Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 33244 del 24 luglio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reato colposo, devono intendersi norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro - la cui violazione integra le circostanze aggravanti di cui all'art. 589, secondo comma, e 590, terzo comma, cod. pen. - non soltanto quelle contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, ma anche tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento, operato dalla sentenza impugnata, della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589 cod. pen. in relazione al decesso di un operaio, incaricato della riparazione di un autoclave dal proprietario di un'abitazione, verificatosi in conseguenza della mancanza nell'impianto elettrico del cd. "salvavita", precisando che il d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, reca prescrizioni volte a garantire la sicurezza dei lavori attinenti agli impianti, sia per i lavoratori che per gli utilizzatori). (Conf. n. 1146/1984, Rv. 167681).

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