Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 14663 del 30 marzo 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente e con riferimento ad eventi lesivi connessi alla circolazione stradale, occorre rifuggire dalla tendenza a ricondurre nel fuoco del dolo ogni comportamento improntato a grave azzardo, quasi che la distinzione tra dolo e colpa fosse basata su un dato "quantitativo" correlato alla maggiore o minore sconsideratezza alla guida (nel senso che alla maggiore sconsideratezza corrisponderebbe un maggiore tasso di rappresentazione e volizione), dovendo invece detta distinzione basarsi essenzialmente su un accurato esame delle specificità del caso concreto, attraverso il quale pervenire al dato differenziale di fondo, ossia l'attribuibilità o meno al soggetto attivo di un atteggiamento di volizione dell'evento lesivo o mortale, inteso (tale atteggiamento) in senso ampio, ossia comprensivo dell'accettazione consapevole della concreta eventualità del verificarsi di quell'evento in conseguenza della condotta posta in essere. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che potesse sanzionarsi a titolo di dolo eventuale anziché di colpa cosciente la condotta di un soggetto che, avendo imboccato contromano e ad alta velocità, in ora notturna, una strada buia, così esponendosi a gravi pericoli anche per la propria incolumità, aveva investito un pedone, cagionandone la morte).

(massima n. 2)

Per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank). (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso il dolo eventuale dell'imputato che avendo imboccato con la propria auto una via contromano ad alta velocità, in una zona priva di illuminazione non avrebbe potuto ignorare e pertanto accettare il rischio di gravi conseguenze anche per la propria incolumità).

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