenza al pubblico ufficiale e quelli di omicidio e lesioni stradali.


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