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Attività medica d'equipè: è la condotta del singolo membro che va valutata ai fini dell'accertamento della responsabilità

Sanità - -
Attività medica d'equipè: è la condotta del singolo membro che va valutata ai fini dell'accertamento della responsabilità
Al fine della valutazione della responsabilità penale del medico che abbia operato in equipe non si può prescindere dalla adeguata considerazione delle mansioni svolte in concreto dal medesimo.
E' quanto stabilito dalla Suprema Corte (Quarta Sezione Penale), con la sentenza 31 maggio 2017, n. 27314.

La questione nasce dal seguente caso.
Un medico veniva sottoposto a procedimento penale e condannato per il reato previsto dall'art. 589 del codice penale, per aver causato la morte di un paziente a seguito dell'errata sutura di un'aorta lesionata durante un intervento chirurgico. Veniva punito sulla base della "responsabilità d’equipe".

Secondo i giudici della Corte di Cassazione successivamente investiti del caso, la responsabilità penale di ciascun componente di una equipe medica non può essere affermata sulla base dell'accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla equipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri.

"Occorre accertare se e a quali condizioni ciascuno dei componenti dell'equipe, oltre ad essere tenuto per la propria parte al rispetto delle regole di cautela e delle leges artis previste con riferimento alle sue specifiche mansioni, debba essere tenuto anche a farsi carico delle manchevolezze dell'altro componente dell'equipe o possa viceversa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui: accertamento che deve essere compiuto tenendo conto del principio secondo cui ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio” (così Cass. pen., Sez. IV, 30 marzo 2016, n. 18780).


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