Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1509 del 2 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il caso di omicidio plurimo colposo in dipendenza di un'unica condotta, previsto dall'art. 589, comma terzo, c.p., non costituisce un reato unico, ma un concorso formale di pił reati. (La Cassazione ha evidenziato che, integrando i reati commessi in concorso formale un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 45, n. 3, c.p.p., nel caso in cui gli stessi, di pari gravitą, siano stati commessi in pari numero in circoscrizioni diverse della stessa corte d'appello, la competenza a conoscere di essi appartiene al giudice designato dalla sezione istruttoria, ai sensi dell'art. 48, comma primo, c.p.p., precisando, peraltro, che, nel caso in cui erroneamente non sia stata richiesta la designazione del giudice competente alla predetta sezione ed il procedimento sia pervenuto senza contestazioni al dibattimento, la competenza deve ritenersi radicata nel giudice che ha proceduto al giudizio).

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