Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10048 del 8 novembre 1993

(5 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro sono da rispettare non soltanto le norme specifiche contenute nelle speciali leggi antinfortunistiche ma anche quelle che, se pure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni stessi, come l'omissione di impianti o di segnali destinati a tale scopo di cui all'art. 437 c.p. Tale omissione, pertanto, anche se ascritta come reato autonomo, opera altresì come circostanza aggravante del concorrente reato di omicidio colposo, essendo distinti e giuridicamente autonomi gli interessi offesi, rispettivamente la pubblica incolumità e la vita della persona, il che giustifica l'applicabilità al reato ex art. 589 c.p. della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al secondo comma del detto articolo, che pure costituisce la condotta tipica descritta dall'art. 437 c.p.

(massima n. 2)

Il delitto di cui all'art. 437 c.p. si consuma con l'omessa collocazione di impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro o con la loro rimozione, indipendentemente dal danno che ne derivi in concreto. Qualora questo si verifichi nella forma di disastro o di infortunio, ricorre l'ipotesi più grave prevista dal secondo comma del detto art. 437. L'omissione o la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità il quale è presunto dalla legge come conseguenza della mancanza di provvidenze destinate a garantirla, senza che occorra che sia anche specificamente perseguito. Pertanto, anche la semplice consapevolezza e l'accettazione di fare a meno degli impianti o degli apparecchi o dei segnali necessari, quale che ne sia la ragione integra pienamente il reato ex art. 437 c.p.

(massima n. 3)

Poiché la consapevolezza dell'omissione delle misure prescritte, e comunque indispensabili per prevenire disastri o infortuni sul lavoro, e l'accettazione del pericolo insito nell'operare senza le stesse sono sufficienti ad integrare il delitto di cui all'art. 437 c.p., qualora si verifichino, benché non voluti, il disastro e l'infortunio sul lavoro, ricorre l'ipotesi di reato prevista dal secondo comma dell'art. 437 c.p., senza che il più grave evento non voluto sia idoneo a trasformare nel delitto semplicemente colposo di cui all'art. 451 c.p. la consapevole e voluta omissione delle misure e il pericolo connesso.

(massima n. 4)

Poiché la disposizione di cui all'art. 589, terzo comma, c.p., in caso di morte di più persone, non prevede una circostanza aggravante ma un'ipotesi di concorso formale di più reati di omicidio colposo, unificati semplicemente ai fini della pena, sono sufficienti per rispondere di tutte le morti, e in conseguenza del corrispondente reato complesso, la consapevolezza e la volontà della condotta illecita e la prevedibilità dell'evento rispetto alle persone coinvolte. Non è, pertanto, invocabile la regola di cui all'art. 59, secondo comma, c.p.

(massima n. 5)

Qualora dall'omissione dolosa di impianti diretti a prevenire disastri o infortuni su lavoro sia derivato un disastroso incendio nel quale abbiano perso la vita alcuni operai mentre espletavano attività lavorative, sussiste concorso formale tra il reato di cui all'art. 437, secondo comma, c.p. e quello previsto dall'art. 589, secondo e terzo comma, c.p. Tali previsioni normative, infatti, considerano distinte situazioni tipiche, vale a dire la dolosa omissione di misure antinfortunistiche con conseguente disastro e la morte non voluta di una o più persone, e tutelano interessi differenti, cioè la pubblica incolumità e la vita umana. Poiché il danno alla persona non è compreso nell'ipotesi complessa di cui all'art. 437, secondo comma, c.p., costituendo effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro o dell'infortunio, causato dall'omissione delle cautele, la morte, sia pure in conseguenza dell'omissione stessa, non viene assorbita dal reato ex art. 437, secondo comma, c.p., ma costituisce reato autonomo. La punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto e, quindi, non viola il principio del ne bis in idem.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.