Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 35823 del 3 ottobre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di reati colposi conseguenti all'inosservanza delle relative norme, la responsabilitą del committente o di chi lo rappresenta si configura a condizione che egli si ingerisca nell'organizzazione del lavoro ovvero risulti mancante in concreto un appaltatore fornito della capacitą tecnica e professionale necessaria per assumere su di sé la responsabilitą dell'attuazione delle prescrizioni contenute nelle suddette norme; ipotesi, quest'ultima, nella quale si determina a carico del committente il diritto-dovere di concreta ingerenza nel processo lavorativo, mediante verifica dell'esecuzione dei lavori e svolgimento del compito di direzione del cantiere.

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