(massima n. 2)
In tema di responsabilitā per colpa, non possono costituire oggetto di delega da parte dell'organo apicale di un'organizzazione imprenditoriale complessa i compiti afferenti ai profili strutturali di organizzazione, tra i quali sono compresi quelli attinenti alla scelta delle modalitā di effettuazione e della frequenza dei controlli sull'integritā e sulla sicurezza di strutture e beni aziendali, rimanendo di competenza della figura apicale, anche in presenza di una delega di funzioni, i poteri di sorveglianza e di eventuale intervento sostitutivo nei confronti del delegato.