Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8600 del 21 settembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante. Pertanto, il conducente, qualora si renda conto di avere dietro alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza pericolo per gli altri utenti della strada.

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